Si è già avuto modo di notare come il contratto di arbitrato sia un negozio con
parti soggettivamente complesse, precisando che la tesi fondata sull’estensione
211 Così G. VERDE, Collegialità degli arbitri e responsabilità per inadempimento, cit., p. 242-243. In senso conforme A. VENDITTI, Collegialità e maggioranza nelle società di persone, cit., p. 35 e 37.
212 Cfr. S MARULLO di CONDOJANNI, Il contratto di arbitrato, cit., p. 160.
213
Sempre attuali le riflessioni del CALAMANDREI, La sentenza soggettivamente complessa, cit., p. 213, il quale nega però autonoma rilevanza alle manifestazioni di volontà dei giudici, chiamati a rendere una sentenza collegiale. Altre e diverse le conclusioni rassegnate dall’autore sulla sentenza complessa, che egli costituisce a figura autonoma e distinta.
214
Struttura del contratto di arbitrato: il rapporto parti-arbitri
54
analogica delle norme dettate per il mandato collettivo è da escludere, poiché è una
soluzione che, richiamando altre figure caratterizzate da una pluralità di soggetti, non
affronta il problema della complessità soggettiva.
Secondo la dottrina tradizionale
215, la nozione di parte del contratto risiede nel
concetto di centro di interessi: ciò che rileva non è il numero dei soggetti contraenti, ma
piuttosto il numero degli interessi che trova composizione nell’operazione negoziale. La
parte quindi rimane unica anche se essa comprende più persone.
Tale concezione è stata approfondita dalla dottrina che si è occupata, in
particolare, del contratto plurilaterale
216: tale figura negoziale si caratterizza per la
presenza di più centri di interessi, mentre non devono considerarsi contratti plurilaterali
i contratti cui partecipa una pluralità di persone riconducibili a due contrapposti centri di
interesse
217.
Seguendo questa impostazione, la dottrina, con riferimento al tema della parte
soggettivamente complessa, ha chiarito che nel concetto di parte si raccolgono più
soggetti che rappresentano ed esprimono un medesimo interesse
218.
La parte complessa, quindi, contiene un duplice profilo: interno ed esterno; nel
primo caso, vengono in rilievo le vicende dei soggetti che compongono la parte; nel
secondo, la manifestazione di volontà espressa dal centro di interessi nel suo
complesso
219. Ai fini della conclusione del contratto, deve aversi riguardo soltanto al
215 Cfr. G. B. FERRI, voce Parte del negozio, in Enc. dir., XXXI, Milano, 1981, p. 901; F. MESSINEO,
Il negozio giuridico plurilaterale, Milano, 1927, p. 11: non esiste identità necessaria e costante tra la
nozione di soggetto giuridico e la nozione di parte contrattuale. “Parte” significa centro di interessi.
216 T. ASCARELLI, Contratto plurilaterale e negozio plurilaterale, in Foro Lomb., 1932, p. 439; ID., Il
contratto plurilaterale, in Studi in tema di contratti, Milano, 1952, p. 97; ID., Notarelle critiche in tema di contratti plurilaterali, ivi, p. 157; ID., Contratto plurilaterale; comunione di interessi; società di due soci; morte di un socio in una società personale di due soci, in Saggi di diritto commerciale, Milano,
1955, p. 325; G. AULETTA, Il contratto di società commerciale, Milano, 1937. V. inoltre, in particolare, F. MESSINEO, Il negozio giuridico plurilaterale, cit., p. 139.
217 Cfr. F. MESSINEO, Il negozio giuridico plurilaterale, cit., p. 11.
218
Cfr. A. PALAZZO, voce Comunione, in Dig. disc. priv., III, Torino, 1988, p. 171; G. OSTI, voce
Contratto, in Noviss. dig. it., IV, Torino, 1959, p. 473, secondo l’autore, i membri della parte complessa
“assumono nell’atto una posizione unica ed identica a quella che assumerebbe un soggetto solo, perché unico è l’interesse che essi tendono a realizzare”. Nell’ipotesi di più membri, l’accento non cade sul numero di soggetti, ma sul motivo, che li accomuna e tiene insieme: “nel contratto, i più soggetti costituiscono una parte sostanzialmente unica […]. E le loro dichiarazioni […] possono considerarsi, da un punto di vista giuridico, come un’unica dichiarazione di volontà”.
219 L. BIGLIAZZI GERI-F. BUSNELLI-U. BRECCIA-U. NATOLI, Diritto civile, 1.2, Torino, 1987, p. 543.
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55
profilo esterno: una è la dichiarazione di volontà della parte, perché unico è l’interesse
che essa manifesta.
Applicando tali conclusioni al contratto di arbitrato, si dovrebbero individuare
nelle parti compromittenti e negli arbitri due autonomi centri di interesse e, pertanto, si
avrebbero due “parti”, che stipulano un contratto bilaterale, o, per meglio dire, “un
incarico conferito congiuntamente dalle parti agli arbitri collettivamente”
220.
Tuttavia, secondo una diversa ricostruzione del concetto di parte, la rilevanza
dell’interesse sarebbe solo secondaria ed eventuale, trattandosi di un elemento che resta
al di fuori della struttura del negozio, concluso tra più persone. Le molteplici
dichiarazioni di volontà non si fondono e unificano fino a diventare una: esse
conservano la propria individualità ed autonomia
221; ogni dichiarazione è riconducibile
ed imputabile al soggetto dal quale proviene
222.
Non si giustifica, quindi, la necessità di creare un centro autonomo di interessi
che raccolga le manifestazioni di volontà dei vari soggetti; piuttosto dovrebbe parlarsi di
fascio di plurime dichiarazioni parallele, che acquisiscono una rilevanza giuridica
autonoma
223.
In realtà, l’analiticità dell’indagine porta a distinguere le ipotesi in cui la
rilevanza dell’interesse, di cui sono portatori molteplici soggetti, è oggetto della
qualificazione normativa; e situazioni in cui, invece, il legislatore non mostra interesse
nei confronti dei rapporti che intercorrono tra i componenti della parte complessa
224.
Solo nelle fattispecie che evidenziano le ragioni che inducono più persone ad omogenee
manifestazioni di volontà, può parlarsi di centro autonomo di imputazione (ad esempio
come nel caso dell’art. 1726 c.c.: nel mandato collettivo la revoca è efficace solo
qualora sia fatta da tutti i mandanti). Se non assume alcuna rilevanza l’eventuale
220
G. VERDE, Diritto dell’arbitrato, cit., p. 140.
221 R. SACCO, Il contenuto del contratto, in SACCO-DE NOVA, Il contratto, cit., p. 77, l’autore, con tono critico, sottolinea l’esistenza del “vezzo di vedere l’unità là dove le dichiarazioni sono multiple”.
222 C.M. BIANCA, Diritto civile, III, Il contratto, cit., p.54: “Se si ha riguardo alla disciplina del contratto deve tuttavia rilevarsi che essa fa riferimento ai soggetti che costituiscono e assumono il rapporto contrattuale e non ad un astratto centro di interessi che non è come tale destinatario di imputazioni giuridiche”.
223 L. BARASSI, Teoria generale delle obbligazioni, II edizione, I, Milano, 1948, p. 25.
224
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56
interesse comune dei vari soggetti, vi saranno tanti rapporti obbligatori quanti sono i
membri che costituiscono la parte complessa
225.
E’ opportuno, quindi, distinguere la conclusione dell’unico contratto, dai diversi
soggetti che, dal momento del perfezionarsi del negozio, diventano titolari di diritti ed
obblighi. Tale molteplicità è rappresentata da plurime dichiarazioni autonome dirette a
stipulare lo stesso contratto, che diviene, pertanto, punto di convergenza delle varie
manifestazioni di volontà.
Le considerazioni esposte inducono ad approfondire il tema della parte
soggettivamente complessa, sia con riferimento alle vicende di proposta e accettazione,
emesse dai singoli membri della parte; sia con riferimento al momento conclusivo del
negozio.
In proposito, è possibile individuare, nell’ambito della dottrina che ha
approfondito gli studi relativi al contratto plurilaterale, due diversi orientamenti.
Secondo una prima ricostruzione, il momento conclusivo del negozio
coinciderebbe con la conoscenza dell’accettazione da parte, non solo del proponente,
ma anche di tutti gli altri oblati
226. La revocabilità di atti prenegoziali
227sarebbe dunque
consentita fino al momento in cui l’ultima accettazione non sia giunta a conoscenza del
proponente.
Secondo una diversa tesi, occorre partire dalla seguente distinzione: altro è il
concludere, che di necessità coincide con la conoscenza dell’ultima accettazione; altro
225 S. D’ANDREA, La parte soggettivamente complessa. Profili di disciplina, Milano, 2002, p. 130, secondo l’autore, “dal contratto con parte complessa, che svolga una efficacia costitutiva di rapporti obbligatori, deriva una pluralità di rapporti giuridici”.
226 F. MESSINEO, voce Contratto plurilaterale, in Enc. dir., X, Milano, 1962, p. 158, secondo il quale “la singola dichiarazione di accettazione va diretta non soltanto al proponente, ma anche agli altri oblati”.
227 Qualifica proposta e accettazione come atti giuridici in senso stretto, in quanto anteriormente alla conclusione del contratto essi non producono gli effetti giuridici del contratto ma determinati effetti legali G. MIRABELLI, Dei contratti in generale, cit., p. 45, secondo l’autore, infatti, la proposta e l’accettazione non sono negozi giuridici, ma negozio è il contratto che entrambe le comprende; come porzioni di un negozio, diventano impegnative nel momento in cui il negozio è concluso; prima di tale momento, essendo atti giuridici, producono soltanto gli effetti previsti dalla legge. In senso conforme, cfr. F. SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, cit., p. 209, secondo cui, la volontà ancora in movimento, è diretta a produrre un effetto provvisorio, che si esaurisce nella predisposizione del negozio. Contra C. M. BIANCA, Diritto civile, III, Il contratto, cit., p. 221-222, secondo l’autore, “[…] il problema della natura giuridica della proposta e dell’accettazione non può prescindere da un primo rilievo di fondo, e cioè che esse sono le manifestazioni di consenso costitutive del contratto. Mediante la proposta e l’accettazione le parti esprimono la loro adesione al programma contrattuale manifestando l’intento di costituire, modificare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale. Anche anteriormente alla conclusione del contratto la proposta e l’accettazione non sono atti di diversa natura, ma sono dichiarazioni che integrano il contratto in formazione: sono quindi dichiarazioni contrattuali”.
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57
le vicende delle singole accettazioni, che, di volta in volta, si incontrano con la proposta.
Nel momento in cui siano intervenute la proposta ed un’accettazione, il proponente ha
diritto di confidare definitivamente nell’accettazione ricevuta, così come l’accettante ha
diritto di confidare nella proposta
228. Raggiunto l’accordo tra due soggetti, né il primo
potrebbe sottrarsi per non essersi perfezionato il contratto, mancando ancora l’ultima
accettazione; né il secondo, per la medesima ragione, potrebbe revocare il consenso
229.
Estendendo tale orientamento ai contratti con parti soggettivamente complesse, è
possibile concludere nel senso che proposta e accettazione dei membri della parte
seguono l’ordinaria disciplina di cui all’art. 1328 c.c.
230Non verrebbe, quindi, in rilievo
una revocabilità unilaterale, che tenga conto dell’incrocio tra dichiarazioni di soggetti
della stessa parte, ma un regime incentrato sulla analitica considerazione di ogni
manifestazione di volontà
231.
Il merito di tale ricostruzione risiede nella considerazione rigorosamente
analitica del fenomeno della plurisoggettività; infatti, tralasciando l’idea relativa alla
nascita di nuovi centri di interesse, si afferma espressamente l’autonomia e
l’indipendenza delle singole dichiarazioni, tutte astrattamente idonee alla produzione di
effetti.
Tuttavia, è necessario approfondire l’ipotesi della pluralità di dichiarazioni che si
raccoglie intorno ad un unico contratto: in tal caso, non vi sarebbe una pluralità di fatti
costitutivi, ma un unico fatto complesso. Il criterio fondante di tale unicità sarebbe
228 R. SACCO, La conclusione dell’accordo, in I contratti in generale, Tratt. dei contratti, diretto da P. Rescigno e E. Gabrielli, tomo I, Torino, 1999, p. 171.
229 R. SACCO, La conclusione dell’accordo, in I contratti in generale, Tratt. dei contratti, diretto da P. Rescigno e E. Gabrielli, cit., p. 171, secondo l’autore, nulla vieta che, in attesa della decisione degli altri, “il proponente e l’accettante possono, d’accordo tra loro, procedere alla revoca nei rapporti interni, e insieme provvedere alla revoca della proposta nei confronti degli oblati che non si sono ancora pronunciati”.
230 Cfr. S. MARULLO di CONDOJANNI, Il contratto di arbitrato, cit., p. 167.
231 S. D’ANDREA, La parte soggettivamente complessa, cit., p. 173, secondo l’autore, “si deve riconoscere al singolo membro la tutela che il legislatore assegna alla parte nei confronti dell’altra parte”.
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rappresentato dalla unicità del testo
232: l’identità delle dichiarazioni, pur non escludendo
la loro autonomia, induce a concludere per la singolarità del fatto costitutivo
233.
Come opportunamente osservato in dottrina, è possibile spingere il profilo
dell’autonomia delle singole dichiarazioni verso un più elevato grado di elaborazione
concettuale: dalla molteplicità delle dichiarazioni potrebbe dedursi una pluralità di fatti
costitutivi, dai quali discenderebbero più rapporti
234. Seguendo tale impostazione, può
sostenersi che, indipendentemente dall’identità del testo, l’autonomia delle dichiarazioni
costituisce fonte di più contratti, ognuno distinto ed autonomo dall’altro.
Conseguenza immediata di tali conclusioni è l’inutilità dell’assunto secondo cui
l’unicità del testo contrattuale si pone come punto di convergenza, polo di attrazione
delle singole manifestazioni di volontà; in realtà, dall’incrociarsi di plurime
dichiarazioni deriva una pluralità di negozi: più contratti distinti, e non uno
caratterizzato da molteplici dichiarazioni autonome ed unico testo
235.
Le considerazioni sviluppate sul tema della complessità soggettiva nel contratto
consentono di ritenere che litiganti ed arbitri costituiscano due parti soggettivamente
complesse: tuttavia, in tal caso, il legislatore non si preoccupa di qualificare l’interesse
comune, ma prevede piuttosto un agire congiunto dei membri delle singole parti, la cui
attività è considerata singolarmente
236.
Più soggetti individuano i destinatari degli effetti derivanti dal contratto di
arbitrato, dal quale, quindi, si generano plurimi rapporti giuridici.
Con riferimento al profilo strutturale della fattispecie, si ricava un ulteriore
corollario: nel rapporto parti-arbitri verrebbe in rilievo non un singolo contratto di
232 S. D’ANDREA, La parte soggettivamente complessa, cit., p. 131, secondo cui, “ogni soggetto che prende una decisione, se si vuole, che compie una dichiarazione (membro di una parte complessa o di una parte semplice), reputa che il testo del contratto sia idoneo a rappresentare il risultato che si è prefisso e il sacrificio che ha inteso accettare. L’unicità del testo combina in unità la pluralità di decisioni”. In senso conforme v. S. MARULLO di CONDOJANNI, Il contratto di arbitrato, cit., p. 168.
233 Si esprime in termini differenti G. IUDICA, Impugnative contrattuali e pluralità di interessati, Padova, 1973, p. 131, per il quale il dubbio intorno alla singolarità o pluralità di negozi si scioglie interpretando il testo contrattuale e determinando “l’intero corpo precettivo di vantaggi, obblighi e rischi che costituiscono il regolamento al quale le parti hanno affidato i propri interessi”. Sul punto v., anche, P. SCHLESINGER, Complessità del procedimento di formazione del consenso e unità del negozio, in Riv.
trim. dir. proc. civ., 1964, p. 1364.
234
Cfr. S. MARULLO di CONDOJANNI, Il contratto di arbitrato, cit., p. 168.
235 Cfr. S. MARULLO di CONDOJANNI, Il contratto di arbitrato, cit., p. 169.
236 Sul punto v. S. MARULLO di CONDOJANNI, Il contratto di arbitrato, cit., p. 169, secondo l’autore, “[…] da un lato, i litiganti hanno ampia facoltà di agire individualmente, anche in dissenso tra loro; dall’altro, gli arbitri costituiti in collegio non sono considerati un’unità inseparabile né scindibile”.
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