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Apprendistato di alta formazione e ricerca

ASSUNZIONI E TIPOLOGIE CONTRATTUALI

4. Apprendistato di alta formazione e ricerca

Sommario: 1. Fattispecie e ruolo assegnato alle parti sociali. – 2. Percorso formativo. – 3.

Ambito di applicazione, durata e modalità di erogazione della formazione. – 4. Retri-buzione.

Art. 30

Apprendistato di alta formazione e ricerca

A) Durata e percorso formativo

La durata della formazione e del contratto di apprendistato e il percorso formati-vo dell’apprendista sono definiti in relazione al percorso previsto per l’acquisizione del titolo, dottorato di ricerca (bando di concorso e regolamento universitario) o diploma da conseguire, maggiorato di un anno. La durata può essere ridotta in caso di crediti formativi o esperienze professionali riconosciute dagli istituti scolastici e universitari o dall’università nell’ambito del bando e del regolamento per il dottorato di ricerca.

L’apprendistato di alta formazione e di ricerca non è ammesso per le qualifiche del livello 3o, 4o, 4o S e 5o.

L’erogazione della formazione dovrà avvenire con modalità coerenti rispetto alle finalità formative e dovrà essere svolta in modo da permettere l’efficacia dell’intervento formativo medesimo. Le ore di formazione, la loro articolazione e le modalità di erogazione del percorso formativo sono quelli definiti nei percorsi stabiliti dall’Istituzione scolastica o universitaria e saranno inseriti nel piano for-mativo.

Qualora l’apprendista accumuli un notevole ritardo nel proprio percorso formati-vo può essere previsto, in via sperimentale, nell’ambito di quanto eventualmente già disciplinato dai singoli percorsi formativi degli istituti scolastici e universitari, la conversione dell’apprendistato di alta formazione e ricerca in un contratto di apprendistato professionalizzante.

Le parti firmatarie del presente CCNL manifestano la propria disponibilità ad e-ventuali sperimentazioni che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le u-niversità, le altre Istituzioni formative o le singole regioni e province autonome intendano promuovere nell’ambito dell’apprendistato in percorsi di alta formazio-ne e di ricerca.

È delegato alla contrattazione di secondo livello la disciplina di quanto previsto dall’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 167/2011.

1. Fattispecie e ruolo assegnato alle parti sociali

La macro-tipologia dell’apprendistato di alta formazione e di ricerca di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 167/2011 comprende due distinte e autonome fattispe-cie: l’apprendistato di alta formazione, già disciplinato dal d.lgs. n.

276/2003, e l’apprendistato di ricerca, di nuova introduzione.

La prima è specificamente finalizzata a far acquisire al giovane un titolo di studio dell’alta formazione tra quelli espressamente individuati dalla norma stessa – diploma di istruzione secondaria superiore, titoli di studio universi-tari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, per la specializ-zazione tecnica superiore di cui all’art. 69 della l. n. 144/1999, con partico-lare riferimento ai diplomi relativi ai percorsi di specializzazione tecnologi-ca degli istituti tecnici superiori di cui all’art. 7 del d.P.C.M. 25 gennaio 2008 – tramite un percorso in alternanza tra formazione e lavoro. Parallela-mente il contratto può essere finalizzato anche a far acquisire al giovane una qualifica ai fini contrattuali, così, tra l’altro, da renderne possibile l’inquadramento.

La seconda, invece, è volta a far acquisire ai giovani la qualifica contrattuale di “ricercatore”, al termine di un percorso che integra la formazione ricevuta sul luogo di lavoro con quella erogata dalla istituzione formativa o di ricerca scelta dal datore di lavoro. Il CCNL in esame non esemplifica espressamen-te la figura del “ricercatore”, ma è chiaro che è un profilo che certamenespressamen-te può trovare spazio nella realtà degli studi professionali che, sempre più spesso, necessitano di professionalità altamente qualificate e specializzate.

La comune finalità delle due forme di apprendistato in esame è quella di fa-vorire un’efficace e tempestiva transizione dei giovani dal mondo della scuola a quello del lavoro e, al contempo, contrastare il preoccupante feno-meno del disallineamento tra domanda ed offerta. I datori di lavoro, tramite questi strumenti, possono infatti indirizzare il percorso di crescita professio-nale dei giovani, formando “in casa” e in base agli specifici fabbisogni quel-le figure altrimenti difficili da reperire nel mercato.

La macro-tipologia è rivolta, così come quella professionalizzante, a giovani di età compresa tra i 18 (17 se in possesso di qualifica professionale) e i 29 anni.

Il Testo Unico affida la regolamentazione e la definizione della durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca, per l’acquisizione di un di-ploma o per percorsi di alta formazione, alle Regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le parti sociali e le istituzioni formative. Sono dunque le Regioni, in prima battuta e con il coinvolgimento di tutti gli attori sociali coinvolti, a stabilire quali percorsi possano essere

at-tivati in apprendistato c.d. di terzo tipo, e a stabilire le relative durate e i contenuti formativi. Sul punto, l’art. 30, ultimo comma, del CCNL in esame delega espressamente la contrattazione di secondo livello a farsi soggetto at-tivo nel dialogo con le istituzioni locali.

Lo stesso art. 30, inoltre, rappresenta la piena disponibilità delle parti firma-tarie verso eventuali sperimentazioni che il Ministero del lavoro, le universi-tà, le altre istituzioni formative o le singole Regioni intendano promuovere.

Oggi come in passato, la legge ammette che, in assenza delle suddette rego-lamentazioni regionali, l’attivazione dell’istituto sia rimessa direttamente ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro asso-ciazioni con l’istituzione formativa prescelta, previsione che rende dunque immediatamente operativo lo strumento su tutto il territorio nazionale17.

2. Percorso formativo

Il percorso formativo che i lavoratori assunti in apprendistato di alta forma-zione e di ricerca sono chiamati a seguire trova la propria fonte innanzitutto, ove intervenute, nelle regolamentazioni regionali assunte d’intesa con le parti sociali e le istituzioni formative, per quanto riguarda sia la durata dello stesso, in termini di numero di mesi/anni e di monte ore, sia i contenuti.

Nell’ipotesi in cui la Regione o non abbia raggiunto con gli altri attori socia-li le suddette intese, oppure abbia preso in considerazione solo alcuni per-corsi – ad esempio abbia regolamentato esclusivamente l’apprendistato di alta formazione e non quello di ricerca, oppure, nell’ambito dell’apprendistato di alta formazione abbia preso in considerazione solo al-cuni tra i possibili titoli conseguibili, ma non quello di interesse nel caso concreto – è allora necessario che il percorso formativo sia definito diretta-mente, tramite apposita convenzione, dal datore di lavoro d’intesa con l’università o la diversa istituzione formativa prescelta. L’art. 32 CCNL all’uopo precisa che gli standard professionali di riferimento per l’apprendistato di ricerca sono quelli di cui all’art. 72 del CCNL stesso, os-sia quelli definiti nel sistema di inquadramento e classificazione del perso-nale.

In ogni caso, l’art. 30 puntualizza che le ore di formazione, la loro articola-zione e le modalità di erogaarticola-zione del progetto formativo sono quelli definiti

17 Per una mappatura circa le Regioni che hanno regolamentato l’istituto e per consultare la relativa documentazione si rinvia a www.fareapprendistato.it.

nei percorsi stabiliti dall’istituzione scolastica o universitaria e saranno inse-riti nel paino formativo individuale.

3. Ambito di applicazione, durata e modalità di erogazione della