Capitolo IV: La lotta al finanziamento del terrorismo: Risoluzioni 1267 e 1373 Dalle Sanzioni economiche alle “Sanzioni Smart”.
4.4 L'assetto sanzionatorio contro Al-Qaeda.
Il fenomeno terroristico di “stampo islamico” ha conosciuto negli ultimi due decenni un'esponenziale crescita nella capacità di colpire e nella quantità di atti terroristici portati a termine. L'11 settembre del 2001 non rappresenta solo la data di un evento tremendamente luttuoso, ma è un crocevia fondamentale della storia del terrorismo. Il mondo (che forse era ancora convinto fin lì che si trattasse più di minacce che non di una realtà già stabile) si risvegliò bruscamente da un “sonno sereno” nutrito dalla convinzione fino a quell'11/9, che la guerra all'interno del mondo occidentale fosse ormai un ricordo. Previsione, purtroppo, errata. Gli attacchi delle Torri Gemelle furono rivendicati da Al-Qaeda, della cui storia e struttura è stato già detto. L'ONU intraprese da subito misure per rispondere agli attacchi. Di seguito viene esposto il robusto corpus di Risoluzioni e azioni ONU in tal senso:
- La fine degli anni novanta vede l'adozione di molteplici Risoluzioni ONU sulla questione afgana (e sulla questione dei Talebani e dei sempre più evidenti legami con Al-Qaeda). Le già citate Ris.1193 e 1214 sono esplicative in questo senso. In seguito sarà la Risoluzione 1267 a descrivere l'arsenale ONU per combattere l'organizzazione.220
Dell'applicazione e dell'evoluzione di tale Risoluzione e di tale regime sanzionatorio è già stato detto nell'esplicitare le disposizioni della Ris. 1390 (che amplia notevolmente l'impianto della Ris. 1267, estendendo lo spettro dei soggetti passibili di sanzione).
Ma l'azione ONU non si è limitata a tali azioni. Nel gennaio del 2003, con la Risoluzione 1455, il Consiglio ha stabilito un processo di implementazione delle misure imposte dalle precedenti Risoluzioni (1267, 1333 e 1390). È poi presente un forte monito agli Stati e al Comitato Sanzioni affinché allineassero le loro posizioni soprattutto con riferimento alla rapidità nello scambio delle informazioni utili circa la “Lista”. In particolare ancora in questa fase il Consiglio si ritrovò a dovere battere ancora sulla questione dell'implementazione delle disposizioni ONU
220 Brevemente si ricorda: Deny permission for any aircraft to take off from or land in their territory if it is owned, leased or operated by or on behalf of the Taliban as designated by the Committee established by paragraph 6 below, unless the particular flight has been approved in advance by the Committee on the grounds of humanitarian need, including religious obligation such as the performance of the Hajj; b) Freeze funds and other financial resources, including funds derived or generated from property owned or controlled directly or indirectly by the Taliban, or by any undertaking owned or controlled by the Taliban, as designated by the Committee established by paragraph 6 below, and ensure that neither they nor any other funds or financial resources so designated are made available, by their nationals or by any persons within their territory, to or for the benefit of the Taliban or any undertaking owned or controlled, directly or indirectly by the Taliban, except as may be authorized by the Committee on a case-by-case basis on the grounds of humanitarian need;
nei vari apparati legislativi nazionali.221 Tale Risoluzione fu dunque un monito da parte del
Consiglio.
La Ris.1526 del gennaio 2004, non altera il sistema sanzionatorio previsto già dalla 1267, ma rafforzava i poteri del 1267 Committee, in particolare come esposto all'art. 2:
<< Decides to strengthen the mandate of the Committee “established pursuant to resolution 1267 (1999) (“the Committee”) to include, in addition to the oversight of States’ implementation of the measures referred to in paragraph 1 above, a central role in assessing information for the Council’s review regarding effective implementation of the measures, as well as in recommending improvements to the measures; 3. Decides that the measures referred to in paragraph 1 >>222.
Con risoluzione n. 1730/06, il Consiglio di Sicurezza ha adottato inoltre una nuova procedura di rimozione dalle liste e richiesto al Segretario Generale di stabilire un “focal point” dove ricevere le richieste di rimozione dalla lista. La procedura prevedeva:
1) La ricezione delle richieste di de-listing provenienti dai richiedenti (individui, gruppi, entità). 2) Verificare che la richiesta fosse presentata per la prima volta.
3) Il rimando di una richiesta ripetuta, laddove non fossero riscontrabili sensibili informazioni aggiuntive rispetto alla precedente versione.
4) L'informare il richiedente circa la procedura presa a carico.
A questo punto della procedura il “Focal Point” avrebbe dovuto spendere le sue capacità nel tentativo di raccogliere informazioni e pareri da parte dello Stato/i che richiedevano il de-listing (si ricorda che la procedura di richiesta di de-listing si fa pervenire per mezzo del governo del Paese di residenza o del Paese che si facesse carico della richiesta stessa). Un' indicazione positiva/negativa da parte questi governi nel “consigliare o sconsigliare” il de- listing, (indicazione inoltrata tramite la sua raccomandazione, sia attraverso il Focal Point o direttamente al Presidente del Comitato per le Sanzioni) veniva accompagnata da una spiegazione del governo. Al Presidente del Comitato, in caso di indicazione positiva da parte degli Stati, spettava poi l'incarico richiedere la cancellazione dall'elenco. Qualora invece uno dei governi (consultati in merito alla richiesta di cancellazione dall'elenco) si fosse invece opposto alla richiesta, il Focal Point avrebbe informato e rimandato la questione al solo Comitato.223
221 Si veda Ris 1455 (2003).
222 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1526(2004). 223 Si veda Ris. 1730.
E ancora, nella Risoluzione del Consiglio di Sicurezza 1822, Giugno 2008 sono state ulteriormente precisate le procedure di inserimento e rimozione dalla lista224.
Le Risoluzioni nei confronti di Al-Qaeda chiaramente si sono susseguite anche negli anni successivi. La crisi, poi, del gruppo qaidista ha coinciso con una proliferazione minore delle Risoluzioni a suo carico, ma ancora nel 2015 con la Risoluzione 2255225, l'ONU dimostra di
essere comunque fortemente impegnata nella lotta alla minaccia del gruppo guidato un tempo da Osama Bin Laden. E altrimenti non potrebbe essere, soprattutto visto il rinvigorirsi negli ultimissimi tempi di Al-Qaeda stessa e di molti gruppi legati alla galassia qaidista in netta ripresa.
Ciò che appare utile sottolineare è come tutto il processo sanzionatorio nei confronti di Al- Qaeda abbia condotto ad un'evoluzione dei meccanismi ONU di contrasto, soprattutto in materia di lotta al finanziamento.
Il riferimento continuo in ogni Risoluzione citata al congelamento dei beni, sempre più dettagliato e di portata sempre più ampia ne è prova. Per quanto riguarda il tanto discusso “listing” (che ha creato diversi casi controversi in dottrina, come quelli citati precedentemente) si può legittimamente affermare che il “Comitato delle Sanzioni” ha visto aumentare nel tempo le sue competenze nella gestione delle black list. La prassi iniziale prevedeva una compilazione delle liste quale frutto di discrezionalità politica, (a causa della mancanza di definite linee guida per l’inserimento dei nominativi) e spesso lo Stato promotore non era nell'obbligo di includere specificazioni sulla connessione del soggetto con Al Qaeda. Successivamente, il Comitato 1267 con l'adozione del “Guidelines of the Committee for the Conduct of its Work”226 del novembre
2002 e con le modifica del 2003, ha diramato più nettamente i criteri da seguire nell'azione d’inserimento di nuovi nomi nella lista. Gli Stati membri sono infatti richiamati all'utilizzo della
224 a) participating in the financing, planning, facilitating, preparing, or perpetrating of acts or activities by, in conjunction with, under the name of, on behalf of, or in support of; supplying, selling or transferring arms and related materiel to; S/RES/1822 (2008) 4 08-40490
c) recruiting for; or (d) otherwise supporting acts or activities of; Al-Qaida, Usama bin Laden or the Taliban, or any cell, affiliate, splinter group or derivative thereof;
3. Further reaffirms that any undertaking or entity owned or controlled, directly or indirectly, by, or otherwise supporting, such an individual, group, undertaking or entity associated with Al-Qaida, Usama bin Laden or the Taliban shall be eligible for designation...”
225 “Confirms that any individual or any group, undertaking or entity owned or controlled, directly or indirectly by, or otherwise supporting, such an individual, group, undertaking or entity on the List, shall be eligible for listing; http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2255(2015) 226 https://www.un.org/sc/suborg/sites/www.un.org.sc.suborg/files/1267_guidelines_1.pdf
procedura standard messa a disposizione dal Comitato, di modo da allineare il sistema di recepimento di informazioni e scambio delle stesse tra i membri e il Comitato. Ricorda come sia fondamentale che le informazioni siano fornite in modo pertinente e che siano le più specifiche possibile sul nome proposto, sufficientemente al fine di identificare con esattezza la persona, il gruppo, l'impresa o l'ente interessato dall'informativa.227
In breve sono queste le Risoluzioni fondamentali contro Al-Qaeda. Tra i principali autori, si è dibattuto sul quanto tale meccanismo sanzionatorio abbia effettivamente fiaccato o meno la resistenza qaidista negli anni. Quale che sia la posizione in merito, è, nella mia personale opinione, evidente che imbastire una strategia tale rappresenti innanzitutto un traguardo politico. Sebbene molte sono le controversie legate non tanto all'adozione quanto all'applicazione di determinati strumenti, il raggiungimento di un livello di cooperazione politica tale non è fattore da sottovalutare. Soprattutto in riferimento a quanto detto finora del connubio volontà politica- lotta al terrorismo. Un'analisi più approfondita viene rimandata alle conclusioni di tale lavoro.
227 Nel dettaglio veniva richiesto: Per le persone fisiche: nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita, nazionalità/cittadinanza, genere, alias, lavoro/occupazione, stato di residenza , passaporto o documento di viaggio e il numero di identificazione nazionale, gli indirizzi attuali e precedenti,- Per i gruppi, imprese o entità: nome, ragione sociale, nome breve/acronimi e altri nomi conosciuti o precedentemente noti, indirizzo, sede, filiali/affiliate, legami organizzativi, società madre..