C APITOLO 9 L A DISCIPLINA DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO ( CENNI ).
9.3 L E NOVITÀ CONTENUTE NEL Q UARTO PACCHETTO FERROVIARIO A PROPOSITO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO
Tra le proposte di regolamento contenute nel Quarto Pacchetto Ferroviario una è specificamente dedicata alla modifica delle disposizioni dettate dal Regolamento CE n. 1370/2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, contenuto nel Terzo Pacchetto Ferroviario.
Il contesto da cui muove tale ultima proposta è rappresentato da una serie di problematiche comuni agli Stati membri che possono essere così sintetizzate: in primis, una inefficienza dei servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia
188 Per completezza, occorre rilevare come nell'ambito dell'attività di segnalazione di cui al testo, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato abbia offerto l'occasione per una riflessione in ordine alla possibile configurazione del materiale rotabile quale "essential facility". Per un commento della letteratura straniera in linea con le considerazione dell'Antitrust nazionale v. G. FORNENGO - D. PERONE, The financing of rolling stock a condition for an effective competition on
"sia per qualità del servizio sia per operatività". A tale situazione di scarsa "efficienza operativa" del trasporto ferroviario rispetto alle altre modalità di trasferimento si riconnette, poi, "la necessaria iniezione di ingenti fondi pubblici (a prescindere dal finanziamento dell'infrastruttura), perché molte imprese ferroviarie operano in perdita".
Le Istituzioni comunitarie si interrogano, pertanto, sulle motivazioni di tale scarsità nella fornitura del servizio di trasporto di passeggeri e concludono rilevando, ancora una volta, la presenza di "una serie di ostacoli, connessi anzitutto all'accesso al mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri e all'assenza di pressione concorrenziale".
Dal momento, infatti, che il mercato nazionale è chiuso alle logiche competitive, in molti Stati membri "non soltanto (...) la crescita risulta inibita, ma (...) si creano [anche] disparità fra gli Stati membri che hanno aperto il mercato e quelli in cui ciò non è ancora avvenuto. La diversità delle impostazioni adottate dagli Stati membri circa l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia impedisce l'emergere di un autentico mercato interno dei servizi di trasporto passeggeri per ferrovia".
Oltre a ciò si rileva che "la stragrande maggioranza dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri non è comunque prestata su base commerciale, bensì nel quadro di contratti di servizio pubblico", con l'ulteriore constatazione che "all'aggiudicazione di tali contratti non si applicano norme comuni dell'UE": infatti, se alcuni Stati membri hanno introdotto il principio della "aggiudicazione mediante gara", in altri "vige l'aggiudicazione diretta". Appare, quindi, chiaro che "questo mosaico di regimi normativi nell'UE ostacola le imprese ferroviarie nella valorizzazione di tutte le potenzialità di esercizio dell'attività in un mercato interno".
In tale contesto si inserisce la proposta di Regolamento in esame189 che "contempla anche la concorrenza nei contratti di servizio pubblico e gli ostacoli che vi si frappongono, quali la disponibilità di materiale rotabile idoneo per i potenziali offerenti, l'accesso non discriminatorio ai sistemi informativi e i sistemi integrati di emissione di biglietti nei casi in cui vanno a vantaggio del passeggero".
Da un punto di vista strettamente operativo, la proposta di Regolamento in questione si pone il raggiungimento di due obiettivi: dettare "sia norme comuni in materia di aggiudicazione dei contratti di servizio pubblico nel trasporto di passeggeri per ferrovia sia misure di accompagnamento atte a migliorare l'esito delle procedure di gara".
Per quanto attiene allo strumento della gara, ai fini della successiva stipulazione di contratti di servizio pubblico, si sottolinea come la previsione della relativa obbligatorietà possa "intensificare la pressione concorrenziale sui mercati ferroviari nazionali al fine di aumentare la quantità e migliorare la qualità dei servizi di trasporto passeggeri", nonché "assicurare un'utilizzazione migliore del denaro speso per i servizi di trasporto pubblico".
Di seguito si riportano le specifiche proposte contenute nella bozza di Regolamento europeo:
- il principio generale è quello secondo cui i contratti di trasporto ferroviario sono aggiudicati mediante gara, posto che si prevede la preclusione, per le autorità competenti, circa "la possibilità di decidere, nel settore ferroviario, se aggiudicare un contratto di servizio pubblico direttamente o mediante gara"; - allo scopo di aumentare il livello di concorrenzialità nel settore, le autorità competenti potranno "aggiudicare a imprese ferroviarie diverse contratti di trasporto passeggeri per ferrovia che riguardano parti della stessa rete o un complesso di tragitti": in tale ultima ipotesi esse potranno decidere di limitare il numero di contratti che una stessa impresa ferroviaria potrà aggiudicarsi a seguito della gara;
- gli Stati membri sono chiamati ad assicurare "l'accesso effettivo e non discriminatorio a materiale rotabile ferroviario idoneo permette di superare un grande ostacolo all'effettiva concorrenza nei contratti di servizio pubblico". Con riferimento ai Paesi nei quali non esiste "un mercato funzionante di noleggio del materiale rotabile ferroviario", la proposta di Regolamento precisa che "spetta alle autorità competenti adottare le misure che assicurino l'accesso a tale materiale al fine di aprire il mercato" lasciando, tuttavia, alle stesse ampi margini di discrezionalità circa la modalità ritenuta più opportuna per raggiungere detto obiettivo, in considerazione della circostanza che "la situazione e le esigenze variano da un paese all'altro". Nella specie, il nuovo art. 5 bis, Reg. CE n. 1370/2007 prevede che l'autorità competente degli Stati membri possa:
- acquistare essa stessa il materiale rotabile necessario per l'esecuzione del contratto di servizio pubblico, al fine di metterlo a disposizione dell'operatore di servizio pubblico selezionato al prezzo di mercato ovvero nel quadro del contratto di servizio pubblico;
- prestare una garanzia per il finanziamento del materiale rotabile necessario per l'esecuzione del contratto di servizio pubblico, al prezzo di mercato ovvero nel quadro del contratto di servizio pubblico;
- impegnarsi, nel contratto di servizio pubblico, ad acquisire il materiale rotabile al prezzo di mercato alla scadenza del contratto.
In dette ultime due ipotesi, la proposta di Regolamento del 30 gennaio 2013 stabilisce che l'autorità competente "ha il diritto d'imporre all'operatore di servizio pubblico di cedere il materiale rotabile, alla scadenza del contratto di servizio pubblico, al nuovo operatore cui è aggiudicato l'appalto" e la "facoltà d'imporre al nuovo operatore di trasporto pubblico di acquisire detto materiale rotabile". Qualora il materiale rotabile sia ceduto ad un nuovo operatore di trasporto pubblico, l'autorità competente indica nei documenti di gara le "informazioni particolareggiate sul costo di manutenzione e sullo stato del materiale rotabile";
- di tutta rilevanza è, poi, la previsione che l'autorità competente metta a disposizione dei potenziali concorrenti partecipanti alla gara le informazioni "operative, tecniche e finanziarie sul trasporto di passeggeri oggetto di un contratto di servizio pubblico", e ciò per chiare finalità di trasparenza, consentendo di tal guisa ai partecipanti la presentazione di "un'offerta informata". Per le medesime ragioni, le autorità competenti debbono, poi, "indicare chiaramente nei documenti di gara se impongono agli operatori di servizio pubblico di rispettare determinati parametri o criteri sociali" (nuovo art. 4, reg. 1370/2007);
- in linea con le dichiarate finalità di trasparenza e pubblicità nella predisposizione delle gare si pone la previsione volta ad imporre alle autorità competenti di informare "della data d'inizio e della durata dei contratti di servizio pubblico nelle relazioni annuali sugli obblighi di servizio pubblico e negli avvisi di preinformazione relativi alle gare previste": si confida che ciò possa contribuire a migliorare la trasparenza dei contratti di servizio aggiudicati e la possibilità di procedere ad altre aggiudicazioni "e, quindi, si aiuteranno gli operatori di trasporto a prepararsi alle procedure di gara future" (cfr. nuovo art. 4, reg. 1370/2007);
- la proposta di Regolamento prevede, altresì, un regime transitorio di ampiezza tale da permettere agli Stati membri di disporre del tempo necessario al fine di prepararsi all'attuazione dei principi sopra enunciati. In particolare, il termine ultimo è previsto per il 3 dicembre 2019 (nuovo art. 8, reg. 1370/2007). Con riferimento, invece, ai contratti "aggiudicati direttamente tra il 1° gennaio 2013 e il 2 dicembre 2019" il legislatore ha previsto che gli stessi possano restare in vigore "fino alla data di scadenza. Tuttavia, essi non vanno in nessun caso oltre il 31 dicembre 2022" (cfr. nuovo art. 2 bis, reg. 1370/2007).