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L’ AUTORIZZAZIONE DI SICUREZZA DEL GESTORE DELL ’ INFRASTRUTTURA FERROVIARIA

C APITOLO 1 L A TUTELA DELLA SICUREZZA NELLA GESTIONE DEI SERVIZI FERROVIARI E DELL ' INFRASTRUTTURA DI RETE

1.2 L’ AUTORIZZAZIONE DI SICUREZZA DEL GESTORE DELL ’ INFRASTRUTTURA FERROVIARIA

Anche con riferimento al soggetto gestore della rete la normativa comunitaria non ha mancato di dettare alcune specifiche disposizioni, segnatamente nel senso di disciplinare l’autorizzazione di sicurezza, documento che deve essere posseduto ai fini dello svolgimento, in tutta sicurezza, dell’attività di gestione dell’infrastruttura ferroviaria.

202 L’ANSF ha provveduto a pubblicare apposite le “Linee guida per il rilascio del Certificato di

sicurezza” di cui al proprio Decreto ANSF 01766/2010 del 23 marzo 2010, consultabile al

seguente indirizzo internet http://www.ansf.it/documents/19/44060/Linee%20Guida%20CDS.pdf. 203

Detti elenchi sono consultabili all’apposito link indicato sul sito internet

http://www.ansf.it/certificazioni-di-sicurezza.

204 Per completezza, si riportano i dati delle imprese titolari di certificato di sicurezza: Ferrotramviaria S.p.a.; Ferrovia Centrale Umbra s.r.l.; Ferrovia Emilia-Romagna s.r.l.; Ferrovie della Calabria s.r.l.; Ferrovie dello Stato S.r.l.; Linea s.r.l.; MetroCampania NordEst s.r.l. (ex Ferrovia Alifana e Benevento Napoli srl); Rail Italia s.r.l.); Sistemi Territoriali S.p.A.

205 Si tratta delle imprese ferroviarie Trentino Trasporti Esercizio s.p.a.; Captrain Italia Srl (ex SNCF Fret Italia s.r.l.); Compagnia Ferroviaria Italiana S.p.A.; Crossrail Italia s.r.l.; Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.A.; Ferrovie del Gargano s.r.l.; Ferrovie Udine Cividale s.r.l.; FuoriMuro S.r.l.; GTS Rail S.r.l.; Gruppo Torinese Trasporti S.p.A.; Hupac S.p.A.; InRail S.p.A.; Interporto Servizi Cargo S.p.A.; NordCargo S.r.l.; Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A.; OceanoGate Italia S.p.A.; Rail Cargo Italia S.r.l.; Rail One S.p.A.; Rail Traction Company S.p.A.; SAD - Trasporto

Locale S.p.A.; SBB Cargo Italia s.r.l.

(ex Swiss Rail Cargo Italy s.r.l.); SERFER - Servizi Ferroviari S.r.l.; Società Viaggiatori Italia S.r.l.; Trasporto Ferroviario Toscano S.p.A. (ex La Ferroviaria Italiana S.p.A.); Trenitalia S.p.A. (compreso linee Alta velocità); Trenord S.r.l.; TX Logistic AG.

La Direttiva 2004/49/CE ha, infatti, sottolineato che il gestore della rete assume “la responsabilità centrale per la sicurezza della progettazione, della manutenzione e del funzionamento della sua rete ferroviaria” (diciassettesimo considerando).

Ciò premesso, le Istituzioni comunitarie hanno avvertito la necessità, “parallelamente alla certificazione di sicurezza delle imprese ferroviarie”, di prevedere come “il gestore dell’infrastruttura [sia] soggetto all’autorizzazione di sicurezza da parte dell’autorità preposta alla sicurezza per quanto concerne il suo sistema di gestione della sicurezza e altre disposizioni finalizzate al rispetto dei requisiti di sicurezza” (diciannovesimo considerando).

Detto documento rappresenta, pertanto, un requisito indispensabile per il gestore della rete allo scopo di poter garantire che le attività di gestione e di funzionamento dell’infrastruttura siano svolte in sicurezza. Nello specifico, la normativa comunitaria prevede che l’autorizzazione di sicurezza attesti “l’accettazione del sistema di gestione della sicurezza del gestore dell’infrastruttura”, nonché “l’accettazione delle misure adottate dal gestore dell’infrastruttura per soddisfare i requisiti specifici necessari per la sicurezza della progettazione, della manutenzione e del funzionamento dell’infrastruttura ferroviaria, compresi, se del caso, la manutenzione e il funzionamento del sistema di controllo del traffico e di segnalamento” (art. 11).

Al pari del certificato di sicurezza, l’autorizzazione ha una durata quinquennale, rinnovabile, ed è aggiornata tutte le volte in cui il gestore apporti delle modifiche sostanziali alla rete, al sistema di segnalamento e di fornitura di energia o, più in generale, ai “principi che ne disciplinano il funzionamento e la manutenzione” (art. 11, comma 2). Tuttavia, a differenza del certificato, l’autorizzazione di sicurezza ha validità esclusivamente nazionale.

In Italia, le funzioni relative all’autorizzazione di sicurezza sono di competenza dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (art. 15, D.Lgs. n. 162/2007).

L’ANSF è, dunque, competente per il rilascio sia del certificato di sicurezza che dell’autorizzazione di sicurezza.

Ciò premesso, si tratta ora di individuare le competenze in capo a RFI S.p.a. in grado di impattare direttamente sui profili attinenti alla sicurezza ferroviaria206.

206 Sul tema delle competenze, e connesse responsabilità rilevanti sotto il profilo pubblicistico, del gestore dell’infrastruttura ferroviaria in materia di sicurezza cfr. C. INGRATOCI, L'accesso

all'infrastruttura ferroviaria e gli obblighi di servizio pubblico, cit., pag. 354 ss.; C. PODESTÀ, Le

disposizioni in materia di sicurezza della circolazione e la rete ferroviaria italiana, in E. FANARA (a cura di), Il trasporto ferroviario nell'Europa del 2000, cit., pag. 435; L. V. MOSCARINI,

Sul punto, il D.Lgs. n. 188/2003 precisa che detto ultimo soggetto “è responsabile del controllo della circolazione in sicurezza dei convogli, della manutenzione e del rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria, sul piano tecnico, commerciale e finanziario, assicurandone l'accessibilità, la funzionalità, nonché le informazioni; deve altresì assicurare la manutenzione e la pulizia degli spazi pubblici delle stazioni passeggeri” (art. 11).

In proposito appare utile richiamare alcune disposizioni previste dall’attuale atto concessorio stipulato tra RFI S.p.a. e (l’allora) Ministero dei Trasporti e della Navigazione, di cui al Decreto ministeriale n. 138T del 31 ottobre 2000.

Invero, in virtù di detto provvedimento, il gestore ha assunto l’impegno di garantire:

- la piena utilizzabilità e la costante manutenzione delle linee e delle infrastrutture ferroviarie;

- il mantenimento di adeguati livelli e standard di sicurezza, anche con riferimento ai nuovi sistemi di sicurezza sulle linee e sugli impianti (art. 3).

Ai fini di una maggiore comprensione circa l’ampiezza dei compiti attributi al gestore della rete in materia di sicurezza è possibile richiamare la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, del 20 marzo 2012, n. 1556207, la quale ha dettato alcuni principi attinenti ai profili oggetto di interesse.

Nel caso di specie, RFI S.p.a. aveva impartito alle imprese ferroviarie esercenti servizi di trasporto sulla rete nazionale una serie di disposizioni e di prescrizioni relative alla sicurezza della circolazione, nonché all’idoneità fisica del personale “impiegato in attività connesse alla sicurezza dell'esercizio ferroviario”.

La sentenza merita di essere ricordata per la precisazione, fornita dai giudici amministrativi, in merito ai compiti attributi ex lege al gestore dell’infrastruttura ferroviaria in materia di sicurezza ferroviaria.

La pronuncia chiarisce, infatti, che il gestore della rete è chiamato a “svolgere la propria attività e le proprie funzioni consentendo la circolazione dei treni in condizioni di sicurezza, emanando - in un clima di sopraggiunta liberalizzazione del servizio ferroviario - le prescrizioni e disposizioni del caso in rapporto ad ogni profilo attinente alle risorse sia umane (con chiaro riferimento anche ai relativi requisiti fisici) che materiali ed a tutte le imprese ferroviarie impegnanti la citata infrastruttura ferroviaria nazionale”.

Categorie dogmatiche e riparto di responsabilità nel trasporto ferroviario, in Diritto dei trasporti,

2005, pag. 817.

E’ chiaro, dunque, che il gestore dell’infrastruttura ferroviaria ha l’obbligo di assumere tutte le iniziative necessarie per garantire che la circolazione ferroviaria sia effettuata in sicurezza tra cui, come nel caso appena delineato, impartire apposite prescrizioni alle imprese ferroviarie ed al relativo personale dipendente.

1.3 L’ATTUALE ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE A PROPOSITO DELLA

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