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Da ultimo si accenna alla disciplina della confisca prevista nell’ambito delle giurisdizioni internazionali, con particolare riferimento allo statuto di Roma istitutivo della Corte Penale Internazionale (ICC).

In via preliminare occorre effettuare una succinta ricognizione dell’operato della Corte Penale Internazionale193.

E’ una corte a natura permanente, con sede all’Aja, il cui statuto istitutivo è stato firmato a Roma il 17 dicembre1998 ed èentrato in vigore il 1 luglio 2002.

Esercita giurisdizione su soggetti indiziati di aver commesso uno o più delitti fra quelli rientranti nella categoria dei cd. crimini internazionali, ossia il genocidio, i crimini contro l’umanità e i crimini di guerra. Si tratta di reati atroci integranti le più gravi violazioni delle norme internazionali a tutela dei diritti umani e del diritto umanitario. Il suo funzionamento poggia sul principio di complementarietà, in virtùdel quale essa si attiva quando lo stato avente giurisdizione sull’individuo interessato non abbia la capacità o la volontà di esercitarla. Non può esercitare la propria giurisdizione nei confronti di soggetti cittadini di Stati non aderenti al suo statuto o in merito a situazioni verificatesi in paesi non rientranti nella sua giurisdizione, salvo il consenso di questi ultimi. Il consenso non è tuttavia necessario allorché il caso le sia sottoposto dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in base al cap. VII della Carta dell’ONU. La sua istituzione è stata dirompente, in quanto le è stata riconosciuta la potestà di irrogare sanzioni con meccanismi che scardinano quelli tradizionali del diritto penale, dal momento che il soggetto imputato non è giudicato dallo stato di sua appartenenza ma da un’autorità giudiziaria che rappresenta la comunità internazionale. Lo studio

192G20 Statement on the Fight Against Terrorism, 16.11.2015, www.consilium.europa.eu. 193

AA.VV., La Corte penale internazionale. Problemi e prospettive, Jovene, 2003; G. Lattanzi - V. Monetti (a cura di), La Corte Penale Internazionale, Organi - Competenza - Reati - Processo, Giuffré, 2007; Voce (Corte Penale Internazionale), Enc. Treccani on-line; S. Zappalà, La Corte penale

dello statuto di Roma e dell’attivitàdella Corte si pone al centro di quella disciplina che prende il nome di diritto penale internazionale194.

La Corte è di fatto operativa dal 2003. Nel corso di questi anni si è occupata dell’accertamento di gravi violazioni di diritti umani e del diritto umanitario commesse in paesi interessati da guerre civili o da gravi crisi interne, tra cui l’Uganda, il Mali, la Repubblica Democratica del Congo, la Repubblica Centrafricana, il Kenia, la Costa d’Avorio, il Darfur, il Sudan e la Libia195.

Nel 2014 si èavuta la prima sentenza di condanna definitiva, la quale èstata emessa nel procedimento contro Germain Katanga, in relazione alla Repubblica democratica del Congo.

3.1. La confisca nello Statuto di Roma istitutivo della Corte Penale Internazionale (ICC).

L’art. 77 dello Statuto di Roma istitutivo della Corte Penale Internazionale, prevede tra le pene applicabili196 anche la sanzione patrimoniale della confisca, la quale, può aggiungersi alla pena detentiva della reclusione197. La disposizione richiamata prevede solo la confisca dei proventi del reato, ossia dei profitti, dei beni, e degli averi provenienti direttamente o indirettamente dal reato. Sono fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede.

L’art dis one c e la orte u ordinare la successiva destinazione dei beni confiscati, cosìcome del ricavato delle ammende, al c.d. Fondo di garanzia delle vittime

194 F. Mantovani, Diritto penale, 7°, 944 e ss.; Caianiello M. - Fronza E., Il principio di legalità nello

Statuto della Corte Penale Internazionale in AA.VV., La Corte penale internazionale. Problemi e prospettive, Jovene, 2003.

195 Cfr. Rapporto annuale della Corte all’Assemblea Generale dell’ONU, UN doc. A/69/321. 196 D. Piva, Le sanzioni nello Statuto della Corte Penale Internazionale, in www.zis-online.com 197Articolo 77 - Pene applicabili:

1. Fatto salvo l'articolo 110, la Corte puòpronunciare contro una persona dichiarata colpevole dei reati di cui all'articolo 5 del presente Statuto, una delle seguenti pene:

a) reclusione per un periodo di tempo determinato non superiore nel massimo a 30 anni;

b) ergastolo, se giustificato dall'estrema gravitàdel crimine e dalla situazione personale del condannato. 2. Alla pena della reclusione la Corte puòaggiungere:

a) un'ammenda fissata secondo i criteri previsti dalle Regole Procedurali e di Ammissibilitàdelle Prove. b) la confisca di profitti, beni ed averi ricavati direttamente o indirettamente dal crimine, fatti salvi i diritti di terzi in buona fede.

del reato e delle loro famiglie, istituito con una decisione dell’assemblea degli Stati parte.

CAPITOLO SESTO

NOTE DI DIRITTO COMPARATO

SOMMARIO: 1. Le misure patrimoniali in una prospettiva comparata: il civil forfeiture. - 2. Gli Stati Uniti d’America: il Civil Asset Forfeiture Reform Act 2000. - 3. Il Regno Unito: il Proceeds of Crime Act (POCA) 2002. - 4. L’Irlanda: il Proceeds of Crime Act (POCA) 1996. - 5. Il Canada. - 6. L’Australia: il Proceeds of Crime Act (POCA) 2002.

1. Le misure patrimoniali in una prospettiva comparata: il civil forfeiture.

Si èdeciso ora di analizzare le discipline di alcuni paesi di common law (Regno Unito, Irlanda, Stati Uniti d’America, Canada, Australia e Sud Africa) che presentano un modello di confisca molto simile alla nostra confisca di prevenzione. Si tratta del civil forfeiture (nel Regno Unito, civil recovery), una confisca instaurata al seguito di un processo civile intentato contro il patrimonio, sulla base di una fictio per la quale il patrimonio è guilty. L’accusa deve dimostrare che la proprietà è the instrumentalities or proceed of crime (strumento o provento) ricorrendo a meccanismi di accertamento presuntivi. Lo standard probatorio èquello civilistico198.

Tale procedimento può essere instaurato anche qualora sia in corso il procedimento penale per l’accertamento del reato da cui si ritiene possano derivare i beni, o dopo che lo stesso si sia concluso anche con una sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione.

Questo tipo di confisca presenta dunque una natura ibrida dal momento che si pone a cavaliere tra il diritto civile e quello penale.

Reintrodotta negli Stati Uniti d’America negli anni settanta, è stata nei decenni successivi inserita negli ordinamenti di altri paesi di common law. Essa trova

198

Per una panoramica dei vari ordinamenti si vedano: Young S. N. M, Civil Forfeiture of Criminal

Property. Legal Measures for Targeting the Proceeds of Crime, Edward Elgar, 2009; Koren E., Civil forfeiture regimes in Canada and internationally, www.publicsafety.gc.ca ; Impact study on civil forfeiture, Council of Europe, 2013, www.coe.int;

generalmente regolamentazione in una legislazione che si intitola Proceeds of Crime Act, la quale contiene un organica disciplina delle varie fattispecie di confisca contemplate in questi paesi.

A differenza degli Stati Uniti, la cui prassi applicativa si connota per una serie di abusi ed è attualmente oggetto di pesanti critiche (la si considera uno strumento atto a rimpinguare le casse dello Stato o delle agenzie governative), gli altri paesi si dimostrano molto piùcauti nel ricorrere a tale misura.

In piùoccasioni questo strumento è stato tacciato di essere un lupo travestito da pecora, data la portata altamente afflittiva dei suoi effetti e la sua mancata soggezione alle garanzie che corredano il processo penale199. Nel Regno Unito sono stati avanzati dubbi circa la sua compatibilitàcon la Convenzione Europea dei diritti dell’uomo.

Tuttavia si premette che nei paesi a tradizione giuridica anglosassone non è possibile riscontrate un dibattito giuridico in termini di categorie dogmatiche equiparabile a quello nazionale, stante l’elevato pragmatismo per cui si connotano questi ordinamenti. Pertanto non è possibile rilevare un dibattito analogo a quello italiano sulla natura preventiva o punitiva di tale misura, la stessa categoria delle misure di prevenzione è sconosciuta.