dell’amministratore giudiziario.
Il legislatore con il d.l. 4 febbraio 2010, n. 4, convertito nella l. 31 marzo 2010, n. 50, ha istituito l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e con iscati alla criminalità organizzata (ANBSC). L’Agenzia ha il compito di coadiuvare l’autorità giudiziaria e l’amministratore giudiziario nella gestione dei beni sequestrati, una volta emanato il provvedimento di confisca di primo grado subentra all’amministratore giudiziario. Allorchéil provvedimento di confisca diventa definitivo,
148Art. 7 (Beni confiscati) l. n. 16 del 2014 “La Regione contribuisce ad assicurare un proficuo riutilizzo
a fini sociali dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa attraverso: a) l’assistenza agli enti locali assegnatari di tali beni;
b) la concessione di contributi agli enti locali di cui alla lettera a) per concorrere alla realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico nonché arredo degli stessi al fine del recupero dei beni immobili loro assegnati;
c) la concessione di contributi agli enti locali di cui alla lettera a) per favorire il riutilizzo in funzione sociale dei beni immobili sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa, mediante la stipula di accordi di programma con i soggetti assegnatari”, in www.consiglio.marche.it 2015
l’ANBSC si occupa della destinazione dei beni. Prima tale fase era gestita dai prefetti. I medesimi compiti sono svolti anche in relazione ai beni sequestrati e confiscati ai sensi dell’art. 12-sexies, d.l. 8 giugno 1992, n. 306.
L’ANBSC si compone di una sede principale a Reggio Calabria e di altri cinque sedi periferiche.
I compiti dell’Agenzia sono indicati all’art. 38, il quale prevede che l’Agenzia coadiuva l’amministratore giudiziario sotto la direzione del giudice delegato. A tal fine l’Agenzia propone al tribunale l’adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua desti- nazione o assegnazione. L’Agenzia u chiedere al tribunale la revoca o la modifica dei provvedimenti di amministrazione adottati dal giudice delegato quando ritenga che essi possono recare pregiudizio alla destinazione o all’assegnazione del bene. Ai sensi del comma terzo, dopo il decreto di confisca di primo grado, l’amministrazione dei beni conferita all’Agenzia la uale u arsi coadiuvare sotto la ro ria res onsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati. L’amministratore giudiziario ha il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all’amministrazione dei beni sequestrati nel corso dell’intero rocedimento anc e al ine di incrementare se ossibile la redditività dei beni medesimi.L’amministratore giudiziario deve segnalare al giu- dice delegato l’esistenza di altri beni che potrebbero formare oggetto di sequestro di cui sia venuto a conoscenza nel corso della sua gestione.
L’ art. 35 ne regola la nomina e la revoca dell’amministratore giudiziario, disponendo che con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dal capo I del titolo II il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore giudiziario. L’amministratore giudiziario scelto tra gli iscritti nell’Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Il comma 3 specifica che non possono essere nominate le persone nei cui con ronti il rovvedimento stato dis osto il coniuge i arenti gli a ini e le ersone con esse conviventi n le persone condannate ad una pena che importi l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di revenzione Le stesse ersone non ossono altres , svolgere le funzioni di ausiliario o di collaboratore dell’amministratore giudiziario. Il giudice delegato u autorizzare l’amministratore giudiziario a farsi coadiuvare, sotto la sua res onsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati. A costoro si applica il divieto di
cui al comma 3. L’amministratore giudiziario riveste la qualifica di pubblico ufficiale e deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio. In caso di grave irregolarità o di inca acità il tribunale, su proposta del giudice delegato, dell’Agenzia o d’u icio u disporre in ogni tempo la revoca dell’amministratore giudiziario, previa audizione dello stesso. Nei confronti dei coadiutori dell’Agenzia la revoca disposta dalla medesima Agenzia. L’ Art. 36 prevede che l’amministratore giudiziario debba presentare una relazione entro trenta giorni dalla nomina, una relazione particolareggiata dei beni sequestrati. I cui contenuti sono specificati dalla presente disposizione. Una volta cessato dal suo incarico deve rendere il conto della gestione. La gestione dei beni sequestrati è regolata dall’art. 40. La destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali effettuata, ai sensi dell’art. 47 con delibera del Consiglio direttivo dell’Agenzia, sulla base della stima del valore risultante dalla relazione di cui all’articolo 36, e da altri atti giudiziari, salvo che sia ritenuta necessaria dall’Agenzia una nuova stima. L’Agenzia provvede all’adozione del provvedimento di destinazione entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all’articolo 45, comma 2, prorogabili di ulteriori novanta giorni in caso di operazioni particolarmente complesse. Nel caso di applicazione delle disposizioni di cui al titolo IV, il rovvedimento di destinazione adottato entro 30 giorni dall’approvazione del progetto di riparto. Anche prima dell’adozione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell’articolo 823 del codice civile. L’Agenzia ètenuta a versare al Fondo unico giustizia: a) le somme di denaro confiscate che non debbano essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati o che non debbano essere utilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso; b) le somme ricavate dalla vendita, anche mediante trattativa privata, dei beni mobili, anche registrati, confiscati, compresi i titoli e le partecipazioni societarie, al netto del ricavato della vendita dei beni finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Se la rocedura di vendita antieconomica l’Agenzia dispone la cessione gratuita o la distruzione del bene.
12. Lo stato dell’arte della gestione dei beni confiscati. Osservazioni a margine dei dati