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Le obbligazioni ad attuazione congiunta: species del genus obbligazioni indivisibili

2. Le obbligazioni ad attuazione congiunta: species del genus obbligazioni

indivisibili.

La riserva “in quanto applicabili”, posta dalla lettera dell’art. 1317 c.c. circa la

estensibilità alle obbligazioni indivisibili delle norme dettate in tema di solidarietà, è

giustificata dalla dottrina in virtù del rapporto di complementarietà che intercorre tra

obbligazioni indivisibili e solidali. Tuttavia, tale peculiare rapporto si è posto al centro

di un ulteriore profilo di indagine: approfondendo il concetto di indivisibilità, si è

osservato che non sempre, in presenza di una pluralità di debitori, è possibile che uno

solo di essi adempia per gli altri, e quindi che la complementarietà tra indivisibilità e

solidarietà non è né costante, né omogenea

310

.

307 R. CICALA, voce Obbligazione divisibile e indivisibile, cit., nota 1, p. 646.

308 Così S. MARULLO di CONDOJANNI, Il contratto di arbitrato, cit., p. 189.

309 Sviluppa tale ricostruzione interpretativa, F. AULETTA, Arbitri e responsabilità civile, in Riv. arb., 2006, p. 747, il quale distingue tra valore della prestazione dovuta, per cui vige il vincolo di solidarietà, e risarcimento del danno, che graverebbe solo sull’arbitro inadempiente: “Essendo l’obbligazione di pronunciare il lodo comunque indivisibile e in quanto tale tendenzialmente attratta nella disciplina della solidarietà, sarebbe tornata applicabile la regola che, tolto il valore della prestazione dovuta, almeno il risarcimento del danno è sempre a carico del solo condebitore inadempiente”. In tal senso v., anche, E. ONDEI, Natura giuridica e conseguenze del rifiuto di esecuzione della sentenza arbitrale, cit., p. 1001, secondo il quale: “gli arbitri immuni, privati del compenso a carico delle parti, possono riversare sul colpevole o sui colpevoli l’onere di questo loro legittimo lucro cessante (in genere questo dovrebbe avvenire in caso di più mandatari di cui solo alcuni fra essi avesse la responsabilità dell’affare non concluso efficacemente)”. In giurisprudenza, cfr., Cass., 19 maggio 2004, n. 9458, in Giust. civ., 2005, I, p. 2459, con chiara nota di commento di S. D’ANDREA, Revirement della Corte di Cassazione in tema

di obbligazioni dei promittenti alienanti (e dei promissari acquirenti).

310 F. D. BUSNELLI, voce Obbligazioni soggettivamente complesse, cit., p. 331-332, secondo l’autore: “In sostanza, tra indivisibilità e solidarietà non corre allora un rapporto di tendenziale autonomia, ma, piuttosto, di possibile complementarità. Senonché giova aggiungere subito che tale complementarità non

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Da tali premesse discende che non sempre l’indivisibilità della prestazione è tale

da comportare le conseguenze della solidarietà. Questa peculiarità viene in rilievo nella

categoria delle obbligazioni ad attuazione congiunta

311

. In via generale può affermarsi

che le obbligazioni ad attuazione congiunta sono quelle che devono essere adempiute

congiuntamente dalla pluralità dei debitori, se osservate dal lato passivo, ovvero che

devono essere attuate nei confronti della pluralità dei creditori congiuntamente, se la

fattispecie obbligatoria in esame rilevi nel lato attivo del rapporto

312

.

Nelle obbligazioni ad attuazione congiunta la pluralità dei debitori o dei

creditori, dovendo per definizione prestare congiuntamente o congiuntamente ricevere

la prestazione, assumono rilevanza nel loro insieme, come collettività; tuttavia, non si

tratta di una collettività precostituita a scopi diversi dall’adempimento

dell’obbligazione, ma di una collettività, definita dalla prevalente dottrina, occasionale,

formata al solo fine dell’esecuzione della prestazione

313

.

In proposito, si osserva che il profilo dell’indivisibilità assume un rilievo

particolare: non è tanto l’oggetto della prestazione ad escludere la possibilità di

divisioni o frazionamenti, quanto è determinante che tutti i debitori concorrano

congiuntamente nell’adempimento

314

. Il creditore, pertanto, non può, come nel caso

tipico dell’obbligazione indivisibile, chiedere al singolo obbligato l’adempimento della

prestazione inscindibile

315

.

è una regola assoluta, dal momento che ben possono configurarsi ipotesi di obbligazioni indivisibili con pluralità di soggetti, alle quali non corrisponda un'attuazione solidale. Proprio così si giustifica, a nostro avviso, la riserva (“in quanto applicabili”) posta dall'art. 1317, circa la estensibilità alle obbligazioni indivisibili delle norme dettate in tema di solidarietà. Siffatta riserva, quindi, andrebbe intesa non tanto nel senso della possibilità di rinvenire qualche singola disposizione in materia di solidarietà che non si concilierebbe con il cosiddetto regime puro della indivisibilità, quanto piuttosto nel senso, più generale, di dare atto che non sempre la indivisibilità della prestazione è tale da comportare le conseguenze della solidarietà”.

311

F. D. BUSNELLI, voce Obbligazioni soggettivamente complesse, cit., p. 332; di obbligazioni collettive o connesse parla, invece, M. GIORGIANNI, voce Obbligazione solidale e parziaria, cit., p. 677.

312 Cfr. V. CAREDDA, Le obbligazioni ad attuazione congiunta, in Riv. dir. civ., 1989, I, p. 455 e nota 1: l’autrice usa i termini “obbligazione collettiva” ed “obbligazione ad attuazione congiunta” in modo promiscuo. “Entrambi appaiono, infatti, idonei ad individuare profili caratteristici della figura in esame: il primo evidenzia la pluralità soggettiva ed il secondo la particolarità del momento esecutivo”.

313 V. CAREDDA, Le obbligazioni ad attuazione congiunta, cit., p. 456.

314

S. MARULLO di CONDOJANNI, Il contratto di arbitrato, cit., p. 190, secondo l’autore, nelle obbligazioni ad attuazione congiunta il carattere dell’inscindibilità consiste nella “indeclinabile e congiuntiva presenza di tutti i debitori”.

315 L. BARASSI, La teoria generale delle obbligazioni, II edizione, Milano, 1963, p. 197, l’autore precisa che nelle obbligazioni ad attuazione congiunta l’indivisibilità che rileva “non è l’indivisibilità nel senso di

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Tra le prestazioni dei singoli debitori e l’adempimento congiunto da parte di tutti

i soggetti obbligati emergerebbe una differenza di natura qualitativa

316

: il risultato

finale, derivante dall’esecuzione collettiva, non rappresenterebbe la semplice somma

delle attività di ogni debitore, ma qualcosa di diverso. La combinazione tra l’attività

prestata da ogni soggetto passivo e quella degli altri determina un esito che non

potrebbe mai realizzarsi con la sola prestazione di ogni debitore. La soddisfazione

dell’interesse creditorio, dunque, dipende dal valore aggiunto che emerge dalla fusione

delle singole prestazioni

317

.

In realtà, queste ultime non sarebbero delle prestazioni in senso stretto, ma

piuttosto le attività necessarie a realizzare l’unica prestazione dedotta in obbligazione o,

per usare un’efficace formula dottrinale

318

, i “fattori concomitanti della prestazione” che

perdono la propria autonoma rilevanza con il realizzarsi di essa

319

.

La ricostruzione della fattispecie “obbligazioni ad attuazione congiunta”, come

species rientrante nella più ampia categoria delle obbligazioni soggettivamente

complesse, richiede, oltre alla presenza di una pluralità di soggetti che concorrono a

formare il lato attivo o passivo del rapporto (od entrambi), la sussistenza di altri due

elementi: l’eadem res debita (o idem debitum), ovvero l’unicità della prestazione

necessaria al soddisfacimento dell’interesse creditorio, e la eadem causa obligandi, cioè

la sussistenza di un’unica fonte del rapporto obbligatorio

320

.

Dalla presenza di tali elementi, sorgerebbe per la pluralità dei debitori una

situazione di “condebito”, ossia una comunione di situazioni relative; comunione che si

cui discorre la legge, che autorizza cioè il creditore a pretendere la prestazione da uno solo”. Chiaramente V. CAREDDA, Le obbligazioni ad attuazione congiunta, cit., p. 461: “Vi sono, infatti, casi di obbligazione in cui, senza bisogno di alcuna previsione legislativa o convenzionale, l’attuazione congiunta si pone come unico e necessario modo di adempimento. Ciò accade nei classici casi dell’orchestra o della compagnia di attori: è sufficientemente palese che la prestazione tipica del complesso musicale non può essere eseguita, per sua intrinseca natura, se non da tutti i musicisti congiuntamente”.

316 F. D. BUSNELLI, L’obbligazione soggettivamente complessa (profili sistematici), cit., p. 14 ss.; MATTEUCCI, Solidarietà del fideiussore e suo debito non pecuniario, cit., p. 1331.

317 Così S. MARULLO di CONDOJANNI, Il contratto di arbitrato, cit., p. 190.

318 MATTEUCCI, Solidarietà del fideiussore e suo debito non pecuniario, cit., p. 1331.

319 V. CAREDDA, Le obbligazioni ad attuazione congiunta, cit., p. 457; F. D. BUSNELLI, voce

Obbligazioni soggettivamente complesse, cit., p. 332.

320 Pluralità di debitori, eadem res debita ed eadem causa obligandi sono i tre elementi, la cui simultanea presenza è presupposto necessario e indeclinabile per l’esistenza di un’obbligazione soggettivamente complessa: cfr., F. D. BUSNELLI, L’obbligazione soggettivamente complessa (profili sistematici), cit.,

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traduce nella titolarità di un unico rapporto soggettivamente complesso. Non verrebbero

in rilievo, quindi, tanti rapporti giuridici, ma solo l’unico rapporto di condebito,

imputabile al gruppo dei soggetti obbligati

321

.

La particolare natura ed intensità del vincolo obbligatorio dissolverebbe

l’autonoma rilevanza dei singoli soggetti obbligati per costituire una soggettività nuova

e piena, cui imputare la titolarità del rapporto

322

. L’eventuale inadempimento, dunque,

sarebbe del “gruppo”: una responsabilità comune che non lascerebbe spazio alla

“altruità del fatto”, da cui deriva l’inadempimento stesso

323

. In altri termini, sarebbe del

tutto irrilevante che l’impossibilità della prestazione derivi da fatto imputabile ad un

membro del gruppo; infatti, l’attività del singolo, essendo semplice “fattore

concomitante” dell’unica prestazione, non avrebbe una propria ed autonoma

rilevanza

324

.

Estendendo gli esiti delle riflessioni esposte, in tema di obbligazioni ad

attuazione congiunta, alla prestazione gravante sugli arbitri, è possibile giungere alla

seguente conclusione: l’obbligazione di rendere il lodo è del collegio arbitrale, nel quale

si dissolvono le persone dei singoli arbitri. L’impossibilità di pronunciare la decisione,

necessaria alla risoluzione della controversia, anche se imputabile alla condotta di un

solo arbitro, non rende gli altri membri dell’organo arbitrale esenti da responsabilità: la

forza e l’intensità del vincolo obbligatorio, derivante dal contratto di arbitrato, rendendo

l’inadempimento imputabile al “gruppo”, richiama l’applicazione dell’art. 1307 c.c.

325

.

Tuttavia, l’estendere la disciplina della solidarietà alle obbligazioni ad attuazione

congiunta, solleva delle perplessità

326

; infatti, ipotizzare una responsabilità comune di

321 Così F. D. BUSNELLI, L’obbligazione soggettivamente complessa (profili sistematici), cit., passim.

322 Cfr. S. MARULLO di CONDOJANNI, Il contratto di arbitrato, cit., p. 191.

323

S. MARULLO di CONDOJANNI, Il contratto di arbitrato, cit., p. 191. Chiaro e argomentato dissenso in M. ORLANDI, La responsabilità solidale. Profili delle obbligazioni solidali risarcitorie, cit., p. 332.

324 Sviluppa analiticamente questa linea di pensiero, sulla base delle riflessioni elaborate dal Busnelli, A. GNANI, L’estinzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione nell’obbligazione soggettivamente

complessa, in Riv. dir. civ., 2002, II, p. 65: “In particolare, l’impossibilità di uno fa sì che gli eventuali

contributi degli altri siano inutili, approdando essi ad un risultato diverso da quello dedotto in rapporto. L’idem debitum originariamente concordato dovrà dirsi impossibile: nello schema dell’attuazione congiunta l’impraticabilità dell’unica relazione attuativa refluisce sul vincolo obbligatorio determinandone l’inattuazione, posto che rimane inconfigurabile un’altra relazione alternativamente deputata a prestare l’idem debitum. Esso sarà perciò impossibile per una causa non imputabile al gruppo debitorio, con conseguente estinzione dell’o. s. c. ai sensi dell’art. 1256 c.c.”.

325 Cfr. S. MARULLO di CONDOJANNI, Il contratto di arbitrato, cit., p. 192.

326

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tutti i soggetti obbligati per un fatto chiaramente imputabile al singolo debitore, sembra

avallare la tesi, precedentemente analizzata e criticata

327

, della collegialità dei

componenti l’organo arbitrale. Non è sembrata convincente l’idea che il collegio

arbitrale sia costituito dalla legge quale soggetto di diritto, dotato di una rilevanza

autonoma, rispetto alla quale i singoli arbitri si dissolvono nella nuova persona

giuridica. Essi, al contrario, mantengono la propria individualità e restano soggetti

autonomi, ai quali si imputano diritti ed obblighi, derivanti dai contratti di arbitrato

328

.

Il principale rilievo critico riguarda il concetto di solidarietà, che deriva dal

binomio obbligazioni ad attuazione congiunta-disciplina della solidarietà.

Infatti, come opportunamente rilevato in dottrina, l’opinione secondo la quale

dalla contemporanea presenza di più debitori, eadem res debita e eadem causa

obligandi, derivi, quale effetto automatico, il vincolo solidale, è alquanto riduttiva

329

.

L’essenza della solidarietà si fonderebbe su un altro profilo: “la struttura

dell’obbligazione solidale presenta quale elemento necessario e sufficiente

l’equivalenza delle prestazioni”

330

. L’unicità della fonte del rapporto obbligatorio non è

determinante ai fini della sussistenza di un’obbligazione solidale: l’elemento su cui si

fonda la solidarietà è, secondo la costruzione normativa, il concetto di “medesima

prestazione”. E’ la fungibilità delle prestazioni, cui più debitori sono tenuti, o meglio la

loro idoneità ad essere adempiute da un solo debitore per tutti, a giustificare la nascita

del vincolo solidale

331

. In altri termini, ciò che rileva, ai fini dell’applicabilità dell’art.

1294 c.c., non è la situazione di condebito, ma l’efficacia estintiva generale

dell’adempimento di uno solo dei debitori

332

.

327 V., supra, Sez. I, § 1-2.

328 V., supra, Sez. I, § 3.

329

Cfr. S. MARULLO di CONDOJANNI, Il contratto di arbitrato, cit., p. 193, secondo l’autore: “Problematico appare, in primo luogo, codesto tenere insieme attuazione congiunta dell’obbligazione e regime della solidarietà: note della prestazione e modo di attuazione del vincolo non sembrano complementari”.

330

M. ORLANDI, La responsabilità solidale. Profili delle obbligazioni solidali risarcitorie, cit., p. 83.

331 M. GIORGIANNI, voce Obbligazione solidale e parziaria, cit., p. 677, il quale afferma con chiarezza che: “La infungibilità delle prestazioni, cui più debitori sono tenuti, o meglio la loro inettitudine ad essere adempiute da un solo debitore per tutti, produce taluni notevoli riflessi. Il principale di essi è costituito, a nostro avviso, dalla inapplicabilità dell’art. 1294 c.c., che sancisce la presunzione di solidarietà. Tale presunzione, a nostro avviso, si applica solo nella ipotesi in cui tutte le prestazioni dei vari debitori hanno l’attitudine ad essere adempiute da ciascuno di essi”.

332 Così M. ORLANDI, La responsabilità solidale. Profili delle obbligazioni solidali risarcitorie, cit., p. 75.

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Tali rilievi consentono di escludere la sussistenza del vincolo solidale nelle

obbligazioni indivisibili ad attuazione congiunta, dal momento che si tratta di

obbligazioni prive del carattere di equivalenza tra le prestazioni dei singoli debitori.

Questi ultimi sono obbligati a procedere congiuntamente all’adempimento: non rileva

alcuna efficacia estintiva o fungibilità delle prestazioni, bensì l’imprescindibile

concorso nell’adempimento

333

.

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