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Capitolo Terzo

PROFILI INNOVATIVI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO FINALIZZATO ALLA PREVENZIONE DEI REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL

4. Organismi paritetici e asseverazione

Affine alla tematica fin qui trattata è la prevista possibilità di asseverazione del modello da parte degli organismi paritetici. É l’art. 51 comma 3 bis d.lgs. 81/2008 ad attribuire a tali organismi questa funzione: ‹‹gli organismi paritetici svolgono o promuovono

attività di formazione, anche attraverso l’impiego dei fondi interprofessionali di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dei fondi di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché, su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’articolo 30, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività››.

47 Sul punto, v. R. LOTTINI, I modelli, cit., 192 s. Cfr. C. MANCINI, I modelli, cit., 181. Sulla diversità

dei concetti di idoneità e efficace attivazione, cfr. D. PULITANÒ, Sicurezza del lavoro, cit., 105. Di opinione contraria, G. MARRA, Modelli, cit., 493, secondo cui, invece, dalla formulazione della norma non sarebbe possibile distinguere tra idoneità ed attuazione; dunque, la presunzione investirebbe sia l’idoneità che l’efficace attuazione del modello.

48 V. D. PULITANÒ, Sicurezza del lavoro, cit., 107. 49 V. CONFINDUSTRIA, Linee guida, cit., 31 s.

Occorre, innanzitutto, capire cosa sono gli organismi paritetici. Questi sono definiti dall’art. 2 comma 1 lett. ee) d.lgs. 81/2008 come ‹‹organismi costituiti a iniziativa di

una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; la l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla Legge o dai Contratti collettivi di riferimento››.

Ferma restando tale definizione, sarebbe tuttavia necessaria una maggiore specificazione da parte del legislatore su quale siano gli Organismi che possono essere effettivamente deputati a tale asseverazione50. In ogni caso, si deve tenere presente quanto disposto dalla relazione di accompagnamento al d.lgs. 106/2009, dove si sottolinea che “per lo svolgimento di tali attività gli organismi paritetici debbono munirsi di una struttura con personale competente in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.

Si dovrebbe, poi, capire cosa il legislatore intenda per asseverazione. Tale termine ha, invero, causato non pochi problemi interpretativi, in quanto la dottrina è incerta sul significato preciso da attribuirgli. Nella prassi giuridica, il concetto di asseverazione si riferisce a un’attestazione chiara ed esplicita della sussistenza di certi requisiti previsti per la legittimità di un dato atto, generalmente redatta da un professionista a seguito della dimostrazione degli elementi di legittimità richiesti. Nella materia di salute e sicurezza sul lavoro, il termine è utilizzato con riferimento all’attestazione di conformità alla normativa di macchine o impianti e risulta inidoneo se riferito ai modelli, dal momento che l’adozione e l’efficace attuazione del modello implicano una verifica

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Cfr. A. ANDREANI, I modelli di organizzazione, cit., 493. L’autore ritiene che, in attesa di un documento che specifichi ulteriormente tali soggetti, si possa intanto fare riferimento alla Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 20 del 29 luglio 2011, sebbene si applichi al differente ambito della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Essa specifica ulteriormente che gli Organismi paritetici devono essere “costituiti da una o più associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative firmatarie del Contratto collettivo nazionale di lavoro applicato all’azienda”; inoltre, richiama espressamente gli altri requisiti predeterminati per legge (cfr. art. 37 comma 12 d.lgs. 81/2008), ovvero che l’organismo operi nel settore di riferimento e non in diverso settore e che sia presente nel territorio di riferimento e non in un diverso contesto geografico. V. S. BARTOLOMUCCI, Gestione antinfortunistica, cit., 58, che esprime perplessità in merito al rilievo territoriale di tale organismi, i quali non garantiscono omogeneità d’azione e di risultato su tematiche così sensibili.

costante nel tempo51. Ma i dubbi interpretativi non si fermano qui, poiché la norma è priva di qualsiasi riferimento al meccanismo di asseverazione, salvo il riferimento, contenuto nel comma 3 ter dell’art. 51, alla costituzione di ‹‹commissioni paritetiche

tecnicamente competenti››, richieste, tra l’altro, per tutte le attività degli Organismi, e

non specificamente per la funzione di asseverazione. Certamente, per colmare la lacuna normativa in via interpretativa, non si può fare riferimento al meccanismo di certificazione, dal quale il concetto di asseverazione viene tenuto chiaramente distinto52. Quel che è certo è che, dal momento che l’asseverazione riguarda sia l’adozione che l’efficace attuazione del modello, l’organismo paritetico dovrebbe programmare ed effettuare regolarmente un’attività di auditing, ricorrendo a soggetti che siano in possesso di adeguate competenze53. Infatti, se l’asseverazione circa l’adozione del modello non suscita particolari perplessità, in quanto si limita a documentare il fatto storico della volontaria conformazione a quanto previsto dall’art. 30 d.lgs. 81/2008, la situazione diventa più complessa in relazione all’efficace attuazione del modello, perché ciò implica una verifica concreta e non istantanea da effettuare presso ogni impresa richiedente, la quale sembra, tuttavia, di difficile realizzazione54.

In generale, ciò che suscita perplessità è il ricorso alla “bilateralità”, che può diventare fonte di pericolosi compromessi, nel momento in cui la valutazione del Modello di organizzazione e gestione, la quale richiede apprezzabili competenze tecnico- professionali, viene invece “rimessa al prudente apprezzamento di un sindacalista o di un preposto di buona volontà”55.

Da ultimo, occorre rilevare come la disposizione in esame preveda espressamente che gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie

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Sul punto, v. A. ANDREANI, I modelli di organizzazione, cit., 490. Sul concetto di asseverazione, v. anche G. DE SANTIS, Profili penalistici, cit., 1705, nota 15; V. MASIA, Prospettive di riforma del TUS,

posizione di garanzia e responsabilità amministrativa d’impresa, in Resp. amm. soc. enti.,2009, 4, 30 s. 52 V. A. ANDREANI, I modelli di organizzazione, cit., 492, che specifica che, al contrario della

certificazione, possibile solo per i modelli conformi allo BH OHSAS, l’asseverazione è ammessa anche per i modelli conformi alle Linee guida UNI-INAIL. Chiaramente, solo la certificazione è, però, riconosciuta a livello internazionale.

53 Cfr. A. ANDREANI, I modelli di organizzazione, cit., 494.

54 Cfr. S. BARTOLOMUCCI, Gestione antinfortunistica, cit., 59, il quale, alla luce di simili

considerazioni, ritiene che debba escludersi qualsiasi asseverazione del contenuto del modello, non essendo ammissibile che il giudizio di idoneità e congruità del modello, che rientra nella competenza esclusiva del giudice penale, venga effettuato ex ante da un ente privato. L’autore definisce l’asseverazione un “bollino di ottemperanza”.

55 Cosi V. MASIA, Prospettive di riforma, cit., scettico circa la scelta di un sistema bilaterale di

concertazione “associazione datoriali-sindacati” per la gestione della sicurezza sul lavoro ad opera degli organismi paritetici. Nello stesso senso, S. BARTOLOMUCCI, Gestione antinfortunistica, cit., 58.

attività dell’asseverazione, risultando ciò incongruente con l’assenza di una speculare previsione per i sistemi certificati o anche per quelli autodichiarati, sebbene anche questi siano validi ai fini della presunzione di conformità di cui all’art. 30 comma 5 d.lgs. 81/200856. In ogni caso, tale previsione definisce il ruolo pregnante attribuito all’asseverazione, con riferimento in particolare all’attività di vigilanza svolta dagli organi pubblici, che sarà programmata “innanzitutto in aziende ove ‘il controllo sociale’ della bilateralità non abbia operato”57.

È chiaro che il meccanismo dell’asseverazione, così come quello della certificazione, è pensato per garantire maggiore certezza a chi investe nella sicurezza58; ciò postula, però, la correttezza delle operazioni di asseverazione su cui si fa affidamento59. Sussiste, tuttavia, il rischio che l’asseverazione avvenuta venga addotta semplicisticamente a difesa del datore di lavoro e dei dirigenti quando, nonostante l’asseverazione, si verifichi un infortunio causato dall’inadempimento di obblighi di sicurezza; l’asseverazione non può valere aprioristicamente come scusante, sebbene non sia neanche da escludere che nel caso specifico si riscontri l’affidamento incolpevole sull’avvenuta asseverazione, quanto meno nel periodo immediatamente successivo ad essa60. In generale, é opportuno ribadire che l’asseverazione non incide in nessun modo

56 V. A. ANDREANI, I modelli di organizzazione, cit., 494. V. V. MASIA, Prospettive di riforma, cit., il

quale sottolinea come sia previsto che gli organi di vigilanza “possono” e non devono tenerne conto: tutto ciò, secondo l’Autore, “riporta tutto nell’alto mare della discrezionalità più intensa quanto incontrollabile”.

57 V. D. PULITANÒ, Sicurezza del lavoro, cit., 106. Sul punto, v. G. DE SANTIS, Profili penalistici, cit.,

1706, secondo cui da ciò conseguirà che “la già bassissima probabilità di subire un’ispezione da parte del competente organo di vigilanza sarà ancora più rarefatta per le imprese che si saranno dotate dell’asseverazione”.

58 V. S. BARTOLOMUCCI, Gestione antinfortunistica, cit., 58, il quale esprime perplessità in relazione

alla scelta di vedere un tale meccanismo di asseverazione soltanto per le imprese e non anche per tutti gli altri enti che potrebbero essere interessati ad una attestazione di conformità del loro modello.

59 Sul punto, v. D. PULITANÒ, Sicurezza del lavoro, cit., 106. V. anche G. DE SANTIS, Profili penalistici, cit., 1705 s., il quale è scettico circa l’effettiva competenza tecnica dell’organismo paritetico.

Sul punto, v. S. BARTOLOMUCCI, Lo strumento della certificazione, cit., 56, il quale sottolinea che “ove si intenda certificare la conformità ed attitudine di qualcosa […] a realizzare un certo risultato è indispensabile al certificatore poter disporre di un prototipo elettivo, compiuto e analiticamente definito (standard di riferimento), ovvero di parametri di apprezzamento codificati che supportino l’operazione valutativa”.

60 Sui criteri circa il riconoscimento dell’affidamento incolpevole, si rinvia a D. PULITANÒ, Sicurezza del lavoro, cit., 106 s. Si ricorda che l’asseverazione non avrà, ovviamente, alcun valore rispetto ai punti

che l’organismo paritetico non abbia effettivamente verificato. Sull’efficacia probatoria dell’asseverazione, v. S. BARTOLOMUCCI, Lo strumento della certificazione, cit., 50 s., secondo cui all’asseverazione può essere riconosciuto un valore indicativo e probatorio apprezzabile post reato almeno in relazione all’esistenza del Modello (o meglio del sub-modello in materia di salute e sicurezza sul lavoro), aggravando gli oneri in capo all’accusa. Cfr. anche S. BARTOLOMUCCI, Gestione

sul dovere di mantenere nel tempo le caratteristiche di idoneità del Modello61 né tanto meno può ritenersi implicita la puntuale valutazione dei rischi o l’individuazione e l’esecuzione delle corrispondenti regole cautelari: dunque, non è in alcun modo precluso il giudizio circa l’efficacia del Modello62.