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contratto di arbitrato intercorso fra le parti e gli arbitri, mediante la determinazione di un

elemento di esso”

253

.

La fattispecie di cui all’art. 810, secondo comma, c.p.c., dovrebbe, quindi,

ricondursi nell’ambito delle figure tipiche

254

in cui le parti affidano ad un terzo la

determinazione di elementi del contratto

255

: terzo, in senso lato, potrebbe definirsi anche

il giudice, il quale in questi casi è chiamato a porre rimedio all’insufficienza del

soggetto originariamente designato.

Tale conclusione ha suscitato alcune perplessità: infatti, l’attività integrativa del

terzo, che concerne sempre l’oggetto del negozio, si fonda sull’indeclinabile

presupposto che il contratto sia perfetto e che le parti rimettano ad una fonte esterna

soltanto la determinazione di un elemento del negozio

256

.

Nell’ipotesi, invece, prevista dall’art. 810 c.p.c., l’attività del terzo si colloca

prima e al di fuori del contratto: egli non ha compiti integrativi, ma con il suo intervento

rende possibile la stessa conclusione del negozio. Non si determina un elemento del

contratto, bensì si indica ad una parte l’identità del soggetto con cui raggiungere

l’accordo. Da ciò si deduce un ulteriore elemento della tipicità del contratto di arbitrato,

che dimostra, vista la singolare natura dell’attività arbitrale, l’assoluta irrilevanza

dell’identità soggettiva di colui che è investito della decisione della controversia.

6. La sostituzione degli arbitri.

La disciplina relativa alla sostituzione degli arbitri, di cui all’art. 811 c.p.c., trova

il suo fondamento proprio nell’irrilevanza soggettiva dei membri dell’organo

253

R. VECCHIONE, Determinazione delle spese e dell’onorario degli arbitri e “ius postulandi”, in Giur.

it., 1968, I, 1, c. 356.

254 Paradigma di queste figure è l’arbitratore. Cfr.: S. MARULLO di CONDOJANNI, Il contratto di

arbitrato, cit., p. 174-175; ID., Note sul contratto di arbitraggio, in Riv. arb., 2006, p. 705; C. PUNZI, Disegno sistematico dell’arbitrato, cit., 33ss.; ID., voce Arbitrato, I) Arbitrato rituale e irrituale, cit., p. 8

ss.; A DIMUNDO, L’arbitraggio. La perizia contrattuale, in AA. VV., L’arbitrato. Profili sostanziali,

Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale, cit., p. 145 ss.; F. CRISCUOLO, Arbitraggio e determinazione dell’oggetto del contratto, cit.; E. FAZZALARI, Arbitrato e arbitraggio, in Riv. arb.,

cit., p. 583 ss.; P. ZUDDAS, L’arbitraggio, cit., p. 100 ss.; G. MARANI, In tema di arbitrato,

arbitraggio, perizia contrattuale, in Riv. trim. dir. proc. civ., cit., p. 610 ss.; C. FURNO, Appunti in tema di arbitramento e di arbitrato, in Riv. dir. proc., cit., p. 161 ss.

255 Sul punto v., in particolare, S. RUPERTO, Gli atti con funzione transattiva, Milano, 2002, p. 684 ss.

256

Struttura del contratto di arbitrato: il rapporto parti-arbitri

64

arbitrale

257

. La scelta del legislatore, con la previsione degli artt. 810 e 811 c.p.c., ha

come obiettivo principale quello di garantire la costituzione o la ricostituzione del

collegio

258

, salvaguardando la volontà dei privati di servirsi dello strumento arbitrale di

tutela, indipendentemente dall’identità degli arbitri

259

.

L’art. 811 c.p.c. non stabilisce espressamente quali siano le ipotesi o le ragioni

che possano giustificare la sostituzione degli arbitri

260

; l’utilizzo dell’espressione

“qualsiasi motivo” dimostra, quindi, la volontà legislativa di tutelare l’operatività del

giudizio privato, a prescindere dalle singole contingenze che possano impedire l’iter del

procedimento arbitrale

261

.

Secondo parte della dottrina, il fenomeno della sostituzione degli arbitri, da un

punto di vista strutturale, sembrerebbe rientrare nel concetto di successione nel

diritto

262

. In proposito, si osserva che il fenomeno della successione riguarda il

problema della titolarità dell’obbligo derivante dal rapporto contrattuale originario, dal

momento che il mutamento riguarda solo il soggetto al quale l’obbligo dovrà

imputarsi

263

.

257 Utili motivi di riflessione sul tema in G. CIAN, La sostituzione nella rappresentanza e nel mandato, in

Riv. dir. civ., 1992, I, p. 481.

258

Cfr. C. GIOVANNUCCI ORLANDI, Accettazione e obblighi degli arbitri, in CARPI, (a cura di),

Arbitrato. Commento al titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile – artt. 806-840, cit., p. 229;

A. BRIGUGLIO, La sostituzione dell’arbitro, in Riv. arb., 1993, p. 193.

259 G. VERDE, Diritto dell’arbitrato, cit., p. 149, secondo l’autore, “[…] la sorte del procedimento arbitrale non può dipendere dalle vicende che attengono al rapporto parti-giudice […], la convenzione di arbitrato funziona come investitura permanente dell’organo giudicante, a prescindere dalle persone che compongono quest’ultimo”.

260 Sul punto v. S. MARTUCCELLI, voce Sostituzione, in Diz. dell’arbitrato, con prefazione di Irti, cit., p. 120, l’autore nota come “l’utilizzo, da parte del legislatore, di una formula generica, richiede l’opera dell’interprete si affianchi a quella del primo, specificando il comando normativo”.

261 Un analitico tentativo di classificazione delle ragioni, che possono determinare la sostituzione, è in C. GIOVANNUCCI ORLANDI, Accettazione e obblighi degli arbitri, in CARPI, (a cura di), Arbitrato.

Commento al titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile – artt. 806-840, cit., p. 155-156.

L’autrice distingue tra motivi “ a contenuto oggettivo, quali ad esempio, morte, espatrio […] o accoglimento dell’istanza di ricusazione”; e ragioni “basate sulla volontà degli arbitri o dalle parti”.

262 Così S. MARULLO di CONDOJANNI, Il contratto di arbitrato, cit., p. 177 ss.; cfr., G. BONILINI,

Manuale di diritto ereditario e delle donazioni, Torino, 2006, IV edizione, p. 2: “La successione designa

così il subentrare d’un soggetto (successore o avente causa) ad un altro (autore o dante causa) in un rapporto, che permane obiettivamente identico, invariato nel suo profilo oggettivo, sicché può affermarsi, altresì, che v’è continuazione nel soggetto subentrante nella posizione del titolare originario”.

263

N. IRTI, Disposizione testamentaria rimessa all’arbitrio altrui, cit., p.107. Diversamente F. CARNELUTTI, Teoria generale del diritto, cit., p. 189, che si richiama alla figura della qualificazione successiva tra rapporti: “Affinché un rapporto si trasferisca o si trasmetta e così sia oggetto di successione, deve essere prima esistito in capo ad un altro soggetto un altro rapporto, il quale, senza la diversità del soggetto, sarebbe in tutto quel medesimo, che esiste poi in capo al secondo soggetto”.

Struttura del contratto di arbitrato: il rapporto parti-arbitri

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In altri termini, il “nuovo” arbitro succederà nell’obbligo che faceva capo al

precedente, egli prosegue nella funzione di giudizio dell’arbitro venuto, per qualsiasi

ragione, a mancare

264

. Deve affermarsi con rigore che, nel fenomeno in esame, non

viene in rilievo l’estinzione del precedente e la nascita di un nuovo obbligo in capo

all’arbitro subentrato; bensì la perdita e l’acquisto dell’obbligo originario, che circola da

uno ad un altro soggetto

265

.

Seguendo tale impostazione, può comprendersi la lettera dell’art. 820, terzo

comma, lett. d, c.p.c., che, nel caso di variazioni nella composizione del collegio,

stabilisce la proroga del termine per la pronuncia del lodo: non la decorrenza di un

nuovo termine, bensì modificazione di quello originario.

Questa disposizione confermerebbe ulteriormente l’irrilevanza soggettiva di

colui che è investito della decisione, in quanto la costituzione del collegio garantisce

l’esistenza di un organo giudicante che dimostra indifferenza dinanzi alla sostituzione di

un suo membro-persona fisica

266

.

E’ stato, altresì, osservato che non sarebbe corretto giustificare l’inammissibilità

della sostituzione, facendo leva sulla identità dell’arbitro quale aspetto decisivo nel

preferire lo strumento arbitrale per la risoluzione di una data controversia

267

; o, ancora,

ipotizzare una presunzione di sostituibilità, salva la prova contraria del valore essenziale

della scelta di quel determinato arbitro

268

.

Obiettivo primario del legislatore è quello di proteggere la volontà manifestata

dai privati di devolvere la decisione della lite agli arbitri, rendendo tale attività

indipendente dalle persone incaricate di provvedervi

269

. Infatti, le parti scelgono non

tanto di affidare la soluzione ad un determinato soggetto, quanto, ben più radicalmente,

di derogare alla competenza della giurisdizione ordinaria

270

.

264 A. BRIGUGLIO, La sostituzione dell’arbitro, cit., p. 203.

265 S. MARULLO di CONDOJANNI, Il contratto di arbitrato, cit., p. 178.

266

A. BRIGUGLIO, La sostituzione dell’arbitro, cit., p. 203.

267 Così, invece, V. ANDRIOLI, Commento del codice di procedura civile, cit., p. 807.

268 In tal senso si esprime A. BRIGUGLIO, La sostituzione dell’arbitro, cit., p. 202, il quale argomenta tale tesi muovendo dalla natura derogabile dell’art. 811 c.p.c.

269

S. MARULLO di CONDOJANNI, Il contratto di arbitrato, cit., p. 180.

270 E. T. LIEBMAN, In tema di sostituzione di arbitro, in Riv. dir. proc. civ., 1957, II, p. 461, secondo l’autore, “la riserva per il caso della nomina fatta intuitu personae, che riecheggia motivi del passato, sembra difficilmente sostenibile di fronte ad un testo legislativo che non fa distinzioni e che non lascia all’interprete alcun margine per introdurne arbitrariamente”.

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