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processo. Il giudizio di prevenzione è un procedimento inquisitorio? - 5.1. Lo standard probatorio: indizi o sospetti? - 5.2. La ripartizione dell’onus probandi: l’onere di giustificare la provenienza dei beni. - 5.3. Il principio di pubblicità dell’udienza al vaglio della giurisprudenza europea e costituzionale. - 6. Le impugnazioni. - 7. La revocazione. - 8. Una questione intricata: la tutela dei terzi. - 9. Rapporti tra procedimento di prevenzione e processo penale. - 10. La disciplina del Codice antimafia in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati: premessa introduttiva. - 11. Il ruolo dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni

sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) e la figura

dell’amministratore giudiziario. - 12. Lo stato dell’arte della gestione dei beni confiscati. Osservazioni a margine dei dati pubblicati dall’ANBSC e dal Ministero della Giustizia.

1. Premessa.

Occorre ora soffermarsi sulla disciplina regolante il procedimento di prevenzione patrimoniale, analizzando le varie fasi in cui esso si articola, i soggetti in esso coinvolti, i poteri a questi attribuiti, i mezzi di impugnazione esperibili.

Tale capitolo interessa soltanto le misure di prevenzione giurisdizionali, quelle la cui applicazione è rimessa all’autorità giudiziaria. Per quanto riguarda invece le misure preventive amministrative, del loro procedimento di adozione, rimesso alle competenti autorità amministrative, si è già avuto modo di trattare, seppur brevemente, nei paragrafi ad esse relativi a cui si rinvia.

Precisato ciò, si evidenzia sin da subito come il procedimento di prevenzione, a causa dello specifico oggetto di accertamento, si caratterizza per singolari modalità di

formazione, acquisizione e valutazione della prova. Se in linea generale il procedimento di prevenzione differisce dal processo penale in quanto èdeputato all’accertamento, non di singoli fatti di reato e della colpevolezza dell’imputato, ma di condotte espressive di pericolositàsociale, quello patrimoniale si connota per la singolaritàdi “giudicare”se le res hanno una illegittima provenienza.

In quanto soggetto ad una disciplina ad hoc, non coincidente con quella prevista per il processo penale ed i procedimenti amministrativi, il procedimento di prevenzione può dunque definirsi un procedimento sui generis123. Una volta delineate le sue differenze con il processo penale si esamineràil rapporto sussistente fra gli stessi.

A fronte delle sue peculiarità, il procedimento di prevenzione sembra connotarsi per un impronta inquisitoria. Tale aspetto ha indotto la dottrina124 e la giurisprudenza ad interrogarsi sulla sua compatibilitàcon il principio del giusto processo sancito dagli artt. 6 Cedu e 111 Cost., e alcuni suoi corollari. In particolare, si esamineranno alcune sentenze della Corte EDU e della Corte Costituzionale pronunciatesi in tema di conformità del procedimento di prevenzione al principio di pubblicità delle udienze sancito dalla Convenzione europea125.

Ulteriori profili critici attengono poi alla tutela dei soggetti terzi titolari di posizioni giuridiche sui beni oggetto delle citate misure126.

123

A. Furgiuele, La disciplina della prova nel procedimento applicativo delle misure patrimoniali di

prevenzione, in A. Bargi - A. Cisterna, La Giustizia patrimoniale penale, in Diritto e procedura penale.

Collana diretta da A. Gaito, B. Romano, M. Ronco, G. Spangher, Utet, 2011, 401. Ad avviso di alcuna dottrina “Il procedimento di prevenzione, per quanto affidato ad un giudice, non è e non può essere un

“processo” (nel senso comune – e costituzionale – del termine), dal momento che la funzione del giudice della prevenzione non è cognitiva, ma puramente potestativa” M. Ceresa - Gastaldo, Misure di

prevenzione e pericolosità sociale: l'incolmabile deficit di legalità della giurisdizione senza fatto, in

www.penalecontemporaneo.it

124

A. Bargi, Il procedimento di prevenzione e i principi del giusto processo, in S. Furfaro (a cura di)

Misure di prevenzione, in Diritto e procedura penale. Collana diretta da A. Gaito, B. Romano, M. Ronco,

G. Spangher, Utet, 2013, 65 e ss.; id. A. Bargi,“Processo al patrimonio” e principi del giusto processo:

regole probatorie e regole decisorie nella confisca penale, in AA. VV., La Giustizia patrimoniale penale,

in Diritto e procedura penale. Collana diretta da A. Gaito, B. Romano, M. Ronco, G. Spangher, Utet, 2011, 47; M. Montagna Procedimento applicativo delle misure ablative di prevenzione e garanzie del

giusto processo, La Giustizia patrimoniale penale, in Diritto e procedura penale. Collana diretta da A.

Gaito, B. Romano, M. Ronco, G. Spangher, Utet, 2011. 452 e ss.

125

Corte EDU, 13 novembre 2007, Bocellari e Rizza c. Italia; C. cost., sent. 12 marzo 2010, n. 93.

126 M. Petrini La prevenzione patrimoniale: la tutela dei diritti dei terzi, La Giustizia patrimoniale penale,

in Diritto e procedura penale. Collana diretta da A. Gaito, B. Romano, M. Ronco, G. Spangher, Utet, 2011. 536 e ss.

Prestando lo sguardo alle statistiche fornite dal Ministero della Giustizia relative al monitoraggio effettuato dal 1983 ad oggi sull’applicazione delle misure di prevenzione, sia personali che patrimoniali, emerge come l’iscrizione dei procedimenti di prevenzione risulti costante negli anni, registrandosi una media di circa 3.000 procedimenti all’anno (erano 3.044 nel 2000, e sono stati 2.718 nel 2014). In calo risulta invece la relativa capacità di definizione, infatti se nel 2000 i procedimenti definiti sia dai tribunali, che dalle corti d’appello e dalla Corte di Cassazione erano 2.982, nel 2014 sono stati 2.225127.

2. I soggetti titolari dell’iniziativa procedimentale.

A differenza dell’azione penale, il cui esercizio èobbligatorio in virtù di quanto sancito dall’art. 112 Cost., l’esercizio dell’azione di prevenzione èfacoltativo128.

I soggetti titolari dell’iniziativa processuale, ossia del potere di promuovere l’instaurazione di un procedimento di prevenzione patrimoniale, avanzando la proposta di applicazione di una delle considerate misure sono individuati dall’art. 17, d. lgs. n. 159/2011129.

Essi si identificano nel procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, nel procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nell’esercizio delle funzioni previste dall’art. 371- bis c.p.p., nel questore o nel direttore della Direzione investigativa antimafia. Le funzioni di pubblico ministero sono attribuite generalmente al procuratore della Repubblica distrettuale.

Qualora le misure di prevenzione patrimoniali siano richieste nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 159/2011, le funzioni e le competenze

127 Rilevazioni effettuate dal Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli affari di Giustizia, Direzione

Generale della Giustizia penale, Ufficio I –Reparto dati statistici e monitoraggio, Misure di prevenzione personali e patrimoniali – Monitoraggio della l. 13 settembre 1982, n. 646 ora aggiornata con d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in parte pubblicate sul sito Internet del Ministero, www.giustizia.it

128 In dottrina taluni ritengono che sia obbligatorio quando abbia ad oggetto misure antimafia, cfr. A.

Balsamo - G. Nicastro, Il procedimento di prevenzione patrimoniale, in AA. VV., Le misure patrimoniali

contro la criminalità organizzata, Giuffré, 2010, 143.

129 R. Alfonso, La confisca nel procedimento di prevenzione, in AA. VV., La Giustizia patrimoniale

penale, in Diritto e procedura penale. Collana diretta da A. Gaito, B. Romano, M. Ronco, G. Spangher,

spettanti al procuratore della Repubblica distrettuali sono attribuite al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona. In tal caso le funzioni di pubblico ministero

possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente.

Tale disposizione si coordina con l’art. 110 - ter, r.d., 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), il quale riconosce al procuratore nazionale antimafia la facoltàdi disporre, d’intesa con il procuratore distrettuale, l’applicazione temporanea di magistrati della direzione nazionale antimafia alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione.