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C APITOLO 5 L A DISCIPLINA DELLA CERTIFICAZIONE DEI MACCHINISTI ADDETTI ALLA GUIDA DEI LOCOMOTORI E DEI TRENI

5.3. D ISPOSIZIONI COMUNI

La Direttiva 2007/59/CE racchiude, poi, una serie di disposizioni comuni sia per la licenza che per il certificato.

In particolare, l'art. 18 individua precise ipotesi di responsabilità in capo alle imprese ferroviarie ed ai gestori dell'infrastruttura, disponendo che detti soggetti "sono tenuti ad assicurarsi e a controllare che le licenze e i certificati dei loro macchinisti dipendenti o sotto contratto siano validi". A tal fine, essi sono obbligati ad istituire un c.d. "sistema di monitoraggio dei loro macchinisti" e, ove i risultati di detto sistema facciano dubitare "della competenza di un macchinista e dell’opportunità di mantenere in vigore la sua licenza o il suo certificato", tali soggetti dovranno assumere i provvedimenti ritenuti più opportuni.

Anche sul macchinista incombono alcuni obblighi, segnatamente in grado di impattare sulla modalità di conduzione della propria attività e, dunque, sulla sicurezza della circolazione ferroviaria.

E' sempre l'art. 18 a disporre che "se un macchinista ritiene che il suo stato di salute faccia dubitare della sua idoneità al lavoro, egli ne informa immediatamente l’impresa ferroviaria o il gestore dell’infrastruttura, a seconda del caso".

Correlativamente, non appena il datore di lavoro del macchinista viene a conoscenza della inidoneità del dipendente alla svolgimento della propria occupazione, occorrerà assumere "immediatamente i provvedimenti necessari", come la prescrizione di visite mediche periodiche e, se necessario, il ritiro del certificato.

Può non apparire di poco conto anche la previsione secondo cui occorre, comunque, assicurare che "durante il servizio il macchinista non sia mai sotto l’influenza di una qualsivoglia sostanza in grado di comprometterne la concentrazione, la vigilanza o il comportamento" (art. 18, secondo comma, seconda parte).

Il Capo IX della Direttiva 2007/59/CE è dedicato al regime dei controlli ed alle conseguenti sanzioni applicabili in caso di violazione delle norme previste dalla Direttiva medesima.

L'art. 29 dispone la possibilità, per l'autorità competente, di compiere verifiche "in qualsiasi momento, a bordo dei treni che circolano nel territorio di sua competenza [allo scopo di accertare] che il macchinista sia munito dei documenti rilasciati a norma della presente direttiva".

Più in generale, il comma 3 prevede che la medesima autorità possa compiere indagini, questa volta "riguardanti l’ottemperanza alla presente direttiva da parte dei macchinisti, delle imprese ferroviarie, dei gestori delle infrastrutture, degli esaminatori e dei centri di formazione che esercitano la loro attività nel territorio di sua competenza".

Il comma 4 elenca le possibili sanzioni applicabili al macchinista risultato privo dei necessari requisiti: in particolare:

- la licenza potrà essere sospesa in via "provvisoria o definitiva in funzione della gravità del rischio creatosi per la sicurezza ferroviaria". In questo caso, il legislatore non spreca l'occasione per precisare che l'autorità competente "notifica immediatamente la propria decisione, motivandola, al macchinista interessato e al suo datore di lavoro, senza pregiudizio del diritto di revisione di cui all’articolo 21" e "indica la procedura da seguire per il ripristino della licenza"65;

- qualora si tratti del certificato, l'autorità competente potrà rivolgersi al soggetto che ha provveduto al relativo rilascio per chiedere "un controllo complementare o la sospensione del certificato": in ogni caso, l'organo emittente dovrà prendere tutte le misure ritenute opportune, da comunicare all'autorità entro le successive quattro settimane. In questo caso, "l’autorità competente può vietare ai

65 La lettera b dell'art. 29 della Direttiva 2007/59/CE prevede che "se si tratta di una licenza

rilasciata dall’autorità competente di un altro Stato membro, l’autorità competente si rivolge all’autorità dell’altro Stato membro e presenta una richiesta motivata ai fini di un controllo complementare o della sospensione della licenza. L’autorità competente richiedente informa la Commissione e le altre autorità competenti della sua richiesta. L’autorità che ha rilasciato la licenza in questione esamina la domanda entro quattro settimane e comunica la propria decisione all’altra autorità. L’autorità che ha rilasciato la licenza informa altresì la Commissione e le altre autorità competenti della decisione. Qualsiasi autorità competente può vietare ai macchinisti di operare nella sua giurisdizione in attesa della notifica della decisione dell’autorità che ha rilasciato la licenza".

macchinisti di operare nella sua giurisdizione in attesa della relazione dell’organismo emittente e informa la Commissione e le altre autorità competenti al riguardo".

Ad ogni buon conto, se l’autorità competente ritiene che il macchinista rappresenti "un rischio grave per la sicurezza delle ferrovie" potrà prendere "immediatamente le misure necessarie, quali la richiesta al gestore dell’infrastruttura di fermare il treno e di vietare al macchinista di operare nel suo territorio per tutto il tempo necessario", fermo restando l'obbligo di informare la Commissione e le altre autorità competenti circa la propria decisione.

Non da ultimo, sia concesso solamente accennare alla circostanza che le disposizioni contenute nella Direttiva 2007/59/CE, unitamente alla esigenza, avvertita a livello comunitario, di procedere ad un'armonizzazione delle disposizioni in essa contenute, hanno trovato specifica attuazione nell'ambito dei seguenti provvedimenti:

- Decisione della Commissione, del 29 ottobre 2009, sull’adozione di parametri fondamentali per i registri delle licenze di conduzione treni e dei certificati complementari previsti dalla direttiva 2007/59/CE66;

- Regolamento (UE) n. 36/2010 della Commissione del 3 dicembre 2009 relativo ai modelli comunitari di licenza di conduzione treni, certificato complementare, copia autenticata del certificato complementare e i moduli di domanda di licenza di conduzione treni, a norma della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio67;

- Decisione della Commissione del 22 novembre 2011 relativa ai criteri per il riconoscimento dei centri di formazione coinvolti nella formazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni, nonché ai criteri per il riconoscimento degli esaminatori dei macchinisti e ai criteri per l’organizzazione degli esami a norma della direttiva 2007/59/CE68;

- Raccomandazione della Commissione del 22 novembre 2011 relativa alla procedura per il riconoscimento dei centri di formazione e degli esaminatori dei macchinisti addetti alla guida di treni69.

C

APITOLO

6.

L'

ATTUALE STATO DI LIBERALIZZAZIONE DEL

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