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La fattispecie dell’amministrazione giudiziaria di beni connessi ad attivitàeconomiche è disciplinata dall’art. 34, d.lgs. n.159/2011 il quale dispone che: “quando ricorrono sufficienti elementi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche agevoli l'attività delle persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una misura di prevenzione, ovvero di persone sottoposte a procedimento

penale per taluno dei delitti previsti dall'articolo 416 bis e dagli articoli 629, 630, 644, 648-bis e 648- ter del codice penale, il tribunale dispone l'amministrazione giudiziaria dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività”.

Nella prassi, ancora esigua, si è ricorsi a tale misura nei confronti di imprese che

appaiono per lo più soggette ad infiltrazione mafiosa. L’assoggettamento

all’infiltrazione mafiosa deve risultare da sufficienti indizi, dai quali deve emergere che l’esercizio dell’attività economica sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall’articolo 416-bis c.p. o che possa, comunque, agevolare l’attivitàdelle persone di cui sopra.

L’amministrazione giudiziaria dei beni adottata er un eriodo non su eriore a sei mesi e u essere rinnovata, per un periodo non superiore complessivamente a dodici mesi, a richiesta dell’autoritàproponente, del pubblico ministero o del giudice delegato, se permangono le condizioni in base alle uali stata applicata.

Con l’applicazione di tale misura il tribunale nomina l’amministratore giudiziario che si occuperà della gestione dell’attività, per il periodo sopra indicato, al fine di eliminare e recidere i rapporti con le organizzazioni criminali o gli altri soggetti di cui sopra e ricondurre l’impresa nel binario della legalità.

La finalità della misura risiede pertanto nel risanamento delle imprese a rischio di infiltrazione mafiosa, affinchésia scongiurato il pericolo del fallimento, quale frequente effetto del sequestro, e siano bensì favorite la continuità aziendale e la tutela dei livelli occupazionali.

Ciò anche in considerazione dell’inadeguatezza dei tradizionali meccanismi repressivi dinnanzi alle trasformazioni che hanno interessato, a livello criminologico l’intervento delle organizzazioni criminali nell’economia. Si pensi alla giàcitate figura dell’impresa collusa o vittima dell’intimidazione mafiosa. In tal caso il ricorso al sequestro appare sproporzionato in quanto l’attività produttiva interessanti non può ritenersi interamente illecita. Per tale motivo tale misura èstata considerata alla stregua di una “bonifica”94.

94 Garofoli R., Il contrasto ai reati di impresa nel d.lgs. n. 231 del 2001 e nel d.l. n. 90 del 2014: non solo

repressione, ma prevenzione e continuità aziendale; in www.penalecontemporaneo.it; Santoriello C., Le misure di prevenzione patrimoniali diverse dalla confisca, in S. Furfaro (a cura di), Misure di

Ad avviso di taluna dottrina la tendenza atta a conciliare il contrasto al crimine di impresa con le ragioni della continuità aziendale sollecita, peraltro, una doverosa riflessione sull'immanenza di un principio generale dell'ordinamento, ispirato alla logica della conservazione dei beni correlati alla operatività dell'impresa e in parte ricavabile, sul piano penale, ai criteri di adeguatezza e proporzionalità della pena e della misura cautelare95.

Se alla cessazione della misura l’impresa non risulta “sanata” il tribunale potrà procedere alla disposizione del sequestro strumentale alla successiva confisca. Con il rovvedimento c e dis one la revoca della misura il tribunale u altresì disporre il controllo giudiziario, con il quale stabilisce l’obbligo nei con ronti di c i a la ro rietà, l’uso o l’amministrazione dei beni, o di parte di essi, di comunicare, per un periodo non inferiore a tre anni, al questore ed al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all’estero, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 25.822,84 o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al patrimonio e al reddito della persona. Detto obbligo va assolto entro dieci giorni dal compimento dell’atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell’anno precedente.

Nell’ipotesi in cui vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di cui al comma 2 vengano dispersi, sottratti o alienati, il procuratore della Repubblica, il Direttore della Direzione investigativa antimafia o il questore possono richiedere al tribunale di disporne il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal presente titolo.

prevenzione, in Diritto e procedura penale. Collana diretta da A. Gaito, B. Romano, M. Ronco, G.

Spangher, Utet, 2013, 517 e ss; Russo R., Le misure patrimoniali antimafia applicabili agli enti, in S. Furfaro (a cura di), Misure di prevenzione, in Diritto e procedura penale. Collana diretta da A. Gaito, B. Romano, M. Ronco, G. Spangher, Utet, 2013, 536-537.

95 Garofoli R., Il contrasto ai reati di impresa nel d.lgs. n. 231 del 2001 e nel d.l. n. 90 del 2014: non solo

Stante la sua crescente applicazione, in questi ultimi anni tale misura ha goduto di un rinnovato interesse96.

4.1. Le misure di gestione straordinaria di cui all’art. 32, decreto legge 24 giugno 2014, n. 90.

L’apposizione di un vincolo alla gestione dell’impresa accomuna anche le misure di straordinaria gestione, introdotte dall’art. 32 intitolato “Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione”, di cui al d.l., n.90/2014.

ale norma revede c e nell i otesi in cui l autorità giudiziaria proceda per i delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319- quater c.p., 320 c.p., 322, c.p., 322-bis, c.p. 346- bis, c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p., ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali attribuibili ad un'impresa aggiudicataria di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture ovvero ad un concessionario di lavori pubblici o ad un contraente generale, il Presidente dell'ANAC ne informa il procuratore della Repubblica e, in presenza di fatti gravi e accertati anche ai sensi dell'articolo 19, comma 5, lett. a) del presente decreto, propone al Prefetto competente in relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante, alternativamente: a) di ordinare la rinnovazione degli organi sociali mediante la sostituzione del soggetto coinvolto e, ove l'impresa non si adegui nei termini stabiliti, di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto d’appalto o della concessione; b) di provvedere direttamente alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto o della concessione. Come si può evincere dal dettato normativo i presupposti di applicazione risultano piuttosto ambigui stante anche il vago riferimento alle situazioni anomale.

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Russo R., Le misure patrimoniali antimafia applicabili agli enti, in S. Furfaro (a cura di), Misure di

prevenzione, in Diritto e procedura penale. Collana diretta da A. Gaito, B. Romano, M. Ronco, G.

Spangher, Utet, 2013, in cui l’autrice si sofferma sul caso TNT, Trib.Milano, Sez.Prev.,15 aprile 2011,n.48,

Ai sensi del secondo comma, il Prefetto, previo accertamento dei presupposti indicati al comma e valutata la articolare gravità dei fatti oggetto dell'indagine intima all'impresa di provvedere al rinnovo degli organi sociali sostituendo il soggetto coinvolto e ove l im resa non si adegui nel termine di trenta giorni ovvero nei casi i gravi, provvede nei dieci giorni successivi con decreto alla nomina di uno o i amministratori, in numero comunque non superiore a tre, in possesso dei requisiti di ro essionalità e onorabilità di cui al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Il predetto decreto stabilisce la durata della misura in ragione delle esigenze funzionali alla realizzazione dell'opera pubblica, al servizio o alla fornitura oggetto del contratto e comunque non oltre il collaudo.

Per la durata della straordinaria e temporanea gestione dell'impresa, sono attribuiti agli amministratori tutti i oteri e le unzioni degli organi di amministrazione dell im resa ed sospeso l'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari dell'impresa. Nel caso di impresa costituita in forma societaria, i poteri dell'assemblea sono sospesi per l'intera durata della misura.

L attività di tem oranea e straordinaria gestione dell im resa considerata di ubblica utilità ad ogni effetto e gli amministratori rispondono delle eventuali diseconomie dei risultati solo nei casi di dolo o colpa grave.

Le misure di cui al comma 2 sono revocate e cessano comunque di produrre effetti in caso di provvedimento che dispone la confisca, il sequestro o l'amministrazione giudiziaria dell'impresa nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di revenzione ovvero dis one l arc iviazione del rocedimento L autorità giudiziaria conferma, ove possibile, gli amministratori nominati dal Prefetto.

Ai sensi dell’ottavo comma, nel caso in cui le indagini di cui al comma 1 riguardino com onenti di organi societari diversi da uelli di cui al medesimo comma disposta la misura di sostegno e monitoraggio dell’impresa. Il Prefetto provvede, con decreto, adottato secondo le modalità di cui al comma 2, alla nomina di uno o i es erti in numero comun ue non su eriore a tre in ossesso dei re uisiti di ro essionalità e onorabilità di cui di cui al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, con il compito di svolgere funzioni di sostegno e monitoraggio dell'impresa. A tal fine, gli esperti forniscono all'impresa prescrizioni

operative, elaborate secondo riconosciuti indicatori e modelli di trasparenza, riferite agli ambiti organizzativi, al sistema di controllo interno e agli organi amministrativi e di controllo.

Il comma 10 prescrive l’applicazione delle presenti misure anche ai casi in cui sia stata emessa dal re etto un in ormazione antima ia interdittiva e sussista l urgente necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto, ovvero la sua prosecuzione al ine di garantire la continuità di unzioni e servizi indi eribili er la tutela di diritti ondamentali nonc per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell integrità dei bilanci ubblici ancorc ricorrano i presupposti di cui all'articolo 94, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, le misure sono disposte di propria iniziativa dal Prefetto che ne informa il Presidente dell'ANAC. Le stesse misure sono revocate e cessano comunque di produrre effetti in caso di passaggio in giudicato di sentenza di annullamento dell'informazione antimafia interdittiva, di ordinanza che dispone, in via definitiva, l'accoglimento dell'istanza cautelare eventualmente proposta ovvero di aggiornamento dell'esito della predetta informazione ai sensi dell'articolo 91, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, anche a seguito dell'adeguamento dell'impresa alle indicazioni degli esperti.