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Apprendistato per il praticantato per l’accesso al- al-le professioni ordinistiche e per altre esperienze al-le professioni ordinistiche e per altre esperienze

ASSUNZIONI E TIPOLOGIE CONTRATTUALI

5. Apprendistato per il praticantato per l’accesso al- al-le professioni ordinistiche e per altre esperienze al-le professioni ordinistiche e per altre esperienze

professionali

Sommario: 1. Fattispecie. – 2. Rinvio.

1. Fattispecie

L’art. 5 del d.lgs. n. 167/2011, nell’ambito dell’ampia fattispecie dell’apprendistato di alta formazione, contempla una nuova ipotesi che è fi-nalizzata al «praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche o per e-sperienze professionali». La norma, in altre parole, estende l’ambito sogget-tivo di applicabilità della c.d. terza tipologia, consentendo di utilizzarla per accompagnare i giovani, futuri professionisti, nella fase di formazione prati-co/teorica e di preparazione all’esame di stato.

Art. 31

Apprendistato per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche e per altre esperienze professionali

L’art. 5, comma 1, del Decreto Legislativo n. 167/2011 introduce la possibilità di svolgere il periodo di praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche an-che con un rapporto di apprendistato.

Le parti definiscono l’apprendistato per il praticantato per l’accesso alle profes-sioni ordinistiche come l’attività che deve essere obbligatoriamente svolta presso un professionista abilitato secondo la disciplina del rispettivo Ordine o Collegio di appartenenza prima di essere ammessi a sostenere gli esami di abilitazione all’esercizio della professione.

Il periodo di praticantato ai fini dell’accesso alle professioni ordinistiche ha la funzione di consentire al praticante l’acquisizione di conoscenze culturali e pro-fessionali, nonché di apprendere i fondamenti pratici e deontologici della profes-sione, e ciò non solo al fine di prepararsi adeguatamente per l’esame di abilita-zione, ma anche per garantire comunque la piena e corretta preparazione pro-fessionale e deontologica dell’aspirante professionista anche attraverso un’attività lavorativa all’interno dello studio professionale.

Le parti pertanto convengono, in considerazione del carattere innovativo di que-sta tipologia di apprendique-stato, di riunirsi entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente accordo e disciplinare in modo compiuto tale istituto.

Le potenzialità di tale novità sono molteplici e certamente di interesse per la composita realtà degli studi professionali: mettersi in virtuoso dialogo il mondo dell’università, così anche da favorire una formazione di qualità e adeguata alle esigenze e ai fabbisogni professionali registrati, anticipare si-gnificativamente l’ingresso dei giovani nel mercato, nonché, aspetto che in-teressa maggiormente il fronte dei lavoratori, garantire loro le tutele che conseguono dalla stipulazione di un contratto di lavoro.

Il Testo Unico dell’apprendistato si limita tuttavia a prevedere tale possibili-tà, senza fornire specifiche indicazioni circa le concrete modalità di attua-zione.

Nel silenzio del legislatore e, almeno per il momento, degli attori sociali in-teressati, si possono prospettare due differenti ipotesi di utilizzo dell’alto apprendistato quale strumento per l’avvio dei giovani verso le professioni ordinistiche. La prima ricalca il modello tradizionale di alto apprendistato ed è dunque finalizzata all’acquisizione di un titolo – diploma o laurea a se-conda della professione di riferimento – con l’inclusione, nel piano di studio del giovane, di un periodo di tirocinio, da svolgersi presso un professionista, valido tanto per l’acquisizione di crediti formativi, quanto ai fini della prati-ca per l’accesso all’esame di stato. La seconda, invece, è assimilabile mag-giormente all’apprendistato per selezionare e formare in ambiente di lavoro ricercatori. In questo caso, infatti, il giovane è già in possesso dell’idoneo titolo di studio e viene assunto in apprendistato per assolvere, anche intera-mente, il periodo di pratica necessario per accedere all’esame di stato.

In merito ai soggetti coinvolti, è invece possibile immaginare la valorizza-zione e responsabilizzavalorizza-zione degli ordini professionali che, in prospettiva, potrebbero agire su diversi fronti, ma anche e soprattutto delle parti sociali.

2. Rinvio

L’art. 31 CCNL, rubricato Apprendistato per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche e per altre esperienze professionali, contiene esclusivamente previsioni definitorie e di indirizzo. Le parti firmatarie han-no ritenuto infatti, stante il carattere inhan-novativo dello strumento, di rinviare ad un momento successivo l’esatta definizione della relativa disciplina. Si legge, nell’Impegno a verbale di cui alla Premessa del CCNL stesso, che

«le parti si impegnano ad istituire entro un mese dalla data di stipulazione del presente CCNL un gruppo di lavoro composto da esperti, sia di parte da-toriale che di parte sindacale, con il compito di studiare e verificare, per il settore degli studi professionali, il fenomeno delle collaborazioni coordinate

e continuative, dei rapporti di apprendistato di alta formazione e di ricerca con riferimento alle figure riferibili al praticantato […]».

L’art. 31 definisce la fattispecie come «l’attività che deve essere obbligato-riamente svolta presso un professionista abilitato secondo la disciplina del rispettivo Ordine o Collegio di appartenenza prima di essere ammessi a so-stenere gli esami di abilitazione all’esercizio della professione» per poi for-nire delle indicazioni circa i contenuti generali e la finalità del percorso formativo. Sotto il primo fronte, dovrà consentire al praticante di acquisire conoscenze culturali, professionali e di apprendere i fondamenti pratici e deontologici della professione. Sotto il secondo, invece, sarà finalizzato non solo a preparare adeguatamente il giovane all’esame di Stato, ma ulterior-mente a «garantire la piena e corretta preparazione professionale e deonto-logica dell’aspirante professionista anche attraverso un’attività lavorativa all’interno dello studio professionale».

Nota bibliografica

Dettagliatamente rispetto alla disciplina del contratto di apprendistato di cui al d.lgs. n.

167/2011 si rinvia ai contributi raccolti in M. TIRABOSCHI (a cura di), Il Testo Unico dell’apprendistato e le nuove regole sui tirocini. Commentario al decreto legislativo 14 set-tembre 2011, n. 167, e all’art. 11 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modifiche nella legge 14 settembre 2011, n. 148, Giuffrè, 2011, e a A. CASOTTI, M.R.

GHEIDO, E.MASSI, P.RAUSEI, Il nuovo apprendistato. Guida alle novità. Decreto legislati-vo 14 settembre 2011, n. 167, Ipsoa, 2011. Si veda anche F.CARINCI, E tu lavorerai come apprendista (L’apprendistato da contratto “speciale” a contratto “quasi-unico”), Working Paper CSDLE “Massimo D’Antona” – IT, 2012, n. 145. Con riferimento alle novità intro-dotte in materia di apprendistato dalla l. n. 92/2012, c.d. riforma Monti-Fornero, si rinvia ai contributi raccolti nella sezione Apprendistato, tirocini formativi, contratto di inserimento, di M.MAGNANI, M.TIRABOSCHI (a cura di), La nuova riforma del lavoro. Commentario alla legge 28 giugno 2012, n. 92 recante disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, Giuffrè, 2012, e anche a E.CARMINATI, M.T IRABO-SCHI, Apprendistato: novità e conferme, in P.RAUSEI, M.TIRABOSCHI (a cura di), Lavoro:

una riforma sbagliata. Ulteriori osservazioni sul DDL n. 5256/2012, Disposizioni in mate-ria di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, ADAPT University Press, 2012. Con specifico riferimento all’obbligo formativo e alle conseguenze derivanti in caso di mancato adempimento si veda P.RAUSEI, Il nuovo apprendistato fra ispezioni e sanzioni, in DRI, 2013, n. 1.

e somministrazione

di Francesco Catalfamo e Marco Viola