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Sempre in data 28 febbraio 2013, la Corte di Giustizia ha deciso un ulteriore procedimento di infrazione promosso dalla Commissione europea nei confronti del Regno di Spagna, sempre a proposito di taluni aspetti di incompatibilità ritenuti sussistenti tra la normativa spagnola e quella contenuta nelle Direttive 91/440/CEE e 2001/14/CE in merito alle funzioni spettanti al gestore dell'infrastruttura ferroviaria56.

In primo luogo, la Commissione censura che la normativa spagnola attribuisca al Ministero competente la funzione di determinare integralmente l'importo dei diritti da riscuotere alle imprese ferroviarie, laddove la normativa comunitaria richiede che detta funzione essenziale sia esercitata dal gestore della rete che, nel caso spagnolo, assolve alla sola funzione dell'incasso.

Strettamente connesso a tale aspetto è la violazione del principio di autonomia gestionale del gestore della rete posto che, secondo la Commissione, "affidando alle sole autorità ministeriali la fissazione dell'importo dei diritti, essa priverebbe suddetto gestore di uno strumento di gestione essenziale".

Secondo la Spagna, tuttavia, occorre operare una fondamentale distinzione: il gestore spagnolo, ADIF, si qualifica quale impresa pubblica che, "secondo la normativa nazionale, deve necessariamente dipendere da un ministero", con la conseguenza che essa non è legittimata "ad adottare norme di legge, spettando tale competenza al ministero dal quale essa dipende". Secondo la normativa spagnola, l'ADIF svolge "funzioni di controllo, di liquidazione e di fissazione del diritto dovuto in ciascun caso concreto, nonché la riscossione del medesimo". La conclusione cui giunge la Spagna è quella secondo cui l'ADIF determina e riscuote i diritti nel caso concreto, mentre il Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti provvede alla "determinazione in via generale dei diritti, fissando in definitiva l'ambito e il sistema di imposizione corrispondenti a tali diritti, nonché la determinazione dei sistemi di imposizione dei diritti di utilizzo dell'infrastruttura". In altri termini, in Spagna, il Ministero provvede ad elaborare i parametri di riferimento per la determinazione dei diritti, i quali sono successivamente applicati, caso per caso, dal gestore della rete.

56 Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Prima Sezione, 28 febbraio 2013, causa n. 483/10, Commissione Europea/Regno di Spagna. Cfr., altresì, il Comunicato stampa della Corte di Giustizia dell'Unione europea n. 20/13 del 28 febbraio 2013.

Contrariamente alla lettura interpretativa offerta dalla Spagna, i Giudici comunitari precisano che l'"articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2001/14 contiene solo l'espressione «determina i diritti», senza altre precisazioni e senza operare distinzioni tra diversi tipi o livelli di determinazione dei diritti".

A ciò deve aggiungersi il rilievo secondo cui è la medesima normativa comunitaria a distinguere le competenze spettanti agli Stati membri da quelle attribuite al gestore dell'infrastruttura ferroviaria in materia di imposizione dei diritti: difatti, i Giudici evidenziano che "spetta agli Stati membri stabilire un quadro per l'imposizione dei diritti mentre la determinazione del diritto e la sua riscossione spettano al gestore dell'infrastruttura".

Nell'accogliere il ricorso presentato dalla Commissione, la Corte sottolinea che la normativa spagnola risulta essere in violazione con il dettato comunitario e, in particolare, con il principio di "indipendenza di gestione del gestore dell'infrastruttura". Nel caso di specie, a causa delle funzioni attribuite al Ministero, il gestore ADIF non dispone "di un certo grado di flessibilità per la determinazione dell'importo dei diritti in modo da consentirgli di farne uso in quanto strumento di gestione", posto che l'attività da quest'ultimo esercitata appare essere limitata alla sola "fissazione del diritto concreto in ciascun caso particolare, applicando una formula fissata in precedenza mediante decreto ministeriale".

3.6.1 L'IMPORTANZA DELL'ADOZIONE DI "BEST PRATICES" DA PARTE DEL GESTORE DELLA RETE E DELLE IMPRESE FERROVIARIE ALL'INTERNO DEL SISTEMA DI IMPOSIZIONE DEI DIRITTI DI UTILIZZO DELL'INFRASTRUTTURA FERROVIARIA.

Un ulteriore profilo di censura sottolineato dalla Commissione attiene alla circostanza che la normativa spagnola non prevederebbe, all'interno del sistema di imposizione dei diritti di utilizzo della rete, un sistema di miglioramento delle prestazioni in grado di ridurre al minimo le perturbazioni e di migliorare le prestazioni della rete ferroviaria.

Secondo la Commissione, infatti, la normativa spagnola è carente di un sistema di prestazioni diretto a incentivare sia le imprese ferroviarie che il gestore dell'infrastruttura a migliorare le prestazioni della rete.

I Giudici comunitari, aderendo alle posizioni della Commissione, sottolineano che occorre introdurre effettivamente detto sistema di prestazioni all'interno delle regole di determinazione dei diritti, non essendo, pertanto, a tal fine sufficiente la previsione di mere sanzioni pecunarie che "reprimono talune infrazioni legate a

perturbazioni della rete dovute alle sole imprese ferroviarie e non al gestore dell'infrastruttura, come avviene in Spagna.

Nello stesso senso deve essere letta la norma che dispone di un "diritto di riserva" atto a legittimare il gestore della rete spagnola alla percezione dei diritti per capacità ferroviarie richieste ma successivamente non utilizzate: detta ultima disposizione presenta, secondo i Giudici, "una finalità più limitata di quella di incentivare a ridurre le perturbazioni e a migliorare le prestazioni della rete, vale a dire quella di usare in modo efficace le capacità".

3.6.2IL SOGGETTO COMPETENTE AI FINI DELL'ASSEGNAZIONE DELLA CAPACITÀ DI INFRASTRUTTURA FERROVIARIA.

Da ultimo, la Commissione rileva che la normativa spagnola si pone in contrasto con la Direttiva 2001/14/CE, nella parte in cui attribuisce al Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti la funzione di stabilire i criteri di priorità nell'assegnazione della capacità di infrastruttura ferroviaria per l'ipotesi in cui si verifichino "circostanze speciali o eccezionali" (es. saturazione della rete o accavallamento delle domande per un medesimo orario di servizio).

In particolare, il Ministero spagnolo avrebbe la possibilità di privilegiare differenti criteri di ripartizione delle linee ferroviarie, in relazione alle tipologie di servizi espletati su ciascuna linea, tenendo in particolare considerazione i "servizi di trasporto merci".

Secondo la Commissione ciò sarebbe in contrasto con la normativa comunitaria, la quale richiederebbe agli Stati membri di stabilire regole specifiche di ripartizione di capacità, con l'ulteriore precisazione che solo il gestore dell'infrastruttura può, in taluni casi, accordare la priorità a determinati servizi. Aderendo alle posizioni della Commissione, la Corte di Giustizia sottolinea la mancata aderenza della normativa spagnola ai principi comunitari, posto che le regole specifiche di ripartizione della capacità "non possono essere interpretate nel senso che conferiscono un potere di valutazione discrezionale al Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti per attribuire le capacità dell'infrastruttura": detta funzione spetta, in ogni caso, al gestore della rete, soggetto indipendente rispetto alle imprese di trasporto.

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