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Per quanto concerne i compensi degli arbitri e le spese dell’arbitrato, comprese

le i costi relativi all’attività esercitata dall’istituzione, vi sono problemi di

coordinamento con la disciplina di cui all’art. 816-septies c.p.c.

745

, secondo il quale il

mancato pagamento delle sole spese prevedibili (secondo il prevalente orientamento

746

– visto in precedenza

747

– comprendenti anche l’onorario degli arbitri e, nell’arbitrato

amministrato, il compenso dell’istituzione) può comportare, se così gli arbitri ritengono,

l’”improcedibilità” del giudizio arbitrale; inoltre, è prevista un’ulteriore conseguenza,

741

E. F. RICCI, Note sull’arbitrato amministrato, cit., p. 16 ss., il quale ritiene che non si debba parlare di incompatibilità di strumenti, ma che entrambe le discipline possano coesistere, di talché la via giurisdizionale sia esclusa unicamente se vi sia un patto espresso in tal senso, altrimenti entrambe sono perseguibili, anche in tempi diversi, salvo il rispetto, ovviamente, delle decadenze previste. Il regolamento potrebbe però coordinarsi senza modificare la procedura prevista dalla legge.

742 Così F. P. LUISO, L’art. 832 c.p.c., cit., n. 5. In effetti il diritto di rivolgersi all’autorità giudiziaria potrebbe ammettersi soltanto se si riconosca al procedimento di ricusazione ex lege la natura di un giudizio di cognizione su diritti soggettivi scaturenti dal contratto di arbitrato, con conseguente applicazione della garanzia costituzionale di riesame giudiziale ex art. 111 Cost.: sul punto L. DITTRICH, Incompatibilità, astensione e ricusazione del giudice civile, Padova, 1991, p. 156; G. CONSOLO, La ricusazione dell’arbitro, in Riv. arb., 1998, p. 29, che peraltro esprime in ID., Elasticità

convenzionale della disciplina dell’imparzialità dell’arbitro e nuovo art. 836 c.p.c., cit., p. 445, opinione

favorevole alla esclusione di ogni ricorso giudiziale; in senso contrario v. fra le altre Cass., 16 maggio 1998, n. 4924, in Riv. arb., 1999, p. 59.

743 F. P. LUISO, L’art. 832 c.p.c., cit., n. 5, il quale fa riferimento al vizio del contraddittorio, che probabilmente potrebbe essere destinato a casi differenti: si potrebbe forse far riferimento alla violazione dell’ordine pubblico processuale: v. per ulteriori spunti in tal senso E. ZUCCONI GALLI FONSECA, in

Arbitrato, a cura di CARPI, cit., p. 774 ss.

744 P. BIAVATI, sub art. 832 c.p.c., in CARPI, (a cura di), Arbitrato. Commento al titolo VIII del libro IV

del codice di procedura civile – artt. 806-840, cit., p. 872.

745

Così E. ZUCCONI GALLI FONSECA, La nuova disciplina dell’arbitrato amministrato, cit., p. 1007.

746 Contra E. ZUCCONI GALLI FONSECA, La nuova disciplina dell’arbitrato amministrato, cit., p. 1007, la quale non ritiene compresi nelle spese prevedibili né gli onorari degli arbitri, né il compenso dell’istituzione.

747

L’arbitrato amministrato: profili contrattuali e di responsabilità

191

ben più grave, cioè il venir meno del vincolo compromissorio limitatamente alla lite

devoluta alla competenza degli arbitri.

In realtà, sono diversi i regolamenti arbitrali che prevedono un meccanismo di

anticipazione delle spese, comprensive anche degli onorari degli arbitri

748

; inoltre, in

genere il mancato pagamento comporta l’estinzione della procedura, talvolta filtrata

dalla previa sospensione, mentre sul vincolo compromissorio non si prende esplicita

posizione, dovendosene dunque supporre la perduranza

749

.

Parte della dottrina ritiene che, attraverso la relatio a regolamenti che prevedano

soluzioni “alternative”, le parti possano derogare all’art. 816-septies c.p.c., ampliando

l’ambito di anticipazione delle spese agli onorari degli arbitri e ai compensi

dell’istituzione, in quanto si tratta di materia disponibile e pattuita in favore degli arbitri,

considerando anche l’espressa previsione contenuta nell’art. 2234 c.c.

750

.

Il problema potrebbe porsi con riferimento alle conseguenze di un eventuale

inadempimento al pagamento anticipato delle spese; tuttavia, se il regolamento arbitrale

lo prevede, potrebbe ampliarsi l’art. 816-septies c.p.c., stabilendo l’improcedibilità, con

eventuale previa sospensione del procedimento, in caso di mancato pagamento degli

anticipi

751

.

Se il regolamento non contiene alcuna previsione circa il vincolo arbitrale,

dovrebbe applicarsi l’ultima parte dell’art. 816-septies c.p.c., con la conseguente perdita

748 La totalità dei regolamenti delle istituzioni arbitrali si basa sulla prevedibilità dei costi dell’arbitrato, mediante la predisposizione di un’apposita tabella contenente l’indicazione delle spese da liquidare: il criterio principale su cui si fondano tali tabelle è il valore della controversia. Per citare alcuni esempi, è possibile notare come i regolamenti dell’Arbitration Institute of Stockholm Chamber of Commerce (SCC), del German Institute of Arbitration (DIS), del Vienna International Arbitral Centre of the Austrian

Federal Economic Chamber (VIAC) e della Camera Arbitrale di Milano, stabiliscono che i costi

dell’arbitrato comprendano: spese del procedimento (comprese le eventuali retribuzioni dei consulenti tecnici), il compenso degli arbitri e gli onorari dell’istituzione arbitrale. Una differenza particolare riguarda il versamento della tassa di registrazione (“registration fee”), prevista dai regolamenti SCC, DIS, VIAC, ma non dalla Camera Arbitrale di Milano (cfr., B. COPPO, Comparing Institutional Arbitration

Rules: Differences and Similarities in a Developing International Practice, in Int. Arb. L. Rev., 2010, p.

105).

749 Sul punto v. E. ZUCCONI GALLI FONSECA, La nuova disciplina dell’arbitrato amministrato, cit., p. 1007, la quale, nel presentare soluzioni alternative idonee a salvaguardare almeno parzialmente il procedimento in corso, richiama l’art. 39, terzo comma del reg. della Camera arbitrale di Milano: “Se la quantificazione del credito oggetto della domanda o dell'eccezione di compensazione richiede la preliminare valutazione di più pretese prospettate dalla parte in via alternativa e non in via subordinata tra di loro, il valore della controversia è determinato dalla somma dei valori di tali pretese”.

750 Cfr. M. COMASTRI-A. MOTTO, Commento all’art. 816-septies, in Nuove leggi civ. comm., 2007, p. 1302.

751 In tal senso v. E. ZUCCONI GALLI FONSECA, La nuova disciplina dell’arbitrato amministrato, cit., p. 1008.

L’arbitrato amministrato: profili contrattuali e di responsabilità

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di efficacia della convenzione d’arbitrato. Difficilmente il regolamento dell’ente

potrebbe stabilire validamente la perduranza del vincolo compromissorio, giacché in tal

modo si offrirebbe al convenuto recalcitrante un’efficace arma per bloccare la

reiterazione del processo arbitrale astenendosi nuovamente dal pagare quanto gli spetta;

tuttavia, vi osterebbe in contrario la probabile derogabilità dell’art. 816-septies c.p.c.

752

.

752

G. DE NOVA, Disciplina legale dell’arbitrato e autonomia privata, cit., p. 428, secondo il quale: “L’art. 816-septies c.p.c., sulla anticipazione delle spese, è di difficile interpretazione, non essendo chiaro se faccia riferimento a tutte le spese dell’arbitro, vale a dire anche agli onorari degli arbitri, o soltanto a spese quali quelle di registrazione delle testimonianze o di consulenza tecnica. In ogni caso la norma mi sembra derogabile dalle parti”.

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