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6. Organismo di Vigilanza

6.2. Compiti e responsabilità

I compiti dell’Organismo seguono tre direttrici principali ed è indispensabile che tutte le attività vengano svolte nel rispetto del principio della continuità di azione, affinché il Modello possa risultare efficace; affinché ciò avvenga, è necessario che l’organo dirigente approvi una dotazione adeguata di risorse finanziarie, di cui l’OdV possa disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti237.

Innanzitutto, l’Organismo di vigilanza deve essere dotato di tutti i poteri necessari per assicurare una puntuale verifica dell’efficacia del Modello organizzativo rispetto alla prevenzione dei reati, vigilando sul rispetto dei protocolli e rilevando eventuali non- conformità che risultino dall’analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni cui sono tenuti i responsabili delle varie funzioni238.

I compiti dell’organismo, tuttavia, si espletano anche in un’ottica propulsiva ai fini del miglioramento del modello, poiché l’OdV è tenuto a formulare le proposte per gli eventuali aggiornamenti e adeguamenti del Modello che possano risultare necessari a causa di gravi violazioni del modello o per incisive modifiche all’assetto interno dell’ente o alle sue attività o ancora a seguito di modifiche normative239.

Infine, spetta all’Organismo di Vigilanza segnalare all’organo dirigente le accertate violazioni del Modello240.

È, dunque, essenziale la costruzione di un adeguato sistema di reporting: per questo, è previsto un obbligo di informazione all’Organismo di Vigilanza, che deve riguardare sia le risultanze periodiche dell’attività di controllo sia le anomalie o atipicità riscontrate della sicurezza e le possibili ripercussioni sulle funzioni dell’OdV, v. T.E. ROMOLOTTI, Organismo di

Vigilanza 231, cit., 88. 237

Sul punto, v. CONFINDUSTRIA, Linee guida, cit., 60 s., dove si suggerisce anche il requisito della continuità di azione, negli organismi plurisoggettivi, possa essere garantito attraverso diverse soluzioni, quali, ad esempio, la presenza di componenti interni che possano offrire un contributo assiduo oppure, nelle ipotesi in cui si opta per la nomina di membri esclusivamente esterni, la costituzione di una segreteria tecnica anche interfunzionale, in grado di coordinare l’attività dell’Organismo di vigilanza e di assicurare la costante individuazione di una struttura di riferimento nella società. Sulla necessità di un congruo budget, v. anche R. IACOMETTI – A. MAZZERANGHI, La capacità esimente, cit., 278.

238 Cfr. CONFINDUSTRIA, Linee guida, cit., 56, 60 s.

239 Sul punto, v. CONFINDUSTRIA, Linee guida, cit., 56, 60 s., ove si specifica che tale compito si

realizza, da un lato, attraverso proposte e suggerimenti di adeguamento del modello, rivolti agli organi o funzioni aziendali in grado di dare loro concreta attuazione, dall’altro, attraverso il c.d. follow-up, ovvero la verifica dell’attuazione e dell’effettiva funzionalità delle soluzioni proposte. Per completezza di trattazione, si aggiunge che non si esclude che possano essere forniti anche pareri sulla costruzione del Modello, affinché questo non risulti debole o lacunoso sin dalla sua elaborazione, e si ritiene che eventuali consulenze non intacchino l’indipendenza e l’obiettività di giudizio dell’OdV.

nell’ambito delle informazioni disponibili241. L’OdV deve, altresì, ricevere copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e, in particolare, comunicazioni relative non solo agli eventuali infortuni, ma anche alle violazioni antinfortunistiche cui non sono seguiti eventi pregiudizievoli; in questo modo, il flusso informativo consente l’attivazione di un audit interno finalizzato a rimuovere le eventuali inosservanze delle procedure cautelari. Così, il Modello rafforza, pur senza ampliarla, l’area della prevenzione antinfortunistica242.

Sempre nell’ambito del sistema di reporting, si può altresì prevedere la predisposizione di relazioni informative, riguardanti le attività svolte dall’OdV e il loro esito, destinate all’organo dirigente e trasmesse anche al Collegio Sindacale; inoltre, può essere auspicabile prevedere la documentazione degli incontri con gli organi societari cui l’Organismo di Vigilanza riferisce243.

In generale, all’OdV spettano compiti di controllo sul funzionamento del modello e non anche in ordine non alla realizzazione dei reati: l’Organismo di Vigilanza è privo di poteri impeditivi, in quanto esso non potrebbe neanche semplicemente modificare di propria iniziativa i modelli esistenti244.

Alla luce del dovere di vigilanza che grava sull’organismo e dell’impossibilità per l’ente di beneficiare dell’esonero dalla responsabilità nel caso in cui tale vigilanza sia stata omessa, si potrebbe ritenere che in caso di mancato esercizio del potere di vigilanza e controllo l’Organismo di vigilanza possa essere punito a titolo di concorso omissivo nei reati commessi dall’ente in virtù dell’art. 40, comma 2 c.p.. Tuttavia, la risposta deve necessariamente essere negativa, perché la responsabilità penale che deriva dall’ art. 40, comma 2 c.p. sussiste solo quando il destinatario è posto nella posizione di garante del bene giuridico protetto e tale posizione non si configura in capo all’OdV, che, appunto, non è titolare di alcun potere impeditivo.

241

Sull’obbligo di informazione, v. R. IACOMETTI – A. MAZZERANGHI, La capacità esimente, cit. 278 s.

242 V. F. GIUNTA, I modelli di organizzazione, cit., 16.

243 V. CONFINDUSTRIA, Linee guida, cit., 60 ss., dove si sottolinea che è opportuno che l’OdV formuli

un regolamento delle proprie attività; non è, invece, consigliabile che tale regolamento sia redatto e approvato da organi societari diversi dall’OdV, in quanto ciò potrebbe metterne in dubbio l’indipendenza. Sul punto, v. anche V. MASIA, Servizio Prevenzione Protezione (SPP) e Organismo di Vigilanza (OdV), cit., 106 s. Sul contenuto del regolamento, v. R. IACOMETTI - A. MAZZERANGHI, La capacità

esimente, cit., 278.

244 Cfr. CONFINDUSTRIA, Linee guida, cit., 70 s. V. anche C. PIERGALLINI, La struttura, cit., 168 ss.

V. anche V. MASIA, Infortuni sul lavoro e responsabilità d’impresa, cit., 116, il quale sottolinea che al più le manchevolezze dell’OdV possono dar luogo a responsabilità disciplinare, civile o amministrativa.

Tale situazione non muta con riferimento ai delitti colposi realizzati con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, dove l’Organismo di vigilanza non acquisisce alcun potere ulteriore di controllo: ciò trova conferma nel fatto che il TUS non prevede l’attribuzione di alcuna qualifica soggettiva “propria” all’OdV, né tantomeno prevede espressamente un obbligo giuridico di impedimento in capo all’organismo245.

245 Cfr. CONFINDUSTRIA, Linee guida, cit., 70 s. V. anche G. MARRA, Modelli, cit., 497, secondo il

quale, tra l’altro, neanche la previsione di cui all’art. 16 comma 3 d.lgs. 81/2008 altererebbe il quadro qui esposto. Si rinvia anche alle considerazioni di V. MASIA, Servizio Prevenzione Protezione (SPP) e

Organismo di Vigilanza (OdV), cit., 110 ss., che fa riferimento alla prassi giurisprudenziale che di fatto

riconosce in capo al RSPP una posizione di garanzia, pur negata a livello teorico dalla dottrina. A fronte di tale prassi potrebbe profilarsi il rischio che una tale posizione venga rinvenuta anche in capo all’OdV, sebbene sia difficile individuare i quali poteri impeditivi di cui l’OdV possa essere riconosciuto titolare. Sul punto, v. anche G. DE SANTIS, Effetti penalistici del “correttivo”, cit., 714 s. Tuttavia, v. E. PINTUCCI, RSPP nell’Organismo di Vigilanza, cit., 323 ss., che segnala un’importante cambiamento di orientamento nella giurisprudenza. V. Cassazione Penale, sez. IV, 20 maggio 2013, n. 21628.