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L E SENTENZE DEL 28 FEBBRAIO 2013 DELLA C ORTE DI G IUSTIZIA DELL 'U NIONE E UROPEA A PROPOSITO DELLE " FUNZIONI ESSENZIALI " DEL

C APITOLO 3 I L GESTORE DELL ' INFRASTRUTTURA FERROVIARIA

3.1.1 L E SENTENZE DEL 28 FEBBRAIO 2013 DELLA C ORTE DI G IUSTIZIA DELL 'U NIONE E UROPEA A PROPOSITO DELLE " FUNZIONI ESSENZIALI " DEL

GESTORE DELLA RETE IN AUSTRIA E GERMANIA.

A proposito delle modalità di attuazione del principio di separazione introdotto nell'ordinamento giuridico degli Stati membri ad opera della Direttiva 91/440/CEE, è possibile richiamare le sentenze pronunciate dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea il 28 febbraio 201337, con riferimento a due procedure di infrazione (dal contenuto pressoché identico) promosse dalla Commissione europea.

I Giudici comunitari sono stati chiamati a decidere in merito alla presunta violazione, da parte della Repubblica d'Austria e della Repubblica federale di Germania, dell'art. 6 della Direttiva 91/440/CEE, nella parte in cui impone(va) agli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie atte a garantire che "le funzioni essenziali che determinano l’accesso equo e non discriminatorio all’infrastruttura, elencate all’allegato II [della Direttiva medesima], siano

36 L'articolo 37, comma 1 della Direttiva 2012/34/UE prevede come "i gestori dell’infrastruttura

cooperino per consentire l’applicazione di sistemi efficienti di imposizione dei canoni e si associno per coordinare l’imposizione dei canoni o per imporre canoni per l’esercizio di servizi ferroviari su più di una rete infrastrutturale del sistema ferroviario all’interno dell’Unione. In particolare, i gestori dell’infrastruttura mirano a garantire una competitività ottimale dei servizi ferroviari internazionali e assicurano l’utilizzo efficace delle reti ferroviarie. A tal fine stabiliscono le procedure appropriate a norma della presente direttiva".

37 Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Prima Sezione, 28 febbraio 2013, causa C-555/10 Commissione europea/Repubblica d'Austria e Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Prima Sezione, 28 febbraio 2013, causa n. 556/10 Commissione europea/Repubblica federale di Germania. Cfr., altresì, il Comunicato stampa della Corte di Giustizia dell'Unione europea n. 20/13 del 28 febbraio 2013.

attribuite a enti o società che non prestano a loro volta servizi di trasporto ferroviario".

L'Allegato II della Direttiva 91/440/CEE racchiude(va) l'elenco delle sopracitate funzioni essenziali, le quali sono rappresentate da:

- decisioni relative alle licenze delle imprese ferroviarie;

- decisioni in merito all'assegnazione delle linee ferroviarie, ivi compresa la definizione e la valutazione della disponibilità, nonché l’assegnazione vera e propria di singole linee ferroviarie;

- decisioni relative all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria;

- attività di controllo sul rispetto degli obblighi di servizio pubblico previsti nella fornitura di taluni servizi.

Il punto nodale delle due controversie è rappresentato dalla circostanza che, sia in Austria che in Germania, le funzioni essenziali sono attribuite al soggetto gestore dell'infrastruttura di rete, il quale è integrato in una holding, alla quale appartiene anche l'impresa storica esercente servizi di trasporto38.

Secondo l'interpretazione seguita dalla Commissione, la Direttiva 91/440/CEE esigerebbe che il soggetto deputato allo svolgimento delle funzioni essenziali sia indipendente dalle imprese ferroviarie sotto i profili economico, giuridico, organizzativo e decisionale.

A causa dell'adozione del modello societario di holding, la Commissione ritiene che né l'Austria né la Germania hanno provveduto ad attuare le misure necessarie per garantire quella forma di indipendenza richiesta dalla normativa comunitaria al soggetto chiamato a fornire funzioni essenziali nel sistema ferroviario nazionale.

Con sentenze emanate il 28 febbraio 2013, la Prima Sezione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha provveduto ad illustrare la corretta lettura interpretativa della Direttiva 91/440/CEE.

La Corte, nel respingere entrambi i ricorsi presentati dalla Commissione, ha infatti precisato che "l’articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 91/440, richiede solo una separazione contabile tra le attività di trasporto fornite dalle imprese ferroviarie e le attività di gestione dell’infrastruttura ferroviaria", ricordando, altresì, come la normativa in parola richieda agli Stati membri di attuare il

38 La censura sollevata dalla Commissione europea attiene proprio al fatto che il principio di separazione enucleato nella Direttiva 91/440/CEE non sarebbe stato garantito dalla circostanza che, in Austria, "l’ÖBB-Infrastruktur è integrata, in quanto gestore dell’infrastruttura ferroviaria,

nell’impresa ÖBB-Holding che, in quanto holding, supervisiona anche imprese ferroviarie" e, in

Germania, "la DB Netz è integrata, in quanto gestore dell'infrastruttura ferroviaria, nell'impresa

principio di separazione "mediante divisioni organiche distinte nell’ambito di una medesima impresa, come avviene nell’ambito di una holding".

Il principio enucleato dai Giudici comunitari è, pertanto, quello secondo cui il soggetto gestore della rete "dispone, da una parte, di una personalità giuridica distinta da quella dell’(...)Holding e, dall’altra, di organi e di risorse proprie, diversi da quelli dell’(...)Holding" medesima.

La rilevanza delle pronunce giurisprudenziali del 28 febbraio 2013 merita di essere sottolineata almeno sotto un duplice profilo.

Da un lato, infatti, i Giudici comunitari hanno provveduto a fornire una corretta lettura interpretativa di un principio in grado di impattare direttamente sul livello di concorrenzialità del sistema ferroviario dei singoli Stati membri e, dall'altro lato, pur pronunciandosi con riferimento alla situazione esistente nell'ordinamento giuridico austriaco e tedesco, permette, comunque, di evidenziare una forte affinità relativamente alle modalità di funzionamento del mercato ferroviario italiano, laddove (come si avrà modo di vedere) il soggetto gestore dell'infrastruttura ferroviaria risulta essere verticalmente integrato nella holding che comprende anche la storica impresa ferroviaria esercente servizi di trasporto di merci e di passeggeri sul territorio nazionale.

Come precisato dalla Corte di Giustizia, la Direttiva 91/440/CEE consente agli Stati membri di attuare il principio di separazione tra attività di gestione della rete e di trasporto mediante "divisioni organiche distinte", il che pacificamente avviene nel caso in cui lo Stato membro decida di adottare il modello societario di holding. A giudizio della Corte, pertanto, l'integrazione del gestore e dell'impresa ferroviaria nella medesima capogruppo è una scelta idonea a garantire il soddisfacimento dei requisiti di separazione economica, giuridica, organizzativa e decisionale tra il soggetto deputato allo svolgimento di funzioni essenziali e le imprese di trasporto, in linea con quanto richiesto dalla Direttiva 91/440/CEE.

3.1.2 LA SENTENZA DEL 18 APRILE 2013 DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

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