• Non ci sono risultati.

Le Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 e il British Standard

Capitolo Terzo

PROFILI INNOVATIVI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO FINALIZZATO ALLA PREVENZIONE DEI REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL

3. Art 30 comma 5 d.lgs 81/2008: la presunzione di conformità e i sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro

3.1. Le Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 e il British Standard

OHSAS 18001:2007

I sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro nascono nel contesto della proliferazione di quella normativa europea (c.d. direttive sociali) che aspirava a imporre un’organizzazione sistemica della tutela della salute e sicurezza sul lavoro21. Ai nostri fini, rilevano in particolare i sistemi di gestione elaborati in conformità alle Linee guida UNI-INAIL e alla normativa internazionale OHSAS 18001:2007 del British Standard

Institution.

Il documento italiano é stato elaborato da UNI e INAIL con la collaborazione di un gruppo di lavoro di cui facevano parte rappresentanti dell’ISPESL e di tutti principali sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro. Esso non ha valore di norma né può costituire una specifica tecnica per la certificazione da parte di terzi: si tratta, infatti, di un documento redatto su base volontaria, come enfatizzato nello stesse premesse del

20

Cfr. F. GIUNTA, I modelli di organizzazione, cit., 15 s. Nello stesso senso, v. M.N. MASULLO, Colpa

penale e precauzione, cit., 2611.

21 Per un’interessante excursus storico, si rinvia a A. ANDREANI, I modelli di organizzazione e gestione,

SGSL; in ciò le Linee guida UNI-INAIL si differenziano dal BS OHSAS 18001:200722. Il principio della volontarietà implica, infatti, che la politica di gestione della sicurezza rimane nell’ambito delle attribuzioni e responsabilità esclusive dell’imprenditore e che il controllo esterno da parte delle Autorità competenti può avere ad oggetto solo le norme cogenti23. Tale strumento è, dunque, volto a incentivare la “bontà organizzativa”, che si intende realizzare attraverso una integrazione di tutte le attività aziendali.

Il documento del British Standard Institution, la cui sigla OHSAS significa “Occupational Health and Safety Assessment Series”, si definisce norma e non specifica tecnica: esso fissa i requisiti che un Sistema di gestione a tutela della Salute e della Sicurezza dei lavoratori deve possedere e il rispetto di tali standard internazionali è funzionale al rilascio di una certificazione di conformità24. In particolare, il documento si concentra sulla gestione e riduzione progressiva dei rischi per la salute e per la sicurezza dei lavoratori, prevedendo, tra l’altro, un sistema di gestione integrato con il sistema di gestione ambientale25.

In entrambi i documenti tecnici si impone un sistema che non mira solo a garantire il rispetto delle norme cogenti, ma altresì a promuovere un continuo adeguamento e aggiornamento del sistema stesso. L’adozione di questi sistemi costituisce una precisa politica adottata dal vertice aziendale, della quale vengono informati non solo tutti i soggetti che compongono l’azienda, ma, in generale, tutte la parti interessate, come ad esempio clienti e fornitori; una tale politica impone chiaramente anche una pianificazione con precisi obiettivi. Alla pianificazione deve seguire un’efficace attuazione: il primo passo in questo senso è costituito dalla precisa assegnazione di ruoli e funzioni, con l’individuazione anche di quelle funzioni che devono presidiare, e quindi garantire, la corretta attuazione del sistema; a ciò si aggiunge un’adeguata formazione e informazione degli operatori e la documentazione di tutte le attività. É altresì indispensabile il controllo operativo, cioè il controllo associato ai pericoli, necessario per la gestione dei rischi e delle emergenze; sono per questo previste attività di verifica e monitoraggio, che si realizzano con la predisposizione di una serie di audit interni.

22 Più diffusamente, v. A. ANDREANI, I modelli di organizzazione e gestione, cit., 484 s. 23 Sul principio di volontarietà, v. P. MASCIOCCHI, Sicurezza del lavoro, cit., 703.

24 In Italia tale processo di certificazione è svolto da Sincert, un soggetto di rilevanza pubblica che opera

sulla base di un monitoraggio costante del SGSL oggetto di valutazione. Per ulteriori approfondimenti sul meccanismo di certificazione, si rinvia a A. ANDREANI, I modelli di organizzazione e gestione, cit., 490 ss.

Tutte le attività messe in luce in fase di “Check” sono poi riesaminate dalla direzione, che utilizza i dati ricevuti per elaborare le azioni da intraprendere al fine di un miglioramento continuo del sistema26.

Bisogna, comunque, sempre tenere presente che l’obiettivo finale di questi sistemi di gestione è quello di ridurre i costi complessivi della salute e della sicurezza sul lavoro minimizzando i rischi, nonché quello di aumentare, attraverso il miglioramento del livello di salute e sicurezza, l’efficienza e le prestazioni dell’impresa e migliorare l’immagine interna ed esterna dell’organizzazione27; ciò è sottolineato anche dalle Linee guida di Confindustria, le quali precisano che i sistemi di certificazione hanno la funzione di migliorare l’immagine e la visibilità delle imprese che li adottano, consolidando il consenso che esse riscuotono sul mercato presso investitori e clienti. Tale funzione è intrinsecamente diversa da quella dei modelli di organizzazione e gestione, i quali, invece, mirano a prevenire la commissione dei reati nell’ambito dell’attività dell’ente, o comunque a far esonerare l’ente da ogni responsabilità per i casi in cui, nonostante l’adozione e l’efficace attuazione dei modelli, tali reati si siano comunque verificati28. Inoltre, mentre l’art. 30 d.lgs. 81/2008 pone degli obiettivi da perseguire, che devono tradursi in processi e procedure applicative, i documenti tecnici in questione piuttosto individuano processi da implementare, rimettendo la determinazione degli obiettivi alla discrezionalità dell’imprenditore29.

26 Per ulteriori approfondimenti, si rinvia a A. ANDREANI, I modelli di organizzazione e gestione, cit.,

484 ss. Cfr. anche P. MASCIOCCHI, Sicurezza del lavoro, cit., 705 ss.

27 V. T. GUERINI, Il ruolo del modello, cit., 105.

28 Cfr. CONFINDUSTRIA, Linee guida, cit., 32. A proposito della diversità di funzioni del modello

organizzativo ex art. 30 d.lgs. 81/2008 e i documenti tecnici in questione, si rinvia a C. PIERGALLINI,

Paradigmatica dell’autocontrollo penale (dalla funzione alla struttura del “MODELLO ORGANIZZATIVO” ex d.lgs. 231/2001), Relazione tenuta all’Incontro di studi organizzato dal CSM sul

tema “Le tipologie di colpa penale tra teoria e prassi”, Roma, 28-30 Marzo 2011, 2104, dove l’autore si mostra scettico sulla possibilità di poter ricavare una presunzione di conformità, in quanto “basta scorrere tali documenti per comprendere che si è al cospetto di sistemi che delineano la struttura dell’organizzazione aziendale (sul versante degli apparati e dei flussi informativi), in vista dell’implementazione di una “concezione sistemica” della politica della sicurezza sul lavoro”.