comma, c.p.c.. – 5. La quantificazione dei compensi: criteri, contenuto del provvedimento, impugnazione.
1. I diritti degli arbitri: spese e onorari.
L’art. 814 c.p.c. stabilisce i diritti spettanti agli arbitri sia con riferimento al loro
contenuto, che alle modalità concrete per ottenerne la quantificazione e il successivo
pagamento ad opera delle parti
406.
In particolare, il primo comma della norma in commento sancisce il principio
generale per cui l’attività degli arbitri deve essere retribuita, prevedendo, come
eccezione, una rinuncia al compenso da parte degli stessi. Tale rinuncia, inoltre, deve
risultare chiaramente e può essere dichiarata al momento dell’accettazione o con atto
scritto successivo
407.
L’ultima parte del primo comma, dell’art. 814 c.p.c., stabilisce poi che
l’obbligazione retributiva nei confronti degli arbitri è, tra le parti litiganti, solidale, con
le conseguenze previste dall’art. 1292 c.c. Nei rapporti interni è, comunque,
406 AA. VV., Dell’arbitrato, in Codice di procedura civile commentato, commentario diretto da Consolo, cit., p. 1754; P. L. NELA, Le recenti riforme del processo civile, commentario diretto da Chiarloni, cit., p. 1693; G. VERDE, Lineamenti di diritto dell’arbitrato, cit., p. 70 ss.; C. PUNZI, Disegno sistematico
dell’arbitrato, cit., p. 405; A. BRIGUGLIO, in BRIGUGLIO-FAZZALARI-MARENGO, La nuova disciplina dell’arbitrato, Commentario, cit., p. 79 e in R. VACCARELLA, G. VERDE, Dell’arbitrato,
Torino, 1997, p. 838; A. CAMPAGNOLA, Il compenso degli arbitri nella più recente giurisprudenza:
qualificazione giuridica e quantificazione, in Riv. arb., 1993, p. 554.
407 C. PUNZI, Disegno sistematico dell’arbitrato, cit., p. 407, l’autore, con riferimento ai diritti derivanti per gli arbitri dal contratto di arbitrato, afferma che: “Trattandosi di diritti per loro natura disponibili è ammessa la rinuncia. Ma, a garanzia degli arbitri e per la certezza del loro rapporto con le parti, l’art. 814 c.p.c. attribuisce alla rinuncia effetto estintivo del diritto dell’arbitro solo se prestata al momento dell’accettazione o con atto scritto successivo”; A. CAMPAGNOLA, Il compenso degli arbitri nella più
recente giurisprudenza: qualificazione giuridica e quantificazione, cit., p. 553. Sul punto v., anche, M.
ORLANDI, Arbitri, in AA. VV., Dizionario dell’arbitrato, cit., p. 167; F. TORIELLO, Liquidazione del
compenso, in CARPI, (a cura di), Arbitrato. Commento al titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile – artt. 806-840, cit., p. 523, secondo l’autore: “Che la rinuncia all’incarico non comporti di per sé
rinuncia all’onorario ed alle spese sostenute dovrebbe d’altra parte desumersi dall’affermazione per cui la rinuncia a quei crediti deve essere espressa. L’art. 814, secondo comma, richiede, per la verità un “atto scritto”, ed a tal proposito si è sostenuto che il rispetto della lettera della disposizione imporrebbe di concludere che vi può essere rinuncia (purché risultante per iscritto) anche non espressa”. In giurisprudenza si accoglie la tesi secondo cui la rinuncia deve essere espressa per Cass., 9 aprile 1953, n. 909, in Mass. Foro it., 1953, c. 190.
Struttura del contratto di arbitrato: il rapporto parti-arbitri
96
riconosciuto espressamente il diritto di rivalsa, che permette quell’azione di regresso tra
condebitori solidali dall’art. 1299 c.c., per il riequilibrio interno del carico della
prestazione
408. Di conseguenza, indipendentemente dalla ripartizione delle spese tra le
parti, su base convenzionale o indicata nel lodo, gli arbitri possono agire nei confronti di
una sola di esse, per ottenere il pagamento dell’intera somma
409.
Nell’esercizio della propria autonomia privata, le parti compromittenti
potrebbero manifestare una volontà diretta ad escludere il potere di rivalsa, nella
determinazione dei loro accordi all’interno del contratto di arbitrato
410.
La quantificazione dei compensi, nell’arbitrato ad hoc, avviene per lo più su
proposta degli stessi arbitri, ma le parti sono libere di affidarne la valutazione ad un
terzo, così come avviene in sede di arbitrato amministrato
411, o di impegnarsi
reciprocamente al pagamento di una cifra forfettaria prestabilita. E’ esclusa solo la
possibilità di accettare aprioristicamente la futura liquidazione dei compensi compiuta
dagli arbitri, per l’illegittimità di un contratto in cui la determinazione dell’oggetto
avvenga ad opera di una sola parte
412.
Nella prassi, inoltre, è particolarmente diffusa una diversa ripartizione del
compenso tra i membri del collegio arbitrale, incentrata sulla qualità e quantità
408
Riequilibrio interno che deve avvenire secondo quote che, in difetto di diversa determinazione degli arbitri nel dispositivo del lodo, si presumono eguali. Ove, viceversa, il lodo contenga una diversa ripartizione tra le parti dell’onere relativo al funzionamento del collegio e al compenso degli arbitri, il rimborso a colui che agisce in regresso dovrà avvenire secondo le proporzioni stabilite dal collegio arbitrale. Sulla divisione delle quote tra i condebitori solidali e quindi sulla determinazione delle quote da rimborsare a colui che, avendo pagato, agisca in regresso, v. C. M. BIANCA, Diritto civile, IV,
L’obbligazione, cit., p. 718.
409 AA. VV., Dell’arbitrato, in Codice di procedura civile commentato, commentario diretto da Consolo, cit., p. 1754. In giurisprudenza v. sul punto Cass., 26 novembre 1999, n. 13174, in Foro it., 2000, I, p. 326.
410 Cfr., C. GIOVANNUCCI ORLANDI, Accettazione e obblighi degli arbitri, in CARPI, (a cura di),
Arbitrato. Commento al titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile – artt. 806-840, cit., p. 272.
411
C. PUNZI, Disegno sistematico dell’arbitrato, cit., p. 411; V. ANDRIOLI, Commento del codice di
procedura civile, cit., p. 820 e, in giurisprudenza Cass., 7 settembre 1973, n. 2406 che, in materia di
arbitrato irrituale, ha riconosciuto la nullità della clausola con cui le parti conferiscono agli arbitri l’incarico di procedere alla liquidazione del loro compenso, ma ha fatto salva l’ipotesi in cui le parti abbiano concordemente prescritto agli arbitri modalità e criteri cui attenersi nella liquidazione. Nulla
quaestio invece, ovviamente, ove le parti abbiano concordemente affidato ad un terzo la liquidazione dei
compensi dovuti agli arbitri, sulla base di tariffe predeterminate, come di regola avviene negli arbitrati amministrati, nei quali tale liquidazione è appunto affidata, attraverso la relatio operata nella convenzione arbitrale, all’organismo di amministrazione dell’arbitrato: v. A. BRIGUGLIO, in BRIGUGLIO-FAZZALARI-MARENGO, La nuova disciplina dell’arbitrato, Commentario, cit., p. 87 ss.
412 Cass., 8 settembre 1973, n. 2406, che ritiene legittima l’accettazione a priori, se accompagnata da modalità e criteri da rispettare e cifra massima, in G. RUFFINI, Sub art. 814, in Codice di procedura
Struttura del contratto di arbitrato: il rapporto parti-arbitri
97
dell’attività prestata
413. Nei Regolamenti arbitrali, infatti, è tradizionalmente stabilita
una presunzione a favore del presidente dell’organo giudicante, ma tale presunzione è
contenuta, altresì, anche nelle tariffe professionali applicabili nel caso in cui il collegio
sia interamente composto da avvocati
414.
Per quanto riguarda la ripartizione dei costi della procedura arbitrale tra le parti
litiganti, sono astrattamente ipotizzabili due differenti soluzioni. In una prima ipotesi,
sempre meno diffusa nella prassi, nulla si richiede agli arbitri che, di conseguenza, non
possono decidere in proposito (pena l’extra petita) e si verifica la situazione secondo la
quale ciascuna parte provvede al pagamento delle proprie spese legali, dividendosi a
metà i compensi spettanti agli arbitri
415. In realtà, le parti potrebbero anche stipulare
accordi differenti
416, stabilendo che il pagamento delle spese gravino per intero su una
parte, ma non l’esonero di una di esse dal vincolo di solidarietà nei confronti dei
membri del collegio.
In una seconda ipotesi, invece, le parti si rivolgono agli arbitri chiedendo una
pronuncia sulle spese ed essa, avendo contenuto decisorio, sarà vincolante tra loro quale
parte integrante del lodo e l’eventuale contestazione della suddivisione fatta dai giudici
privati, delle spese fra i compromittenti, dovrà essere fatta valere in sede di
impugnazione del lodo stesso
417.
413 C. PUNZI, Disegno sistematico dell’arbitrato, cit., p. 407; L. BIAMONTI, voce Arbitrato, in Enc. del
dir., cit., p. 922; G. SCHIZZEROTTO, Dell’arbitrato, cit., p. 400, l’autore afferma che nella lettera della
norma “[...] è insito il concetto che, nella ipotesi di collegio arbitrale, il compenso spettante agli arbitri non è, necessariamente, uguale per ciascuno di essi dovendo, al contrario, essere commisurato alla effettiva opera prestata da ciascuno”.
414 V. il D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, che, determinando per la prima volta la misura del compenso dei componenti del collegio arbitrale iscritti all’albo degli avvocati, ha sancito la regola che al presidente del collegio (sul quale incombe non solo l’onere di direzione del procedimento arbitrale, ma normalmente anche quello di redigere il lodo arbitrale) spetti il 40% del compenso, agli altri componenti il 30% ciascuno.
415 C. GIOVANNUCCI ORLANDI, Accettazione e obblighi degli arbitri, in CARPI, (a cura di),
Arbitrato. Commento al titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile – artt. 806-840, cit., p. 273.
416 V. ANDRIOLI, Commento del codice di procedura civile, cit., p. 818, l’autore ricorda una vecchia sentenza nella quale si negava validità all’accordo diretto fra una parte e l’arbitro. In questo caso, infatti, l’impegno dato all’arbitro di corrispondergli comunque personalmente l’intero ammontare degli onorari potrebbe influire sull’imparzialità dell’arbitro.
417 Cfr. Cass., 8 settembre 2004, n. 18058, in Rep. Foro. It, 2004, voce Arbitrato n. 181. Sul punto v. ampiamente C. CECCHELLA, L’arbitrato, cit., p. 118; C. PUNZI, Disegno sistematico dell’arbitrato, cit., p. 410 ss.; Cass., 1° settembre 1997, n. 8306, in Mass. Foro it., 1997, c. 836, erroneamente equipara le decisione sull’imputazione a quella sulla liquidazione sulle spese.
Struttura del contratto di arbitrato: il rapporto parti-arbitri
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Come si evince dalla recente giurisprudenza, il criterio sulla base del quale gli
arbitri stabiliscono la ripartizione dei costi della procedura arbitrale sembra oggi seguire
il principio della soccombenza con l’applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
418.
2. L’anticipazione delle spese.
L’art. 816-septies c.p.c. stabilisce che gli arbitri possono subordinare la
prosecuzione del procedimento al versamento anticipato delle “spese prevedibili”. Se le
parti non provvedono all’anticipazione nel termine indicato dagli arbitri, esse non sono
più vincolate dalla convenzione di arbitrato con riguardo alla controversia che ha dato
origine al procedimento arbitrale.
Il primo problema posto dalla norma in esame riguarda l’esatto significato da
attribuire al termine “spese prevedibili”, se esso concerna cioè le sole spese vive o
anche gli onorari. Parte della dottrina, partendo dal presupposto dell’applicabilità
analogica dell’art. 2234 c.c. in materia di arbitrato, ritiene che anche agli arbitri possono
riconoscersi anticipi su spese e, secondo gli usi, anche su competenze
419. Sviluppando,
con rigore argomentativo, questa linea di pensiero, una tesi si è spinta fini ad estendere
lo speciale procedimento, di cui all’art. 814 c.p.c., anche alla liquidazione di anticipi su
onorari
420.
Altra parte della dottrina rileva come l’art. 814 c.p.c. sia particolarmente preciso
nel distinguere le spese dagli onorari, deducendo da tale premessa la conclusione
secondo cui il riferimento da parte dell’art. 816-septies c.p.c. soltanto alle spese, non
418 Cass., 20 febbraio 2004, n. 3383, in Rep. Foro. it., 2004, voce Arbitrato, n. 260.
419 Cfr., in particolare, V. ANDRIOLI, Commento del codice di procedura civile, p. 817; R. VECCHIONE, L’arbitrato nel sistema del processo civile, cit., p. 460. In senso conforme v. G. RAMPAZZI, in AA. VV., Commentario al codice di procedura civile, diretto da CARPI-TARUFFO, cit., p. 2204; G. VERDE, Diritto dell’arbitrato, II edizione, Torino, 2006, p. 83; C. PUNZI, Disegno
sistematico dell’arbitrato, secondo l’autore: “Va comunque aggiunto che i diritti riconosciuti agli arbitri
dall’art. 814 c.p.c. sono garantiti a favore di ogni prestatore d’opera intellettuale dagli artt. 2233 e 2234 c.c., che possono essere correttamente richiamati per integrare la normativa specifica dell’art. 814 c.p.c. e inquadrarla nell’ambito dei rapporti di lavoro autonomo. Pertanto il problema relativo all’esistenza o meno di un diritto degli arbitri all’anticipo delle spese e ad un acconto sul compenso può essere risolto positivamente proprio sulla base dell’art. 2234 c.c., applicabile nella specie in via analogica”; A. BRIGUGLIO, in BRIGUGLIO-FAZZALARI-MARENGO, La nuova disciplina dell’arbitrato,
Commentario, cit., p. 406.
420 A. BRIGUGLIO, in BRIGUGLIO-FAZZALARI-MARENGO, La nuova disciplina dell’arbitrato,
Struttura del contratto di arbitrato: il rapporto parti-arbitri
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sarebbe privo di significato
421. E’ solo delle spese che può chiedersi un pagamento
preventivo; gli onorari sono strettamente legati alla decisione
422. Il compenso è dovuto
per l’opera svolta; gli arbitri, infatti, non sono chiamati a svolgere una prestazione ad
esecuzione continuata, bensì ad adempiere alla prestazione istantanea dell’emanazione
del lodo
423.
Tale ricostruzione può accogliersi, purché si eviti di interpretare in modo
eccessivamente restrittivo il significato del termine “spese”, non riferibile cioè solo alle
spese vive a cui gli arbitri possono andare incontro (ad es. per raggiungere la sede
dell’arbitrato o il luogo in cui si svolgono le operazioni) o a quelle per il funzionamento
del collegio (ad es. le spese di segreteria), ma a tutti gli esborsi a cui l’organo arbitrale
debba eventualmente far fronte (ad es. anche il presumibile compenso del consulente
tecnico)
424.
Il carico delle spese grava generalmente su entrambe le parti e può essere
ripartito fra di esse, in base ad un reciproco accordo o, in mancanza, anche dagli arbitri.
Come si evince dalla lettera dell’art. 816-septies c.p.c., gli arbitri non sono costretti a
dividere equamente le spese tra i litiganti: la “misura”, infatti, va stabilita con
riferimento “a ciascuna parte” singolarmente
425.
E’ anche previsto che se una delle parti non paga, l’altra può decidere di
provvedere anticipando la totalità delle spese.
Come si è detto, la cessazione dell’efficacia della convenzione di arbitrato
rispetto alla lite in corso è prevista dal secondo comma dell’art. 816-septies c.p.c., il
quale precisa che nel caso in cui le parti non ottemperino al disposto degli arbitri nel
termine fissato, esse “non sono più vincolate alla convenzione di arbitrato con riguardo
alla controversia che ha dato origine al procedimento arbitrale”. Da ciò ne consegue
che, da un lato, gli arbitri non saranno più vincolati dall’incarico ad essi conferito e,
421 F. P. LUISO, B. SASSANI, La riforma del processo civile, Milano, 2006, p. 291.
422 S. MARULLO di CONDOJANNI, Il contratto di arbitrato, cit., p. 210, secondo il quale, “la nuova disciplina (art. 814 c.p.c.) pare seguire altri e diversi criteri: essa separa e divide le spesa dagli onorari”.
423
G. MIRABELLI, Contratti nell’arbitrato, cit., p. 12, l’autore precisa che “la prestazione dell’arbitro, consistendo nell’emanazione del lodo, è prestazione istantanea”.
424 C. GIOVANNUCCI ORLANDI, Accettazione e obblighi degli arbitri, in CARPI, (a cura di),
Arbitrato. Commento al titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile – artt. 806-840, cit., p. 465.
425
Struttura del contratto di arbitrato: il rapporto parti-arbitri
100
dall’altro, le parti potranno riproporre la domanda dinanzi al giudice ordinario. In
sostanza verrebbe in rilievo una forma di estinzione del procedimento arbitrale
426.
Tale estinzione determina anche la cessazione dell’obbligo degli arbitri di
rendere il lodo: in proposito, la prevalente dottrina ritiene che venga a configurarsi un
legittimo motivo di rinuncia all’incarico
427; mentre, secondo una diversa tesi, si
tratterebbe di una cessazione automatica dell’incarico attribuito agli arbitri, i quali,
pertanto, non sarebbero assolutamente liberi di mantenere in piedi il processo
arbitrale
428.
Nel caso in esame, l’automatica estinzione dell’incarico si giustificherebbe con
la volontà, da parte del legislatore, di evitare che gli arbitri siano costretti a sostenere
allo scoperto le spese vive del procedimento o che quest’ultimo possa subire ritardi, o
effetti volutamente dilatori, per la mancanza delle risorse necessarie per il suo corretto
funzionamento.
Il problema più delicato, che l’interpretazione dell’art. 816-septies c.p.c. pone in
rilievo, riguarda la discrezionalità degli arbitri nella determinazione delle spese
necessarie, onde evitare situazioni vessatorie per i contendenti.
426 C. GIOVANNUCCI ORLANDI, Accettazione e obblighi degli arbitri, in CARPI, (a cura di),
Arbitrato. Commento al titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile – artt. 806-840, cit., p. 466.
Di “estinzione” della convenzione arbitrale parla E. OCCHIPINTI, in Il nuovo processo civile arbitrale, a cura di Cecchella, Milano, 2006, p. 83-84. Piuttosto potrebbe parlarsi di un’inefficacia sopravvenuta della convenzione in ordine alla controversia oggetto del procedimento in questione, che da un lato determina la chiusura di quest’ultimo in rito e dall’altro ne impedisce la riproposizione. Si rinviene una diversa linea in M. BOVE, C. CECCHELLA, Il nuovo processo civile, Milano, 2006, p. 66, secondo cui sembrerebbe assurdo che il contratto fra le parti debba estinguersi per un inadempimento che riguarda un altro contratto e cioè quello fra le parti e gli arbitri. Infatti, in tal caso, l’inadempimento nei confronti di questi ultimi, non determina alcuna estinzione della convenzione, ma solo improcedibilità del giudizio arbitrale in corso. Pertanto, l’inadempimento della parte si riflette solo sul procedimento.
427 V., supra, § 1, nota 367. Sul punto v., anche, F. P. LUISO, B. SASSANI, La riforma del processo
civile, cit., p. 296; E. OCCHIPINTI, in Il nuovo processo civile arbitrale, a cura di Cecchella, cit., p. 83. Contra W. RUOSI, Codice di procedura civile ipertestuale (Commentario con banca dati di
giurisprudenza e legislazione), prima ristampa a cura di Comoglio e Vaccarella, cit., p. 3054, il quale si limita solo a precisare che per effetto dell’inadempimento all’art. 816-septies c.p.c., scaturisce per gli arbitri solo un diritto “di non portare a compimento il mandato ricevuto”.
428
C. GIOVANNUCCI ORLANDI, Accettazione e obblighi degli arbitri, in CARPI, (a cura di),
Arbitrato. Commento al titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile – artt. 806-840, cit., p. 466,
secondo l’autrice, l’inadempimento all’anticipazione delle spese determina cessazione automatica dell’incarico conferito agli arbitri, con la precisazione che “essi pertanto non dovranno fare altro che dichiarare l’intervenuta cessazione del vincolo con ordinanza, dando atto del decorso infruttuoso del termine. Il caso dunque è diverso da quello dell’art. 816-sexies, secondo comma, nel quale l’inottemperanza al provvedimento degli arbitri legittima una vera e propria rinunzia da parte loro, che essi peraltro potevano anche non fare. Onde non è esatta un’equiparazione sotto questo profilo fra le due norme […]”.
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