• Non ci sono risultati.

7. Profili storici: le tappe della liberalizzazione

7.2. Il framework comunitario del 2002

All’armonizzazione sul piano normativo, seguiva nel 2002, quantomeno nelle intenzioni delle istituzioni europee, l’armonizzazione sul piano applicativo, finalizzato a rendere più spiccatamente pro-concorrenziale l’intervento regolamentare. Il pacchetto di direttive del 2002 – n. 2002/77/CE (Direttiva “Concorrenza”); n. 2002/21/CE (Direttiva “Quadro”); n. 2002/19/CE (Direttiva “Accesso”); n. 2002/20/CE (Direttiva “Autorizzazioni”); n. 2002/21/CE (Direttiva “Servizio Universale”); n. 2002/58/CE (Direttiva “e-Privacy”) – nonché il Regolamento n. 2000/2887/CE (Regolamento “ULL”), dettano il nuovo framework normativo e riorganizzano l’assetto istituzionale del settore100.

99

Sul tema delle autorità amministrative indipendenti si è sviluppata una copiosa produzione di contributi dottrinali, si vedano, ex pluribus, F.BASSI, F.MERUSI (a cura di), Mercati e amministrazioni indipendenti, Milano, 1993; A. FRIGNANI, R. PARDOLESI, Diritto antitrust italiano. Commento alla legge 287/90, Roma, 1993; M. CLARICH, I.MARRONE, Concorrenza (Autorità garante della concorrenza e del mercato), in Enc. giur., vol. VII, 1995; M. D’ALBERTI, Autorità indipendenti, in Enc. giur., vol. IV, Roma, 1997; G. VESPERINI,G.NAPOLITANO (a cura di), Le autorità indipendenti: norma, procedimento e giudice, Viterbo, 1998; F. MERUSI, Democrazia e autorità indipendenti, Bologna, 2000; G. TESAURO, M. TODINO, Autorità garante della concorrenza e del mercato, in Enc. dir., 2002, 112 ss.

100

I contributi sugli aspetti giuridico-economici concernenti il richiamato nuovo quadro regolamentare sono numerosi. Si richiama la letteratura principale sul punto: L. RADICATI DI BROZOLO, Il nuovo quadro delle comunicazioni elettroniche, Convergenza, concorrenza, regolazione e asimmetria, in Mercato Concorrenza e Regole, n. 3, 2002, pag. 575; M.SIRAGUSA,S.CIULLO, Il nuovo quadro regolatorio delle comunicazioni e i rapporti con il diritto della concorrenza, ibidem, pag. 511 ss.; F. Bassan, Concorrenza e

Come chiarito dalla stessa Commissione101 , gli obiettivi principali perseguiti dalla riforma erano di (i) dotare i regolatori nazionali di uno strumentario applicativo quanto più compatibile possibile con i più avanzati strumenti tipici del diritto della concorrenza e in prospettiva, ridurre progressivamente i vincoli regolamentari in funzione dell’apertura alla concorrenza dei diversi mercati; (ii) adeguare l’ordinamento alle evoluzioni tecnologiche indotte dalla convergenza tra servizi (in primis, tra reti di telecomunicazione e televisioni)102; (iii) superare le divergenze interpretative esistenti a livello nazionale, in particolare le disarmonie dei regimi autorizzatori e le forme di controllo delle tariffe degli operatori storici, rendendo più omogenea, anche a livello istituzionale, la ripartizione delle competenze tra le varie istituzioni nazionali coinvolte nella regolazione.

Netta è anzitutto l’osmosi tra concorrenza e regolazione, con riferimento non solo alle finalità, ma soprattutto agli strumenti. Ecco allora la definizione a priori dei mercati rilevanti103 su cui l’autorità di settore avrebbe dovuto accertare regolazione nel diritto comunitario delle comunicazioni elettroniche, Torino, 2002; G. MORBIDELLI –F.DONATI (a cura di), Comunicazioni: verso il diritto della convergenza? Torino, 2003; E.PONTAROLLO,AOGLIETTI, Regole e regolatori nelle telecomunicazioni europee, Bologna, 2003; M. CLARICH, G.F. CARTEI (a cura di), Il codice delle comunicazioni elettroniche, Milano, 2004; R. PEREZ (a cura di), Il nuovo ordinamento delle comunicazioni elettroniche, Milano, 2004; G.DELLA CANANEA, Il nuovo governo delle comunicazioni elettroniche, Torino, 2005; G.MORBIDELLI,F. DONATI (a cura di), L’evoluzione del sistema delle comunicazioni tra diritto interno e diritto comunitario, Giappichelli, Torino, 2005; F. BRUNO, G. NAVA, Il nuovo ordinamento delle comunicazioni, Milano, 2006; F. DONATI, L’ordinamento amministrativo delle comunicazioni, Torino, 2007.

101

Cfr. Comunicazione della Commissione europea, Towards a new framework for electronic communications infrastructure and associated services. The 1999 Communications Review, 10.11.1999 (COM(1999)539 final). Si tratta del documento che ha gettato le basi per la II fase del diritto delle comunicazioni elettroniche.

102

Sulla tendenza verso una crescente convergenza tecnologica degli apparati, delle reti e dei servizi di comunicazione, P. Casette rileva che “l’innovazione e il conseguente fenomeno della c.d. «convergenza tecnologica» (che consente l’utilizzazione di uno stesso «mezzo» per diffondere una pluralità di servizi) ha rotto la corrispondenza tra mezzi e servizi che ha fino a pochi anni or sono rappresentato l’asse portante dell’impianto normativo della materia”. P.CASETTE, I diritti fondamentali, Giappichelli, Torino, 2002, p. 308.

103

Cfr. Raccomandazione n. 7174 del 9 ottobre 2014, relativa “relativa ai mercati rilevanti dei prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono

l’esistenza di una concorrenza sufficiente e idonea e, in caso negativo, adottare misure – anch’esse predefinite – per imporla. L’utilizzo a tal fine dell’armamentario proprio del diritto della concorrenza, con una sostanziale coincidenza della nozione di significativo potere di mercato, presupposto per l’adozione dei rimedi regolamentari, con quella antitrust di dominanza104.

Chiara anche la tendenza all’armonizzazione istituzionale e al superamento (almeno programmatico) delle differenze nazionali, con l’ accentuamento dei poteri di controllo e condizionamento della Commissione in sede di definizione dei mercati rilevanti e di applicazione dei remedies regolamentari (ai sensi dell’art. 7 Direttiva Quadro) e la creazione di nuovi strumenti partecipativi per assicurare al la più ampia trasparenza possibile e il superamento delle congenite asimmetrie informative del settore .

Da ultimo, non meno rilevante è l’attenzione a nuovi temi che lo sviluppo del mercato e la concorrenza avevano introdotto, dalla necessità di tutelare il cliente dalle pratiche commerciali scorrette degli operatori, a quella di superare l’ormai obsoleta distinzione tra telefonia, audiovisivo e internet e tra le diverse piattaforme trasmissive (reti fisse, mobili, via cavo, satellitari, ecc.), con la conseguente emersione del diritto delle comunicazioni elettroniche. Si è data così alle ANR la possibilità di disporre di un quadro normativo applicabile in modo orizzontale all’intero settore in una logica di neutralità tecnologica secondo cui gli stessi principi generali sarebbero stati applicati alle reti e ai servizi a prescindere dalle sottostanti tecnologie (e la cui violazione avrebbe comportato violazione del diritto comunitario da parte dei regolatori nazionali).105

essere oggetto di regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE” e le due precedenti del 2007 e 2003: (a) Raccomandazione n. 879 del 17 dicembre 2007 (b) Raccomandazione della Commissione europea n. 311 dell’11 febbraio 2003.

104

Su questi profili cfr. M. SIRAGUSA, M. D’OSTUNI, F. MARINI BALESTRA, I mercati rilevanti dei prodotto e servizi e la regolamentazione ex ante, in AA. VV., a cura di BASSAN, op. cit.

105

Si veda KAMECKE-KORBER, Technological neutrality in the EC regulatory framework for electronic communications: A good principle widely misunderstood, in European Competition Law Review, 2008, 5, pp. 330 ss.