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C APITOLO 8 L' ISTITUZIONE DELL 'A UTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI DA PARTE DEL D ECRETO L EGGE N 201/2011 ( C D

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Merita di essere sottolineato come anche di recente il Governo italiano abbia elaborato una serie di norme volte ad implementare l'attuale livello di concorrenzialità caratterizzante il settore ferroviario.

In particolare, il c.d. "Decreto Salva Italia" (il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici")176 ha disposto l'istituzione dell'Autorità di regolazione dei trasporti, la

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Come riconosciuto dall'Antitrust, anche nell'ambito del procedimento di riesame è possibile segnalare la valutazione condotta da Trenitalia S.p.a., in merito alla presunta grave compromissione dell'equilibrio economico dei contratti di servizio in essere, sulla base di una metodologia di calcolo non corrispondente a quella seguita dall'URSF. Anche in tale procedimento, le Regioni non hanno contribuito ad aggiungere elementi tecnici ulteriori rispetto a quelli forniti da Trenitalia, con la conseguenza che "anche il procedimento di riesame si è

concluso sulla base del solo contributo di Trenitalia in merito alla compromissione dei contratti di servizio".

cui struttura e funzionamento sono disciplinati dall'art. 37 del decreto medesimo177.

Il legislatore nazionale ha inteso istituire un'Autorità "competente nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture e ai servizi accessori" mediante l'attribuzione di una serie di prerogative funzionali, come la previsione della relativa operatività "in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione"178.

Ai fini che qui strettamente rilevano occorre esaminare i compiti che risultano essere attribuiti alla predetta Autorità nel settore dei servizi ferroviari, pur nell'avvertimento che, allo stato attuale, essa non risulta essere ancora operativa179. In particolare, è compito dell'Authority:

- garantire condizioni di accesso "eque e non discriminatorie" alle infrastrutture ferroviarie e alla mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano, anche collegata a stazioni, aeroporti e porti (att. 37, comma 2, lett. a);

- definire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto nazionali e locali connotati da oneri di servizio pubblico (art. 37, comma 2, lett. d);

- verificare che nei bandi di gara, relativi all'affidamento di servizi di trasporto pubblico ferroviario regionale, non siano state inserite delle "condizioni discriminatorie o che impediscano l'accesso al mercato a concorrenti potenziali e specificamente che la disponibilità del materiale rotabile già al momento della gara non costituisca un requisito per la partecipazione ovvero un fattore di discriminazione tra le imprese partecipanti". Con una disposizione di favore, il legislatore ha previsto che l'impresa risultante aggiudicataria della gara disponga

177 Per un approfondito ed esaustivo commento sull'Autorità di regolazione dei trasporti e sulla relativa natura giuridica si rinvia, per tutti, alla lettura di A. ROMAGNOLI, Il ruolo e le funzioni

dell'Autorità di regolazione dei trasporti nel settore portuale, in S. ZUNARELLI (a cura di),

Problematiche attuali in materia di porti e di altre aree demaniali marittime, Atti dell'incontro di Studi organizzato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna (29 e 30 giugno 2012), in Seminari del Master in Diritto ed Economia dei Trasporti e della Logistica e del Dottorato di Ricerca in Diritto dei Trasporti Europea, Collana diretta da Stefano Zunarelli,

Bologna, 2012, pag. 1 ss.

178 Da un punto di vista della struttura interna dell'Autorità, l'art. 37 del D.L. n. 201/2011 prevede un Presidente e due componenti, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente. Le cariche, di durata settennale, non possono essere oggetto di conferma. I componenti sono scelti, nel rispetto dell’equilibrio di genere, tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nel settore. Con D.P.C.M. 11 maggio 2012 (in G.U. 2 agosto 2012, n. 179), la sede dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti è stata individuata nella città di Roma. 179 Anche l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con provvedimento n. AS901 (ex S1378) del 5 gennaio 2012 (, ha segnalato al Governo l'urgenza di provvedere "con la massima

celerità" a rendere "operativa l’Autorità di regolazione dei Trasporti (...), affinché possa vigilare sulla “terzietà” della gestione di tutte le infrastrutture ritenute essenziali per lo svolgimento di un corretto confronto concorrenziale nei servizi di trasporto ferroviario merci e passeggeri".

di un "termine massimo di diciotto mesi, decorrenti dall'aggiudicazione definitiva", per acquisire il materiale rotabile necessario per lo svolgimento del servizio (art. 37, comma 2, lett. f);

- una volta operativa, sostituire integralmente l'Organismo di regolazione, attualmente l'URSF, (art. 37, comma 6-bis). L'Autorità dovrà, in particolare, "definire i criteri per la determinazione dei pedaggi da parte del gestore dell'infrastruttura e i criteri di assegnazione delle tracce e della capacità e a vigilare sulla loro corretta applicazione da parte del gestore dell'infrastruttura" (art. 37, comma 2, lett. i).

A garanzia dell'effettività e dell'incisività dell'azione della nuova Autorità, il legislatore ha previsto una serie di strumenti specifici.

In primo luogo, essa riferisce annualmente alle Camere circa i risultati della propria attività, "evidenziando lo stato della disciplina di liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire" (art. 37, comma 5).

Tra i poteri più rilevanti, si segnalano quelli diretti a sollecitare e coadiuvare le amministrazioni pubbliche competenti mediante l'adozione di pareri, la possibilità di proporre, sempre all'amministrazione competente, l'elaborazione di provvedimenti di "sospensione, la decadenza o la revoca degli atti di concessione,delle convenzioni, dei contratti di servizio pubblico e di programma", il potere ispettivo -da esercitarsi nei confronti dei soggetti sottoposti alla regolazione-, nonché la possibilità di adottare provvedimenti temporanei cautelari, sia pur in circostanze "straordinarie" di "necessità e di urgenza", ove ciò si dimostri necessario per tutelare la concorrenza e l'utenza. Infine, l'Authority ha poteri sanzionatori, nella specie irrogativi di sanzioni amministrative pecuniarie, "nei confronti delle imprese che non osservino i criteri stabiliti dall’Autorità in materia di tariffe, pedaggi, prezzi e canoni o violino altre norme stabilite dall’Autorità" medesima (art. 37, comma 3).

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APITOLO

9.

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A DISCIPLINA DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO

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