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5. Individuazione, valutazione e neutralizzazione dei risch

5.3. Gestione del rischio

5.3.1. Articolazione di funzion

Un’adeguata articolazione di funzioni184, che si adatti alla natura e alle dimensioni

dell’impresa e alle caratteristiche dell’attività svolta, rappresenta un elemento fondamentale della gestione del rischio in tutti i modelli; essa rileva ai fini

179 Cfr. art. 30, comma 1, lett. c) d.lgs. 81/2008. 180 Cfr. art. 30, comma 1, lett. c) d.lgs. 81/2008. 181 Cfr. art. 30, comma 1, lett. f) e h) d.lgs. 81/2008. 182

Sul punto, v. A. MAZZERANGHI - R. ROSSETTI, La identificazione e gestione dei processi critici, cit., 36 ss; A. MAZZERANGHI, Peculiarità pratiche, cit., 173 ss. Per ulteriori approfondimenti, si rinvia a V. MASIA, Sorveglianza sanitaria, cit., 113 ss., che analizza il rapporto tra il protocollo sanitario previsto dall’art. 41 d.lgs. 81/2008 e l’attività di sorveglianza sanitaria richiesta dall’art. 30, c.1, lett. d) d.lgs. 81/2008.

183 V. Trib. Trani, sez. Molfetta, 11 gennaio 2010. Nel caso specifico, il sistema di gestione adottato dalla

società era diretto solo a prevenire gli infortuni dei propri dipendenti, o comunque di soggetti presenti nel proprio ambiente, e non prevedeva alcuna specifica procedura per assicurare il passaggio di informazioni sui rischi dei prodotti pericolosi nelle relazioni commerciali con società terze. Il giudice si è così espresso: “L’impianto del modello non considera che, allorquando non siano coinvolti soggetti dipendenti della [società] X, sia necessario adottare in ogni modo cautele e regole per evitare che dipendenti di altre società pericolose possano subire lesioni o perdere la vita per infrazioni commesse dai loro datori di lavoro nel movimentare, gestire o nel trattare mezzi di trasporto contenenti sostanze, anche se rimaste in via residuale gestite dalla stessa società di trasporto”. Per ulteriori approfondimenti, si rinvia a M. CARDIA, I modelli organizzativi, cit., 172 ss.

184 V. tra gli altri, A. MAZZERANGHI - R. ROSSETTI, La identificazione e gestione dei processi critici, cit., 37, dove gli autori affermano che senza articolazione di funzioni non c’è un modello

organizzativo, costituendo tale requisito la sua stessa essenza e la condizione necessaria del suo stesso funzionamento. Per ogni processo o attività associata a dei rischi, debbono essere definiti le responsabilità e i poteri. In caso contrario, l’intero modello diviene insostenibile. Cfr. P. SERRA, I modelli, cit., 2521.

dell’attribuzione di responsabilità e, per questo, deve essere caratterizzata dalla descrizione di ciascuna funzione e deve altresì rispettare i principi già enunciati, primo fra tutti il principio di segregazione delle funzioni.

Le responsabilità organizzative e gestionali vanno attribuite in modo chiaro ed univoco, avendo riguardo anche al profilo dell’opponibilità delle procure a terzi; talune funzioni possono essere delegate a un soggetto diverso da quello originariamente titolare, ma, in ogni caso, la delega deve essere utilizzata ai fini della realizzazione di una più efficace adempimento degli obblighi di legge, non per sottrarsi alle responsabilità trasferendole ad altri185.

L’art. 30 comma 3 d.lgs. 81/2008186 prevede espressamente l’articolazione di funzioni, richiedendo che ‹‹il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto

richiesto dalla natura e dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche dei poteri necessari per

la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio187››. In virtù di tale articolo,

l’adeguata articolazione di funzioni assume un ruolo preciso: è un dovere, una misura organizzativa cui l’ente non può sottrarsi, poiché senza di essa il datore di lavoro non è in grado di assolvere in modo soddisfacente gli obblighi in materia di sicurezza188. Il trasferimento di funzioni, diviene, così, uno strumento essenziale per la costruzione ed efficace attuazione di un modello idoneo alla prevenzione del reato di cui all’art. 25

septies, se il “garante primario”, attraverso le deleghe, assicura “nuclei di garanzia

funzionale” in prossimità delle fonti di rischio, dal momento che sussiste uno

185Cfr. CONFINDUSTRIA, Linee guida, cit., 38. In particolare, è opportuno che l’attribuzione delle

deleghe e dei poteri di firma: a) sia formalizzata in conformità alle disposizioni di legge applicabili; b) indichi con chiarezza i soggetti delegati, le competenze richieste ai destinatari della delega e i poteri rispettivamente assegnati; c) preveda limitazioni delle deleghe e dei poteri di spesa conferiti; d) preveda soluzioni dirette a consentire un controllo sull’esercizio dei poteri delegati; e) disponga l’applicazione di sanzioni in caso di violazioni dei poteri delegati; f) sia disposta in coerenza con il principio di segregazione; g) sia coerente con i regolamenti aziendali e con le altre disposizioni interne applicati dalla società. Sarebbe poi opportuno garantire la documentabilità del sistema di deleghe, al fine di rendere agevole una sua eventuale ricostruzione a posteriori.

186 Sul punto, v. anche M. CARDIA, I modelli organizzativi, cit., p. 174.

187 Secondo C. MANCINI, I modelli, cit., p 187, questa previsione dimostra, tra l’altro, che il legislatore

ritiene che non possa esistere un modello organizzativo efficace ed efficiente che non sia tarato sulla specifica realtà aziendale.

188

V. D. PULITANÒ, Sicurezza del lavoro: le novità di un decreto poco correttivo, in Dir. pen. proc., 2010, 1, 103, dove l’Autore sottolinea, inoltre, che si tratta di un dovere esplicitato dalla riforma del 2008, ma che già faceva parte dei contenuti essenziali del dovere di sicurezza, in quanto dovere di buona organizzazione. Cfr. P. SERRA, I modelli, cit., 2521.

strettissimo legame tra efficace attuazione del modello e effettività dei controlli sul rischio189.

Nella materia antinfortunistica questo tema è particolarmente rilevante ed infatti il TUS delinea un preciso sistema di deleghe; ai fini dell’effettivo ed appropriato esercizio delle funzioni designate nel protocollo è sicuramente possibile ricorrere all’istituto della delega di funzioni, nel rispetto dei limiti e dei requisiti previsti dagli articoli 16 e 17 d.lgs. 81/ 2008190.

Particolare attenzione va riservata alle figure specifiche operanti nel settore sicurezza, ovvero il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico Competente e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, gli addetti primo soccorso e l’addetto alle emergenze in caso d’incendio. Devono essere esplicitati i compiti della direzione aziendale, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori, dell’RSPP, del medico competente e di tutti gli altri soggetti di cui il d.lgs. 81/2008 individua competenze e connesse responsabilità; inoltre, i compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e degli eventuali addetti allo stesso servizio, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, degli addetti alla gestione delle emergenze e del medico competente devono essere documentati191.

189

V. N. PISANI, Profili penalistici, cit. 835.

190 Si riporta qui il testo degli articoli. Art. 16 d.lgs.81/2008: ‹‹1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni: a) che essa risulti da atto scritto recante data certa; b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

3. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L’obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4.

3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate››.

Art. 17 d.lgs. 81/2008: ‹‹Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti

i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 2819; b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi››.

191 V. CONFINDUSTRIA, Linee guida, cit., 40. Sul punto v. anche F. LEDDA – P. GHINI, Gestione del rischio, cit., 197 s, secondo i quali, in ogni caso, il proliferare di soggetti/preposti responsabili non è di

In sintesi, prima occorre definire la gerarchia, poi devono essere definiti i compiti dei vari soggetti. Infine, bisogna verificare che tali soggetti siano effettivamente idonei alla mansione192.

192 Tuttavia, nella prassi, frequentemente sorgono delle difficoltà, in quanto non sempre la gerarchia è ben

definita, a causa dell’esistenza di rapporti trasversali che prevalgono su quelli gerarchici; inoltre, spesso, i soggetti destinatari delle responsabilità sono restii ad accettarle, e, in ogni caso, non hanno sempre le competenze e le capacità richieste dal ruolo che gli viene attribuito. Sul punto, cfr. A. MAZZERANGHI - R. ROSSETTI, La identificazione e gestione dei processi critici, cit., 174 s.