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Rete di controllo e verifica dell’idoneità e dell’efficacia del modello

5. Individuazione, valutazione e neutralizzazione dei risch

5.3. Gestione del rischio

5.3.2. Rete di controllo e verifica dell’idoneità e dell’efficacia del modello

Nell’ambito della prevenzione di comportamenti colposi omissivi, il controllo ha un ruolo fondamentale: l’assicurazione della sicurezza implica necessariamente un surplus di monitoraggio nell’area a rischio-reato193.

Nell’ambito del modello un sistema di controllo è, innanzitutto, previsto dal d.lgs. 23l/2001, tanto dall’art. 6, comma 1 lett. b), che prevede l’istituzione di un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo cui affidare ‹‹il compito di vigilare sul

funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento››, quanto

dall’art. 7, comma 4, lett. a), che richiede ai fini dell’efficace attuazione del modello ‹‹una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte

significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività››.

A queste previsioni, si aggiunge l’articolo 30, che richiede la creazione di un’efficace rete di controllo, sia mediante un’‹‹attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle

procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori›› e

‹‹periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate››, previste dal comma 1, rispettivamente alle lettere f) e h), sia mediante ‹‹un idoneo

sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate››, previsto dal comma 4, dove

si specifica anche che ‹‹il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo

devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico››194.

Inoltre, un sistema di controllo finalizzato al rispetto delle misure antinfortunistiche è imposto anche al datore di lavoro- persona fisica, sul quale gravano non solo obblighi

193

V. M. N. MASULLO, Colpa penale e precauzione, cit., 293.

194 Si richiama anche l’art. 16 comma 3 d.lgs. 81/2008. In forza di tale articolo, il controllo dovrà

estendersi anche alla verifica del corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. Sul punto, cfr. R. LOTTINI, I modelli, cit., 181

relativi all’allestimento delle misure di sicurezza, ma anche al controllo, diretto o per interposta persona, della loro effettiva applicazione, nonché del loro aggiornamento195. Occorre allora comprendere quale sia il rapporto tra il sistema di controllo individuato dal d.lgs. 231/2001, quello specificatamente richiesto dall’art. 30 d.lgs. 81/2008 e infine quello previsto dalla normativa antinfortunistica196. A questo proposito, c’è chi ha ravvisato nel controllo disciplinato dall’art. 30 d.lgs. 81/2008 una peculiarità tale da differenziarlo da quello previsto dal d.lgs. 231/2001 e dalla disciplina di settore, con la conseguenza che si dovrebbero riconoscere tre differenti livelli di controllo197. Quest’ultimo punto, tuttavia, non è unanimemente condiviso in dottrina, in quanto c’è chi, invece, sembra propendere per il riconoscimento di due sistemi di controllo.

Tale tesi, che è quella maggiormente condivisibile, affonda le sue radici nello stesso articolo 30, all’interno del quale si può distinguere la vigilanza prevista dal comma 1, lett. f) e h), che attiene alle disposizioni in materia antinfortunistica, dal controllo richiesto dal comma 4, che richiama quanto previsto dal d.lgs. 231/2001198. Esiste, quindi, un primo sistema di vigilanza, garantito dagli strumenti apprestati dalla normativa antinfortunistica, che fa capo al datore di lavoro- persona fisica e che prevede il coinvolgimento di soggetti individuati, cui vengono assegnati specifici compiti: il modello ex art. 30 deve assicurarne l’effettiva adozione e attuazione, come richiesto dal comma 1199. In particolare, questo primo sistema si compone di due momenti: uno “continuo”200, in linea con la previsione di cui all’art. 30 comma 1 lett. f), e uno

195 Simili obblighi erano già previsti in passato dal d.lgs. 626/1994. Per approfondimenti sul punto v. R.

LOTTINI, I modelli, cit., 181 s. V. anche N. PISANI, Profili penalistici, cit. 835.

196 Sul punto, v. considerazioni di R. LOTTINI, I modelli, cit., 182 ss.

197 In questo senso, v. T.E. ROMOLOTTI, Organismo di Vigilanza 231 e sicurezza sul lavoro: un problema strutturale, in Resp. amm. soc. enti, 2008, 4, 89.

198

In questo senso, R. LOTTINI, I modelli, cit., 182 s. Della stessa posizione, R. SALONIA - C. PETRUCCI -S. TADDEI, Responsabilità amministrativa degli enti, in Dir. prat. lav., 2008, 42, 2408; F. LEDDA – P. GHINI, Gestione del rischio, cit., 199 s. Cfr. M. CARDIA, I modelli organizzativi, cit.,175. V. anche CONFINDUSTRIA, Linee guida, cit., 36, dove si prevede un doppio sistema di monitoraggio (fermo restando che si prevede anche un terzo livello di controllo, effettuato dall’Internal Audit, per le organizzazioni più strutturate e di dimensioni medio-grandi).

199 V. CONFINDUSTRIA, Linee guida, cit., 36, dove si prevede che il primo livello di controllo è

costituito da “controlli di linea”, interni agli stessi processi operativi e svolti generalmente dalle risorse interne della struttura sia da parte dell'operatore del processo, in forma di autocontrollo, sia da parte del preposto/dirigente, sebbene per gli aspetti specialistici sia ammesso il ricorso ad altre risorse interne o esterne all’azienda. Sul punto, v. anche F. LEDDA – P. GHINI, Gestione del rischio, cit., 199 s.

200 V. S. PESCI, La funzione esimente, cit., 899, che rileva come in materia antinfortunistica la

giurisprudenza abbia sovente fatto riferimento al concetto di “sorveglianza continua”, senza che quest’espressione, tuttavia, sia stata connotata da un effettivo valore esplicativo e valutativo. V., tra le altre, Cass. pen., sez. V, 23 ottobre 2008, n. 398888, in www.dirittoegiustizia.it, dove si è volte ribadita la necessità di un controllo da parte del datore di lavoro, che, “quale responsabile della sicurezza del lavoro,

“periodico”, in ossequio all’art. 30 comma 1 lett. h)201. Le lettere f) e h) si riferiscono, dunque, a due attività diverse: se la prima impone un controllo operativo sull’effettiva applicazione da parte dei lavoratori delle procedure disposte dai vertici aziendali, la seconda, invece, richiede la verifica della concreta idoneità di tali procedure a raggiungere gli obiettivi di sicurezza; ciò questo implica, chiaramente, che sono diversi anche i soggetti che devono svolgere tali attività, e cioè i preposti nel primo caso, il datore di lavoro e i suoi dirigenti nel secondo202. Esiste poi un secondo sistema di controllo203, descritto dal comma 4 dell’art. 30, che fa capo all’Organismo di Vigilanza, pur non espressamente menzionato, e che persegue le finalità indicate nel d.lgs. 231/2001204. Tale sistema svolge una doppia funzione, poiché, da un lato, deve vigilare sul corretto funzionamento del primo livello di controllo, dall’altro, deve anche verificare direttamente l’adeguatezza delle cautele ai fini della prevenzione del rischio- reato205. Secondo le Linee Guida di Confindustria, è necessario un sistema di monitoraggio sistemico e pianificato delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione realizzate dall'azienda, che si sviluppi attraverso la programmazione temporale delle verifiche, l’attribuzione di compiti e di responsabilità esecutive, la descrizione delle metodologie da seguire e infine le modalità di segnalazione delle eventuali situazioni difformi206.

Per poter effettivamente realizzare il doppio sistema di controllo appena descritto è indispensabile garantire un doppio canale di informazioni: il primo che prevede deve operare un controllo continuo e pressante per imporre che i lavoratori rispettino la normativa e sfuggano alla tentazione, sempre presente, di sottrarvisi instaurando prassi di lavoro non corrette”.

201 Cfr. R. LOTTINI, I modelli, cit., 183 s.; M. CARDIA, I modelli organizzativi, cit., 175. Sul punto, v.

anche P. SERRA, I modelli, cit., 2526 s.

202 V. A. ANDREANI, I modelli di organizzazione e gestione, cit., 475.

In particolare, figure di riferimento sono: il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), il Medico Competente (MC), ove previsto, e, se presenti, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), gli addetti primo soccorso e l’addetto alle emergenze in caso d’incendio. V. CONFINDUSTRIA, Linee guida, cit., 36, 43 s. Sul punto, v. anche F. LEDDA – P. GHINI, Gestione del rischio, cit., 199 s.

203 Sul punto, v. S. PESCI, La funzione esimente, cit., 899, che lo definisce controllo di “secondo grado”. 204 V. M. CARDIA, I modelli organizzativi, cit., 175. Cfr. R. LOTTINI, I modelli, cit., 183, il quale

sottolinea che la previsione dell’art. 30 comma 4 d.lgs. 81/2008 manifesta la volontà del legislatore che il sistema di controllo previsto dal d.lgs. 231/2001 operi anche con riguardo alle fattispecie di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime commessi con violazione delle norme in materia antinfortunistica.

205 Cfr. R. LOTTINI, I modelli, cit., 183 s.

206 V. CONFINDUSTRIA, Linee guida, cit., 43 s, dove si specifica anche che il secondo livello di

controllo è svolto da strutture tecniche aziendali competenti in materia e indipendenti da quelle del 1° livello, nonché dal settore di lavoro sottoposto a verifica. V. anche F. LEDDA – P. GHINI, Gestione del

rischio, cit., 199 s. Sul punto, v. anche T.E. ROMOLOTTI, Organismo di Vigilanza 231, cit., 89, il quale

l’interazione del datore di lavoro, del Responsabile del Servizio Prevenzione Protezione e del Rappresentante dei lavoratori con l’Organismo di Vigilanza; il secondo che intercorre tra Organismo di Vigilanza e tutti i soggetti che operano nell’organizzazione aziendale che siano tenuti a segnalare all’OdV tutte le eventuali problematiche relative al sistema sicurezza207. Sarà, pertanto, necessario anche un adeguato sistema di

reporting, che può essere realizzato attraverso la redazione di verbali, atto a

documentare l’effettuazione e gli esiti dei controlli208.

207 Cfr. R. LOTTINI, I modelli, cit., 184; M. CARDIA, I modelli organizzativi, cit., 175. V. anche V.

MASIA, Infortuni sul lavoro, cit., 116; P. ALDOVRANDI, La responsabilità amministrativa degli enti, cit., 575.

208 V. anche CONFINDUSTRIA, Linee guida, cit., 43 s. Sul punto, v. anche F. LEDDA – P. GHINI, Gestione del rischio, cit., 199 s.

5.3.3. La coesistenza di due sistemi di controllo finalizzati alla prevenzione