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3. Presupposti applicativi oggettivi del sequestro e della confisca di prevenzione

3.1. La disponibilità diretta o indiretta dei beni

Passando ora all’analisi dei presupposti oggettivi delle misure reali si è deciso, per la rilevanza e la numerosa applicazione della misure del sequestro e della confisca di concentrarsi sui loro presupposti.

Un requisito richiesto è che i beni si trovino nella disponibilità diretta o indiretta del proposto, indicandosi con tale espressione la relazione sussistente tra il soggetto e i beni oggetto delle misure patrimoniali. Per comprendere la tipologia di relazione sussistente occorre in primo luogo rinviare alla normativa civilistica, la quale delinea le varie categorie giuridiche entro le quali si inquadrano quelle situazioni espressioni di forme di dominio, signoria ed utilizzo delle res da parte dell’uomo, ossia i diritti reali, di godimento, etc… Il rinvio alle categorie civilistiche però non va inteso in maniera esaustiva, potendosi infatti ricomprendere nella nozione di disponibilità una serie di situazioni fattuali che esulano da quelle contenute nel codice civile. Può dirsi al riguardo che è l’esperienza applicativa ad indicare di volta in volta cosa possa rientrare nella nozione di disponibilità anche indiretta, avendo la giurisprudenza elaborato un accezione ampia di questo concetto63.

La Suprema Corte di Cassazione ha più volte affermato che in materia di misure di prevenzione, il concetto di disponibilità vada interpretato nel senso di ricomprendere “una gamma di ipotesi diversificate che possono andare dal diritto di proprietà vero e proprio a situazioni di intestazione fittizia ad un terzo soggetto, in virtù ad esempio di un contratto simulato o fiduciario, fino a situazioni di mero fatto basate su una posizione di mera soggezione in cui si trovi il terzo titolare del bene nei confronti del

63 La giurisprudenza di legittimità richiede infatti ai fini della configurabilità del requisito della

disponibilità che sussista una relazione fattuale del condannato con il bene, connotata dall’esercizio di poteri di fatto, corrispondenti al contenuto del diritto di proprietà, in forza dei quali egli puòdeterminare autonomamente la destinazione, l’impiego ed il godimento del bene stesso. La disponibilità coincide, cioè, con la signoria di fatto sulla res , indipendentemente ed al di fuori delle categorie delineate dal diritto privato e se ad una di tali categorie vuol farsi proprio riferimento, il richiamo più appropriato risulta essere quello riferito al possesso nella definizione che ne dà l’art. 1140 c.c. Cfr. Cass. 9 marzo 2005 n. 11732, De Masi.

sottoposto alla misura di sicurezza personale” (Cass. Pen., Sez. V, 17 marzo 2000, n. 1520, Cannella)64.

Nell’ambito del concetto di disponibilitàdiretta rientrano tutte quelle fattispecie in cui il proposto risulti formalmente quale titolare di un diritto, reale o di godimento, sul bene, o il relativo possessore, viceversa, il concetto di disponibilità indiretta fa riferimento a tutte quelle fattispecie in cui il proposto eserciti di fatto un potere, una signoria sulla res che formalmente appartiene ad un altro soggetto. Si fa qui riferimento a tutte quelle ipotesi in cui si realizza una scissione di titolarità, si pensi ai negozi fiduciari, alle intestazioni fittizie (al ben noto fenomeno dei prestanome), ai trust , ma anche ai negozi simulati ed indiretti, solo a titolo esemplificativo.

Proprio al fine di evitare che l’alienazione fittizia dei beni potesse eludere l’applicazione delle misure preventive, il legislatore ha ritenuto opportuno estendere il presupposto della disponibilitàanche alle ipotesi indirette. Nel rafforzare tale obiettivo il legislatore ha introdotto anche delle presunzioni iuris tantum in virtù delle quali i beni nella titolarità del coniuge, dei figli e degli altri conviventi nell’ultimo quinquennio si presumono nella titolarità del proposto. A fronte di quanto è emerso in decenni di indagini, in particolari rivolte al contrasto della criminalità mafiosa, le suddette categorie di soggetti fungono in molti casi da “copertura” rilevando come titolari meramente formali di beni mantenuti nella reale disponibilità del proposto. Il mafioso, infatti, si adopera affinché il suo patrimonio appaia formalmente nella disponibilità giuridica delle persone per lui di maggior fiducia65.

Tali presunzioni di disponibilità si ripercuotono sul contenuto dell’onere probatorio, non essendo richiesto alla pubblica accusa di dover effettuare degli specifici accertamenti ma, alle categorie dei soggetti indicati, dimostrare che i beni rientrino nella loro esclusiva disponibilità66. Diversamente si articola il contenuto dell’onere probatorio nei confronti degli altri soggetti, nei confronti dei quali dovràprocedersi ad un rigoroso

64 si veda anche Cass. Pen., Sez. I, 17 gennaio 2008, n. 6613, Carvelli ed altri. Ad avviso di alcuna

dottrina, l’interpretazione estensiva di tale concetto risulta coerente con le indicazioni fornite dall’art. 3, § 3, della decisione quadro 2005/212/GAI in materia di poteri estesi di confisca, cfr. A. Balsamo, V. Contraffatto, G. Nicastro, Le misure patrimoniali contro la criminalità organizzata, Giuffré, 2010, p. 93.

65 Cass. Pen., Sez. I, ord. 7 dicembre 2005, n. 2960, Nangano ed altro. 66 Cass. Pen., Sez. II, 5 dicembre 1996, n. 4916, Liso.

accertamento probatorio. A tal riguardo la giurisprudenza di legittimitàha affermato che l’accusa ha l’onere di dimostrare rigorosamente la connotazione puramente formale dell’intestazione “avendo il giudice l’obbligo di spiegare le ragioni della ritenuta interposizione fittizia, sulla base non di sole circostanze sintomatiche di spessore indiziario, ma di elementi fattuali, connotati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza ed idonei, pertanto, a costituire prova indiretta dell’assunto che si tende a dimostrare”.

Il codice antimafia prevede altresì due presunzioni semplici di fittizietàdelle operazioni negoziali, sanzionate con la nullità, dei seguenti atti negoziali:

1) i trasferimenti e le intestazioni, a titolo oneroso o gratuito, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione nei confronti dell’ascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, nonché dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado.

2) i trasferimenti e le intestazioni, a titolo gratuito o fiduciario, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione.

3.2. La sproporzione tra il valore dei beni posseduti ed il reddito dichiarato o