• Non ci sono risultati.

3. Prezzi eccessivi

3.1. Approccio pro-concorrenziale e pro-industriale nella definizione delle

Si evince a questo punto facilmente una prima contraddizione e differenziazione tra l’approccio concorrenziale classico (oggetto di

136

Per tale ragione, la circostanza che nessuno si sia lamentato delle tariffe praticate dal gestore storico è per la Commissione un fatto irrilevante che non prova l’equità delle stesse (v. lettera della Commissione europea inviata all’ANR slovena in data 25.11.2005, prot. SG-Greffe (2005) D/206371, caso SI/2005/0274).

137

V. lettera della Commissione europea all’ANR danese in data 2.12.2011, prot. SG-Greffe (2011) D/22038, caso DK/2011/1264, ove si legge che: “wholesale charges should normally be set at a level that gives operators the correct signals to invest and promote infrastructure based competition where it is feasible”.

implementazione antitrust) e quello regolamentare applicato in sede di imposizione dei remedies.

Il primo approccio, che trova riconoscimento legislativo in alcune disposizione nazionali ed europee138 e potremmo definire pro-concorrenziale, muove dal presupposto che un mercato idealmente concorrenziale realizza sempre un prezzo efficiente da un punto di vista economico. In quest’ottica, le misure di controllo dei prezzi sono finalizzate a promuovere la concorrenza “sostenibile” (ossia strutturale) e l’efficienza nel mercato dei servizi di telecomunicazione. Quindi gli obblighi tariffari sarebbero preordinati a conseguire le condizioni di massima efficienza e concorrenza in modo da massimizzare i vantaggi per gli utilizzatori. E le misure di controllo dei prezzi dovrebbero “simulare” gli effetti della pressione competitiva che si produrrebbero qualora sussistesse nella realtà una situazione di piena concorrenza.

Seguendo quest’ordine di idee, i prezzi determinati autoritativamente dovrebbero riflettere quelli che sarebbero spontaneamente praticati da un operatore che si trovasse ad operare in condizioni di piena efficienza139. In sede applicativa, si dovrebbe pertanto tendere a fissare le tariffe al livello più basso possibile.

Il secondo approccio, anch’esso riconosciuto in alcune disposizione nazionali e ed europee a seguito della novella normativa del 2009 e che potremmo definire pro-industriale, tende viceversa a valorizzare un’impostazione dinamica nella fissazione delle tariffe e guarda agli obiettivi di lungo periodo di infrastrutturazione cercando un punto di equilibrio tra esigenze e obiettivi tra loro

138

Cfr considerando 20, e artt. 1 e 13 Direttiva Quadro, nonché art. 50 CCE in cui si parla di concorrenza “sostenibile”. In termini anche Direttiva Quadro, art. 8 e art. 4 CCE, i quali parlano di condizioni di “massima efficienza e concorrenza”.

139

Ad esempio, nel caso dei servizi di accesso la “piena concorrenza” si realizzerebbe qualora fossero disponibili più di una rete di accesso, tutte con diffusione capillare. In questo caso un operatore di telecomunicazione avrebbe tutto l’interesse ad offrire ad altri operatori i servizi di accesso alle condizioni più economiche possibili, in modo da sottrarre “operatori-clienti” agli operatori che dispongono anch’essi di una rete di accesso. Per essere e mantenersi competitivo l’operatore dovrebbe massimizzare la propria efficienza, in modo da poter offrire i servizi di accesso a condizioni più convenienti.

connessi, diversi dal solo efficientamento, tra i quali, principalmente: (i) stimolare l’incumbent all’incremento della propria efficienza economica; (ii) dare al mercato i corretti segnali di make or buy, al fine di incentivare l’incumbent agli ulteriori investimenti e gli OLO all’infrastrutturazione, in relazione alla rete in rame (v. infra, par. 3.2); (iii) stimolare tutti gli operatori ad investire anche sulle reti di nuova generazione.

Tale impostazione, attualmente seguita dalle ANR e dall’AgCom in particolare (v. infra), muove dal presupposto che il solo utilizzo della rete del gestore storico non promuove l’innovazione ed è quindi opportuna una strategia regolamentare che, dopo aver consentito ai nuovi operatori di fidelizzare la propria clientela mediante l’imposizione di misure asimmetriche a loro vantaggio per un limitato periodo di tempo, li incentivi a investire progressivamente nella propria rete, così da diventare nel lungo periodo autosufficienti.

La stessa Direttiva Quadro afferma inequivocabilmente che “l’obbligo di concedere l’accesso imposto dalle autorità nazionali che, a breve termine, accresce il livello di concorrenza, non deve disincentivare i concorrenti dall’effettuare investimenti in risorse alternative che, a lungo termine, garantirebbero un livello di concorrenza più elevato” (considerando 20). Pertanto, oltre alla promozione della concorrenza, attribuisce alle ANR altri obiettivi, tra i quali figura anche la necessità di incoraggiare investimenti efficienti in materia di infrastrutture e promuovere l’innovazione (cfr. art. 8).

Inoltre, l’art. 13 CCE, recependo la Direttiva 140/09, impone espressamente all’AgCom di “promuove[re] la concorrenza basata sulle infrastrutture” e gli “investimenti efficienti e innovazione in infrastrutture nuove e avanzate”.

Da ultimo, medesimo concetto è ribadito con forza dalla Commissione europea nella Raccomandazione del settembre 2013 relativa agli obblighi di non discriminazione e alle metodologie di determinazione dei costi più adeguati per promuovere la concorrenza e migliorare il contesto per gli investimenti nei servizi

a banda larga 140. La Raccomandazione infatti mira ad assicurare agli operatori maggiori risorse da destinare agli investimenti e rendimenti più certi per il capitale investito nelle nuove infrastrutture di accesso. Secondo la Raccomandazione, ferma restando la parità di trattamento, tali obiettivi possono essere raggiunti mantenendo prezzi stabili e prevedibili per i servizi di accesso all’ingrosso alle infrastrutture in rame, nonché eliminando gli obblighi di orientamento al costo per gli analoghi servizi resi sulle infrastrutture in fibra mediante il modello di equivalence of input (“EoI”)141.

In quest’ottica, gli obblighi tariffari sono preordinati a conseguire le condizioni di massima efficienza e concorrenza compatibilmente con l’obiettivo di incentivare l’infrastrutturazione e dare al mercato i corretti segnali di investimento142. Ciò implica che in alcuni casi i controlli sui prezzi massimi del gestore dominante debbano essere attenuati onde evitare che gli OLO reputino conveniente fare affidamento sine die sui suoi servizi di rete e arrestino i propri investimenti infrastrutturali. Il risultato pratico, è che in sede di definizione delle tariffe non necessariamente è auspicabile il livello di prezzo più basso.