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sottoposto a misura personale. - 3.1. Il reato di elusione dell’amministrazione giudiziaria. - 4. L’amministrazione giudiziaria dei beni ex art 34, d. lgs. 6 novembre 2011, n. 159: una “bonifica”per le imprese a rischio di contaminazione ed infiltrazione mafiosa. - 4.1. Le misure di gestione straordinaria di cui all’art. 32, decreto legge 24 giugno 2014, n. 90. - 5. Il sequestro. - 6. La confisca di prevenzione ex art. 24, d.lgs. 6 novembre 2011, n. 159. - 6.1. Dalla consecratio romana alle odierne forme di confisca: genesi di un istituto proteiforme e disamina delle sue plurime sembianze. - 6.2. La controversa natura della confisca di prevenzione: la posizione delle Sezioni Unite (Cass. SS.UU., 2 febbraio 2015, n. 4880). - 6.3. L’affine misura della confisca allargata di cui all’art. 12 sexies, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella l. 7 agosto 1992, n. 356. - 6.4. Ulteriori ipotesi di confisca senza condanna: cenni. - 7. La fattispecie delittuosa di trasferimento fraudolento di valori. - 8. Il congelamento di fondi e risorse economiche.

1. Premessa

La categoria delle misure di prevenzione patrimoniale comprende una eterogenea

gamma di provvedimenti. Al suo interno è possibile distinguere tra misure

amministrative e misure giurisdizionali a seconda che queste siano disposte dall’autorità amministrativa o dall’autorità giudiziaria. Si differenziano in misure interdittive ed ablative in base agli effetti prodotti, queste ultime comportano incisive limitazioni ai diritti di proprietà e di iniziativa economica, fino a determinarne l’estinzione. La violazione delle prescrizioni imposte con i suddetti provvedimenti può dar luogo a fattispecie di reato.

Molte di loro trovano collocazione nel Codice Antimafia, il quale ne suddivide la regolamentazione, nei Capi I, II e III dedicati alle misure reali del sequestro e della

confisca ed al relativo procedimento applicativo, nel Capo V dedicato alle misure di prevenzione patrimoniali (rectius patrimoniale) diverse dalla confisca, tra cui si annoverano la cauzione, l’amministrazione giudiziaria dei beni personali e l’amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche. Altre si rinvengono nella legislazione speciale.

2. La cauzione e le garanzie reali.

Con il termine cauzione, dal latino cautio -onis «precauzione, garanzia», derivato di cavere «stare in guardia, dare o farsi dare malleveria», si indica una serie eterogenea di istituti che interessano varie branche dell’ordinamento giuridico, la cui fonte può rinvenirsi in una disposizione di legge, in un provvedimento dell’autorità giudiziaria ovvero in una pattuizione contrattuale. Le sue origini risalgono al diritto romano ed il minimo comune denominatore sottese a queste plurime fattispecie si individua nello scopo di garanzia perseguito.

La misura della cauzione88èprevista dall’art. 31 del d.lgs. n. 159/201189, il quale recita: “ Il tribunale, con l'applicazione della misura di prevenzione, dispone che la persona sottoposta a tale misura versi alla cassa delle ammende una somma, a titolo di

88 Lozzi, voce Cauzione di buona condotta, in Enc. dir., VI, Milano, 1960, 654. 89

Art. 31. Cauzione. Garanzie reali

1. Il tribunale, con l’applicazione della misura di prevenzione, dispone che la persona sottoposta a tale misura versi resso la cassa delle ammende una somma a titolo di cauzione di entità che, tenuto conto anche delle sue condizioni economiche e dei provvedimenti adottati a norma dell’articolo 22, costituisca un’efficace remora alla violazione delle prescrizioni imposte.

2. Fuori dei casi previsti dall’articolo il tribunale u imporre alla persona denunciata, in via provvisoria e qualora ne ravvisi l’o ortunità, le prescrizioni previste dall’articolo commi e on il rovvedimento il tribunale u imporre la cauzione di cui al comma 1.

l de osito u essere sostituito, su istanza dell’interessato, dalla presentazione di idonee garanzie reali. Il tribunale provvede circa i modi di custodia dei beni dati in pegno e dispone, riguardo ai beni immobili, che il decreto con il quale accogliendo l’istanza dell’interessato disposta l’ipoteca legale sia trascritto presso l’ufficio delle conservatorie dei registri immobiliari del luogo in cui i beni medesimi si trovano. Le spese relative alle garanzie reali previste dal presente comma sono anticipate dall’interessato ai sensi dell’articolo 39 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile approvate con R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368.

4. Quando sia cessata l’esecuzione della misura di prevenzione o sia rigettata la proposta, il tribunale dispone con decreto la restituzione del deposito o la liberazione della garanzia.

5. Le misure patrimoniali cautelari previste dal presene articolo mantengono la loro efficacia per tutta la durata della misura di prevenzione e non possono essere revocate, neppure in parte, se non per com rovate gravi necessitàpersonali o familiari.

cauzione, di entità che, tenuto conto anche delle sue condizioni economiche e dei provvedimenti adottati a norma dell’articolo 22, costituisca un'efficace remora alla violazione delle prescrizioni imposte. Cessata l'esecuzione della misura di prevenzione o rigettata la proposta, il tribunale dispone con decreto la restituzione del deposito o la liberazione della garanzia”.

La presente sanzione ricalca la misura di sicurezza della cauzione di buona condotta prevista dall’art. 237 c.p. Entrambe consistono nel deposito di una somma di denaro alla cassa delle ammende, la cui entità in tal caso, a differenza di quanto avviene in riferimento all’omonima misura di sicurezza, non è determinabile dal giudice nel rispetto dei limiti di soglia predeterminati dal legislatore, ma è rimessa completamente alla sua discrezionalità. Il giudice infatti deve disporre il versamento di un somma che abbia un’entità tale da costituire un’efficace remora alla violazione delle prescrizioni imposte (imposte con l’applicazione di altre misure preventive). Tale disposizione appare connotarsi per un’eccessiva indeterminatezza nella misura in cui rimette al totale arbitrio del giudicante la fissazione del suo ammontare, posto che il parametro dell’efficace remora risulta alquanto vago ed opinabile. L’art. 31 indica quali unici criteri di commisurazione: le condizioni economiche del proposto, così come avviene all’art. 133-bis c.p. per la determinazione della pena pecuniaria, e i provvedimenti adottati a norma dell’art. 22, ossia i sequestri d’urgenza e anticipato.

Se la previsione di tali criteri deve essere accolta con favore, stante la ragionevolezza sottesa ad un valutazione effettuata in termini di proporzione, tenendo conto della

situazione economica del singolo proposto, considerata la disomogeneità che

caratterizza il bene giuridico del patrimonio, non è agevole comprendere come debba essere interpretata tale disposizione90. Ossia se sia possibile evitare il ricorso alla cauzione qualora il proposto versi in condizione economiche disastrate, da risultare incapiente, stante l’assenza di una soglia minima e come debba essere valutata la circostanza in cui siano stati applicati dei sequestri.

La misura della cauzione si pone in rapporto di accessorietà con le altre misure di prevenzione. Dal tenore letterale della norma pare potersi distinguere una cauzione

obbligatoria ed una facoltativa. Ai sensi del primo comma, pare che la disposizione della cauzione sia obbligatoria nel caso in cui il tribunale abbia applicato una qualsiasi misura preventiva, mentre sia facoltativa, ai sensi del secondo comma, qualora ricorra una serie di presupposti indicati.

La cauzione è una misura di natura cautelare in quanto, in un’ottica deterrente, è finalizzata a prevenire che il soggetto proposto non adempia alle prescrizioni imposte con le altre misure, incentivato dall’idea che, qualora ottemperi agli obblighi previsti, la somma depositata gli sarà restituita. Alla cauzione èdunque attribuibile una funzione di prevenzione, in quanto la prospettiva di poter perdere la somma di denaro depositata dovrebbe agire da controstimolo all’inadempienza degli obblighi imposti91.

La sua efficacia perdura per tutta la durata della misura preventiva a cui accede e non puòessere revocata se non per compravate gravi necessitàpersonali o familiari.

Allorchèsia cessata l’esecuzione della misura a cui accede o ne sia rigettata la proposta il tribunale dispone la restituzione al proposto della somma depositata. Viceversa, l’art. 32 dispone che: “in caso di violazione degli obblighi o dei divieti derivanti dall'applicazione della misura di prevenzione, il tribunale dispone la confisca della cauzione oppure procede ad esecuzione sui beni costituiti in garanzia, sino a concorrenza dell'ammontare della cauzione”.

Ai sensi del comma terzo, così come avviene per la cauzione di buona condotta, il deposito della somma di denaro può essere sostituito, su richiesta dell’interessato, dalla presentazione di idonee garanzie reali, le quali saranno poi soggette alle medesime vicende che possono interessare la somma depositata in virtù della violazione o meno delle prescrizioni imposte.

2.1. Il reato di omesso versamento della cauzione.

Si era già detto nel precedente capitolo che il mancato ottemperamento agli obblighi imposti dalle misure di prevenzione, può integrare determinate fattispecie di reato

91 Per tale funzione, alcuna dottrina ha contestato l’appartenenza della cauzione di buona condotta, quale

previste dal Capo III del Titolo V del Codice Antimafia dedicato per l’appunto alle sanzioni.

L’art. 76, c. 4, prevede e punisce le fattispecie contravvenzionali di mancato ottemperamento all’ordine di deposito della cauzione o di omessa offerta della garanzie sostitutive, punite con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni.

La condotta tipica si sostanzia nella violazione di un provvedimento dell’autorità giudiziaria e pare porsi in rapporto di specialità con la contravvenzione di cui all’art. 650 c.p. la quale punisce chiunque non osserva un provvedimento dell’Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o di ordine pubblico o d’igiene. Stupisce il diverso trattamento sanzionatorio previsto, in quanto al di là del confronto con quello riservato al reato di cui all’art. 650 c.p., punito con l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a 206 euro, appare comunque esagerato.

Il bene giuridico tutelato pare individuarsi nell’amministrazione della giustizia. Si ravvisano profili di tensione con il principio di offensività.