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3. Difesa sociale vs tutela delle garanzie: un equilibrio irraggiungibile?

1.2. Le misure di prevenzione patrimoniale: cenni

Con la l. n. 646 del 1982 nota come la legge Rognoni La Torre si introducono le misure patrimoniali del sequestro e della confisca di cui si tratterà approfonditamente nel capitolo successivo. Le ragioni di politica criminale sottese a questo intervento si ravvisano nell’esigenza di potenziare il contrasto al crimine organizzato di stampo mafioso, a fronte delle stragi di mafia che avevano tristemente occupato le cronache di quegli anni.

Le suddette misure patrimoniali si affiancano alla misura della cauzione e possono applicarsi soltanto congiuntamente alle misure personali in virtù del principio di accessorietà.

Nel corso di questi ultimi decenni si assiste ad una progressiva espansione del ricorso alle misure patrimoniali, le cui direttrici possono cosìsintetizzarsi: 1) ampliamento delle categorie dei soggetti destinatari delle misure reali, oggi individuate in quelle elencate all’art. 16, d. lgs. n. 159/2011, il quale rimanda all’art. 4 (vedi nota 7)40 in cui si annoverano una nutrita gamma di indiziati di reati diversi dall’associazione di stampo mafioso e coloro che si ritengono dediti abitualmente a traffici delittuosi o che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose, quale che sia la natura del reato di provenienza; 2) introduzione di nuove misure non ablatorie ma eventualmente a queste strumentali, che incidono sull'attività di gestione delle attività d’impresa, quali l’amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche di cui all’art. 34 del codice antimafia e le recenti misure di gestione straordinaria di cui all’art. 32, d.l. n. 90/2014; 3) ingresso e potenziamento dell’istituto del congelamento dei fondi e delle risorse economiche quale misura di contrasto al finanziamento del terrorismo, nonché quale sanzione economico politica nei confronti dei paesi la cui attivitàrappresenta una minaccia per la pace e la sicurezza internazionale.

Il successo di tali misure è dovuto della crisi di effettività dell’apparato punitivo repressivo del sistema penale e alla ormai consolidata opinione secondo cui la criminalità del profitto si contrasta con strumenti volti ad aggredire il patrimonio, quale motore principale della commissione della criminalità economica, al fine non solo di determinare l’incapacitazione delle organizzazioni criminali, ma di neutralizzare la ricchezza illecita affinchénon sia introdotta nel circuito economico lecito.

La progressiva estensione applicativa delle misure del sequestro e della confisca, ha fatto sì che da mezzo speciale di contrasto del fenomeno mafioso siano divenute un

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Tale disposizione potrebbe essere riformata, prevedendo l’inserimento anche di coloro che sono indiziati di aver commesso delitti contro la pubblica amministrazione. Prassi peraltro giàemersa in sede giurisprudenziale in virtù del riferimento alle categorie dei soggetti abitualmente dediti ad attività delittuose o che vivono abitualmente coi proventi delle stesse prevista dall’art. 4

mezzo ordinario di contrasto alla criminalità41. La cui applicazione corre su di un binario parallelo a quello dell’apparato repressivo tradizionale del codice penale. Un ulteriore espansione, come si è anticipato, si profila all’orizzonte42. Per taluni i presagi sono negativi43.

Si osserva che coloro che sono stati sottoposti ad una misura di prevenzione sono tenuti a comunicare per dieci anni, al nucleo di polizia tributaria tutte le variazioni nell'entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Gli obblighi cessano con la revoca della misura.

Alcuni recenti interventi legislativi, per opera del d.l. n. 92/2008, conv. in l. n. 125/08 e della l. n. 94/2009, hanno reciso il rapporto di accessorietà che legava le misure patrimoniali da quelle personali. La regola dell’applicazione disgiunta delle misure preventive di diversa specie era prima prevista solo per specifiche ipotesi, con tali novelle assume invece portata generale. Inoltre la loro applicazione è stata “sganciata” dal requisito dell’attualità della pericolosità sociale. L’applicazione disgiunta ha reso di fatto piùagevole l’applicazione delle misure ablatorie, come tra l’altro dimostrano i dati pubblicati dal ministero (vedi capitolo III) che attestano un’impennata nella

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Le stesse Sezioni Unite, nella sentenza Spinelli si soffermano sulla “non sempre coerente estensione soggettiva a differenti tipi criminologici. Desta infatti qualche perplessità il passaggio da strumento eccezionale deputato al contrasto della criminalitàmafiosa in una logica assimilabile a quella del diritto penale del nemico a fronte della sua pervasiva infiltrazione nel circuito economico legale, a rimedio generale gradualmente esteso ad una moltitudine di fattispecie, da ultimo pressoché alla generalità attraverso il ricorso alla categoria della pericolosità comune. I reati di riferimento si connotano per un diverso coefficiente di gravità e allarme sociale, la collocazione stessa nel codice antimafia potrebbe d’altronde risultare un po' stridente.La Corte afferma che il minimo comune denominatore alle diverse categorie di pericolositàrisiede nel contrasto a stili di vita e metodi comportamentali che si collocano al di fuori degli ordinari schemi della civile convivenza.

42 Al riguardo si vedano: la Relazione sulle prospettive di riforma del sistema di gestione dei beni

sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, approvata dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni nella seduta del 9 aprile 2014 e quindi sottoposta all’esame della Camera dei deputati (nelle sedute del 16 e del 18 giugno 2014) e del Senato (nella seduta del 17 giugno), che l’hanno «fatta propria» con due risoluzioni di identico contenuto: Risoluzioni 6-00055 n. 1 del 17 giugno 2014 del Senato e 6-0007 del 18 giugno 2014 della Camera; e la Relazione sulle disposizioni per una revisione organica del codice antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159, approvata dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, nella seduta del 22 ottobre 2014, in Atti Camera e Senato, Disegni di legge e relazioni, XVII legislatura, doc. XXIII, n. 5.

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T. Padovani, Misure di sicurezza e misure di prevenzione, Pisa University Press, 2015, p. 19, abbiamo «davanti il sol dell’avvenire»: «le misure di prevenzione sono l’orizzonte che si dischiude davanti ai nostri occhi come un’alba radiosa»; un orizzonte nel quale l’A. vede «in realtà ... la minaccia di un uragano destinato a travolgerci, a travolgere l’intera societàcivile».

disposizione dei sequestri. Un esempio emblematico si rinviene nella confisca dei beni degli eredi del defunto proposto.