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comma, c.p.c.. – 5. La quantificazione dei compensi: criteri, contenuto del provvedimento, impugnazione.

1. I diritti degli arbitri: spese e onorari.

L’art. 814 c.p.c. stabilisce i diritti spettanti agli arbitri sia con riferimento al loro

contenuto, che alle modalità concrete per ottenerne la quantificazione e il successivo

pagamento ad opera delle parti

406

.

In particolare, il primo comma della norma in commento sancisce il principio

generale per cui l’attività degli arbitri deve essere retribuita, prevedendo, come

eccezione, una rinuncia al compenso da parte degli stessi. Tale rinuncia, inoltre, deve

risultare chiaramente e può essere dichiarata al momento dell’accettazione o con atto

scritto successivo

407

.

L’ultima parte del primo comma, dell’art. 814 c.p.c., stabilisce poi che

l’obbligazione retributiva nei confronti degli arbitri è, tra le parti litiganti, solidale, con

le conseguenze previste dall’art. 1292 c.c. Nei rapporti interni è, comunque,

406 AA. VV., Dell’arbitrato, in Codice di procedura civile commentato, commentario diretto da Consolo, cit., p. 1754; P. L. NELA, Le recenti riforme del processo civile, commentario diretto da Chiarloni, cit., p. 1693; G. VERDE, Lineamenti di diritto dell’arbitrato, cit., p. 70 ss.; C. PUNZI, Disegno sistematico

dell’arbitrato, cit., p. 405; A. BRIGUGLIO, in BRIGUGLIO-FAZZALARI-MARENGO, La nuova disciplina dell’arbitrato, Commentario, cit., p. 79 e in R. VACCARELLA, G. VERDE, Dell’arbitrato,

Torino, 1997, p. 838; A. CAMPAGNOLA, Il compenso degli arbitri nella più recente giurisprudenza:

qualificazione giuridica e quantificazione, in Riv. arb., 1993, p. 554.

407 C. PUNZI, Disegno sistematico dell’arbitrato, cit., p. 407, l’autore, con riferimento ai diritti derivanti per gli arbitri dal contratto di arbitrato, afferma che: “Trattandosi di diritti per loro natura disponibili è ammessa la rinuncia. Ma, a garanzia degli arbitri e per la certezza del loro rapporto con le parti, l’art. 814 c.p.c. attribuisce alla rinuncia effetto estintivo del diritto dell’arbitro solo se prestata al momento dell’accettazione o con atto scritto successivo”; A. CAMPAGNOLA, Il compenso degli arbitri nella più

recente giurisprudenza: qualificazione giuridica e quantificazione, cit., p. 553. Sul punto v., anche, M.

ORLANDI, Arbitri, in AA. VV., Dizionario dell’arbitrato, cit., p. 167; F. TORIELLO, Liquidazione del

compenso, in CARPI, (a cura di), Arbitrato. Commento al titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile – artt. 806-840, cit., p. 523, secondo l’autore: “Che la rinuncia all’incarico non comporti di per sé

rinuncia all’onorario ed alle spese sostenute dovrebbe d’altra parte desumersi dall’affermazione per cui la rinuncia a quei crediti deve essere espressa. L’art. 814, secondo comma, richiede, per la verità un “atto scritto”, ed a tal proposito si è sostenuto che il rispetto della lettera della disposizione imporrebbe di concludere che vi può essere rinuncia (purché risultante per iscritto) anche non espressa”. In giurisprudenza si accoglie la tesi secondo cui la rinuncia deve essere espressa per Cass., 9 aprile 1953, n. 909, in Mass. Foro it., 1953, c. 190.

Struttura del contratto di arbitrato: il rapporto parti-arbitri

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riconosciuto espressamente il diritto di rivalsa, che permette quell’azione di regresso tra

condebitori solidali dall’art. 1299 c.c., per il riequilibrio interno del carico della

prestazione

408

. Di conseguenza, indipendentemente dalla ripartizione delle spese tra le

parti, su base convenzionale o indicata nel lodo, gli arbitri possono agire nei confronti di

una sola di esse, per ottenere il pagamento dell’intera somma

409

.

Nell’esercizio della propria autonomia privata, le parti compromittenti

potrebbero manifestare una volontà diretta ad escludere il potere di rivalsa, nella

determinazione dei loro accordi all’interno del contratto di arbitrato

410

.

La quantificazione dei compensi, nell’arbitrato ad hoc, avviene per lo più su

proposta degli stessi arbitri, ma le parti sono libere di affidarne la valutazione ad un

terzo, così come avviene in sede di arbitrato amministrato

411

, o di impegnarsi

reciprocamente al pagamento di una cifra forfettaria prestabilita. E’ esclusa solo la

possibilità di accettare aprioristicamente la futura liquidazione dei compensi compiuta

dagli arbitri, per l’illegittimità di un contratto in cui la determinazione dell’oggetto

avvenga ad opera di una sola parte

412

.

Nella prassi, inoltre, è particolarmente diffusa una diversa ripartizione del

compenso tra i membri del collegio arbitrale, incentrata sulla qualità e quantità

408

Riequilibrio interno che deve avvenire secondo quote che, in difetto di diversa determinazione degli arbitri nel dispositivo del lodo, si presumono eguali. Ove, viceversa, il lodo contenga una diversa ripartizione tra le parti dell’onere relativo al funzionamento del collegio e al compenso degli arbitri, il rimborso a colui che agisce in regresso dovrà avvenire secondo le proporzioni stabilite dal collegio arbitrale. Sulla divisione delle quote tra i condebitori solidali e quindi sulla determinazione delle quote da rimborsare a colui che, avendo pagato, agisca in regresso, v. C. M. BIANCA, Diritto civile, IV,

L’obbligazione, cit., p. 718.

409 AA. VV., Dell’arbitrato, in Codice di procedura civile commentato, commentario diretto da Consolo, cit., p. 1754. In giurisprudenza v. sul punto Cass., 26 novembre 1999, n. 13174, in Foro it., 2000, I, p. 326.

410 Cfr., C. GIOVANNUCCI ORLANDI, Accettazione e obblighi degli arbitri, in CARPI, (a cura di),

Arbitrato. Commento al titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile – artt. 806-840, cit., p. 272.

411

C. PUNZI, Disegno sistematico dell’arbitrato, cit., p. 411; V. ANDRIOLI, Commento del codice di

procedura civile, cit., p. 820 e, in giurisprudenza Cass., 7 settembre 1973, n. 2406 che, in materia di

arbitrato irrituale, ha riconosciuto la nullità della clausola con cui le parti conferiscono agli arbitri l’incarico di procedere alla liquidazione del loro compenso, ma ha fatto salva l’ipotesi in cui le parti abbiano concordemente prescritto agli arbitri modalità e criteri cui attenersi nella liquidazione. Nulla

quaestio invece, ovviamente, ove le parti abbiano concordemente affidato ad un terzo la liquidazione dei

compensi dovuti agli arbitri, sulla base di tariffe predeterminate, come di regola avviene negli arbitrati amministrati, nei quali tale liquidazione è appunto affidata, attraverso la relatio operata nella convenzione arbitrale, all’organismo di amministrazione dell’arbitrato: v. A. BRIGUGLIO, in BRIGUGLIO-FAZZALARI-MARENGO, La nuova disciplina dell’arbitrato, Commentario, cit., p. 87 ss.

412 Cass., 8 settembre 1973, n. 2406, che ritiene legittima l’accettazione a priori, se accompagnata da modalità e criteri da rispettare e cifra massima, in G. RUFFINI, Sub art. 814, in Codice di procedura

Struttura del contratto di arbitrato: il rapporto parti-arbitri

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dell’attività prestata

413

. Nei Regolamenti arbitrali, infatti, è tradizionalmente stabilita

una presunzione a favore del presidente dell’organo giudicante, ma tale presunzione è

contenuta, altresì, anche nelle tariffe professionali applicabili nel caso in cui il collegio

sia interamente composto da avvocati

414

.

Per quanto riguarda la ripartizione dei costi della procedura arbitrale tra le parti

litiganti, sono astrattamente ipotizzabili due differenti soluzioni. In una prima ipotesi,

sempre meno diffusa nella prassi, nulla si richiede agli arbitri che, di conseguenza, non

possono decidere in proposito (pena l’extra petita) e si verifica la situazione secondo la

quale ciascuna parte provvede al pagamento delle proprie spese legali, dividendosi a

metà i compensi spettanti agli arbitri

415

. In realtà, le parti potrebbero anche stipulare

accordi differenti

416

, stabilendo che il pagamento delle spese gravino per intero su una

parte, ma non l’esonero di una di esse dal vincolo di solidarietà nei confronti dei

membri del collegio.

In una seconda ipotesi, invece, le parti si rivolgono agli arbitri chiedendo una

pronuncia sulle spese ed essa, avendo contenuto decisorio, sarà vincolante tra loro quale

parte integrante del lodo e l’eventuale contestazione della suddivisione fatta dai giudici

privati, delle spese fra i compromittenti, dovrà essere fatta valere in sede di

impugnazione del lodo stesso

417

.

413 C. PUNZI, Disegno sistematico dell’arbitrato, cit., p. 407; L. BIAMONTI, voce Arbitrato, in Enc. del

dir., cit., p. 922; G. SCHIZZEROTTO, Dell’arbitrato, cit., p. 400, l’autore afferma che nella lettera della

norma “[...] è insito il concetto che, nella ipotesi di collegio arbitrale, il compenso spettante agli arbitri non è, necessariamente, uguale per ciascuno di essi dovendo, al contrario, essere commisurato alla effettiva opera prestata da ciascuno”.

414 V. il D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, che, determinando per la prima volta la misura del compenso dei componenti del collegio arbitrale iscritti all’albo degli avvocati, ha sancito la regola che al presidente del collegio (sul quale incombe non solo l’onere di direzione del procedimento arbitrale, ma normalmente anche quello di redigere il lodo arbitrale) spetti il 40% del compenso, agli altri componenti il 30% ciascuno.

415 C. GIOVANNUCCI ORLANDI, Accettazione e obblighi degli arbitri, in CARPI, (a cura di),

Arbitrato. Commento al titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile – artt. 806-840, cit., p. 273.

416 V. ANDRIOLI, Commento del codice di procedura civile, cit., p. 818, l’autore ricorda una vecchia sentenza nella quale si negava validità all’accordo diretto fra una parte e l’arbitro. In questo caso, infatti, l’impegno dato all’arbitro di corrispondergli comunque personalmente l’intero ammontare degli onorari potrebbe influire sull’imparzialità dell’arbitro.

417 Cfr. Cass., 8 settembre 2004, n. 18058, in Rep. Foro. It, 2004, voce Arbitrato n. 181. Sul punto v. ampiamente C. CECCHELLA, L’arbitrato, cit., p. 118; C. PUNZI, Disegno sistematico dell’arbitrato, cit., p. 410 ss.; Cass., 1° settembre 1997, n. 8306, in Mass. Foro it., 1997, c. 836, erroneamente equipara le decisione sull’imputazione a quella sulla liquidazione sulle spese.

Struttura del contratto di arbitrato: il rapporto parti-arbitri

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Come si evince dalla recente giurisprudenza, il criterio sulla base del quale gli

arbitri stabiliscono la ripartizione dei costi della procedura arbitrale sembra oggi seguire

il principio della soccombenza con l’applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.

418

.

2. L’anticipazione delle spese.

L’art. 816-septies c.p.c. stabilisce che gli arbitri possono subordinare la

prosecuzione del procedimento al versamento anticipato delle “spese prevedibili”. Se le

parti non provvedono all’anticipazione nel termine indicato dagli arbitri, esse non sono

più vincolate dalla convenzione di arbitrato con riguardo alla controversia che ha dato

origine al procedimento arbitrale.

Il primo problema posto dalla norma in esame riguarda l’esatto significato da

attribuire al termine “spese prevedibili”, se esso concerna cioè le sole spese vive o

anche gli onorari. Parte della dottrina, partendo dal presupposto dell’applicabilità

analogica dell’art. 2234 c.c. in materia di arbitrato, ritiene che anche agli arbitri possono

riconoscersi anticipi su spese e, secondo gli usi, anche su competenze

419

. Sviluppando,

con rigore argomentativo, questa linea di pensiero, una tesi si è spinta fini ad estendere

lo speciale procedimento, di cui all’art. 814 c.p.c., anche alla liquidazione di anticipi su

onorari

420

.

Altra parte della dottrina rileva come l’art. 814 c.p.c. sia particolarmente preciso

nel distinguere le spese dagli onorari, deducendo da tale premessa la conclusione

secondo cui il riferimento da parte dell’art. 816-septies c.p.c. soltanto alle spese, non

418 Cass., 20 febbraio 2004, n. 3383, in Rep. Foro. it., 2004, voce Arbitrato, n. 260.

419 Cfr., in particolare, V. ANDRIOLI, Commento del codice di procedura civile, p. 817; R. VECCHIONE, L’arbitrato nel sistema del processo civile, cit., p. 460. In senso conforme v. G. RAMPAZZI, in AA. VV., Commentario al codice di procedura civile, diretto da CARPI-TARUFFO, cit., p. 2204; G. VERDE, Diritto dell’arbitrato, II edizione, Torino, 2006, p. 83; C. PUNZI, Disegno

sistematico dell’arbitrato, secondo l’autore: “Va comunque aggiunto che i diritti riconosciuti agli arbitri

dall’art. 814 c.p.c. sono garantiti a favore di ogni prestatore d’opera intellettuale dagli artt. 2233 e 2234 c.c., che possono essere correttamente richiamati per integrare la normativa specifica dell’art. 814 c.p.c. e inquadrarla nell’ambito dei rapporti di lavoro autonomo. Pertanto il problema relativo all’esistenza o meno di un diritto degli arbitri all’anticipo delle spese e ad un acconto sul compenso può essere risolto positivamente proprio sulla base dell’art. 2234 c.c., applicabile nella specie in via analogica”; A. BRIGUGLIO, in BRIGUGLIO-FAZZALARI-MARENGO, La nuova disciplina dell’arbitrato,

Commentario, cit., p. 406.

420 A. BRIGUGLIO, in BRIGUGLIO-FAZZALARI-MARENGO, La nuova disciplina dell’arbitrato,

Struttura del contratto di arbitrato: il rapporto parti-arbitri

99

sarebbe privo di significato

421

. E’ solo delle spese che può chiedersi un pagamento

preventivo; gli onorari sono strettamente legati alla decisione

422

. Il compenso è dovuto

per l’opera svolta; gli arbitri, infatti, non sono chiamati a svolgere una prestazione ad

esecuzione continuata, bensì ad adempiere alla prestazione istantanea dell’emanazione

del lodo

423

.

Tale ricostruzione può accogliersi, purché si eviti di interpretare in modo

eccessivamente restrittivo il significato del termine “spese”, non riferibile cioè solo alle

spese vive a cui gli arbitri possono andare incontro (ad es. per raggiungere la sede

dell’arbitrato o il luogo in cui si svolgono le operazioni) o a quelle per il funzionamento

del collegio (ad es. le spese di segreteria), ma a tutti gli esborsi a cui l’organo arbitrale

debba eventualmente far fronte (ad es. anche il presumibile compenso del consulente

tecnico)

424

.

Il carico delle spese grava generalmente su entrambe le parti e può essere

ripartito fra di esse, in base ad un reciproco accordo o, in mancanza, anche dagli arbitri.

Come si evince dalla lettera dell’art. 816-septies c.p.c., gli arbitri non sono costretti a

dividere equamente le spese tra i litiganti: la “misura”, infatti, va stabilita con

riferimento “a ciascuna parte” singolarmente

425

.

E’ anche previsto che se una delle parti non paga, l’altra può decidere di

provvedere anticipando la totalità delle spese.

Come si è detto, la cessazione dell’efficacia della convenzione di arbitrato

rispetto alla lite in corso è prevista dal secondo comma dell’art. 816-septies c.p.c., il

quale precisa che nel caso in cui le parti non ottemperino al disposto degli arbitri nel

termine fissato, esse “non sono più vincolate alla convenzione di arbitrato con riguardo

alla controversia che ha dato origine al procedimento arbitrale”. Da ciò ne consegue

che, da un lato, gli arbitri non saranno più vincolati dall’incarico ad essi conferito e,

421 F. P. LUISO, B. SASSANI, La riforma del processo civile, Milano, 2006, p. 291.

422 S. MARULLO di CONDOJANNI, Il contratto di arbitrato, cit., p. 210, secondo il quale, “la nuova disciplina (art. 814 c.p.c.) pare seguire altri e diversi criteri: essa separa e divide le spesa dagli onorari”.

423

G. MIRABELLI, Contratti nell’arbitrato, cit., p. 12, l’autore precisa che “la prestazione dell’arbitro, consistendo nell’emanazione del lodo, è prestazione istantanea”.

424 C. GIOVANNUCCI ORLANDI, Accettazione e obblighi degli arbitri, in CARPI, (a cura di),

Arbitrato. Commento al titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile – artt. 806-840, cit., p. 465.

425

Struttura del contratto di arbitrato: il rapporto parti-arbitri

100

dall’altro, le parti potranno riproporre la domanda dinanzi al giudice ordinario. In

sostanza verrebbe in rilievo una forma di estinzione del procedimento arbitrale

426

.

Tale estinzione determina anche la cessazione dell’obbligo degli arbitri di

rendere il lodo: in proposito, la prevalente dottrina ritiene che venga a configurarsi un

legittimo motivo di rinuncia all’incarico

427

; mentre, secondo una diversa tesi, si

tratterebbe di una cessazione automatica dell’incarico attribuito agli arbitri, i quali,

pertanto, non sarebbero assolutamente liberi di mantenere in piedi il processo

arbitrale

428

.

Nel caso in esame, l’automatica estinzione dell’incarico si giustificherebbe con

la volontà, da parte del legislatore, di evitare che gli arbitri siano costretti a sostenere

allo scoperto le spese vive del procedimento o che quest’ultimo possa subire ritardi, o

effetti volutamente dilatori, per la mancanza delle risorse necessarie per il suo corretto

funzionamento.

Il problema più delicato, che l’interpretazione dell’art. 816-septies c.p.c. pone in

rilievo, riguarda la discrezionalità degli arbitri nella determinazione delle spese

necessarie, onde evitare situazioni vessatorie per i contendenti.

426 C. GIOVANNUCCI ORLANDI, Accettazione e obblighi degli arbitri, in CARPI, (a cura di),

Arbitrato. Commento al titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile – artt. 806-840, cit., p. 466.

Di “estinzione” della convenzione arbitrale parla E. OCCHIPINTI, in Il nuovo processo civile arbitrale, a cura di Cecchella, Milano, 2006, p. 83-84. Piuttosto potrebbe parlarsi di un’inefficacia sopravvenuta della convenzione in ordine alla controversia oggetto del procedimento in questione, che da un lato determina la chiusura di quest’ultimo in rito e dall’altro ne impedisce la riproposizione. Si rinviene una diversa linea in M. BOVE, C. CECCHELLA, Il nuovo processo civile, Milano, 2006, p. 66, secondo cui sembrerebbe assurdo che il contratto fra le parti debba estinguersi per un inadempimento che riguarda un altro contratto e cioè quello fra le parti e gli arbitri. Infatti, in tal caso, l’inadempimento nei confronti di questi ultimi, non determina alcuna estinzione della convenzione, ma solo improcedibilità del giudizio arbitrale in corso. Pertanto, l’inadempimento della parte si riflette solo sul procedimento.

427 V., supra, § 1, nota 367. Sul punto v., anche, F. P. LUISO, B. SASSANI, La riforma del processo

civile, cit., p. 296; E. OCCHIPINTI, in Il nuovo processo civile arbitrale, a cura di Cecchella, cit., p. 83. Contra W. RUOSI, Codice di procedura civile ipertestuale (Commentario con banca dati di

giurisprudenza e legislazione), prima ristampa a cura di Comoglio e Vaccarella, cit., p. 3054, il quale si limita solo a precisare che per effetto dell’inadempimento all’art. 816-septies c.p.c., scaturisce per gli arbitri solo un diritto “di non portare a compimento il mandato ricevuto”.

428

C. GIOVANNUCCI ORLANDI, Accettazione e obblighi degli arbitri, in CARPI, (a cura di),

Arbitrato. Commento al titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile – artt. 806-840, cit., p. 466,

secondo l’autrice, l’inadempimento all’anticipazione delle spese determina cessazione automatica dell’incarico conferito agli arbitri, con la precisazione che “essi pertanto non dovranno fare altro che dichiarare l’intervenuta cessazione del vincolo con ordinanza, dando atto del decorso infruttuoso del termine. Il caso dunque è diverso da quello dell’art. 816-sexies, secondo comma, nel quale l’inottemperanza al provvedimento degli arbitri legittima una vera e propria rinunzia da parte loro, che essi peraltro potevano anche non fare. Onde non è esatta un’equiparazione sotto questo profilo fra le due norme […]”.

Struttura del contratto di arbitrato: il rapporto parti-arbitri

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La lettera della norma ricollega la quantificazione delle spese ad un criterio di

“prevedibilità” della sufficienza dell’importo (il primo comma dell’art. 816-septies parla

di “spese prevedibili”). La determinazione deve pertanto rispondere a criteri di

ragionevolezza e di obiettività, dei quali gli arbitri dovrebbero offrire almeno una

sommaria motivazione nel provvedimento

429

. Di conseguenza, se l’importo appare

fissato in una misura eccessiva, le parti possono decidere di non adempiere e

contestarlo. In tal caso, gli arbitri, hanno sempre il potere di dichiarare estinto il

procedimento

430

.

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