Capitolo 1. L’assicurazione nel ramo fine art
1.3 Gli attori portatori di interesse nella sottoscrizione di una polizza
1.3.3 L’assicurato
Il proprietario, o il gestore, delle cose assicurate, in quanto primo responsabile della loro gestione e della loro protezione, svolge un ruolo di fondamentale importanza per la buona riuscita del rapporto con l’impresa di assicurazione. Egli, tramite la sottoscrizione del contratto di polizza con la Compagnia, si impegna a rispettare una serie di disposizioni e di obblighi fondamentali ai fini dell’assicurazione: anche per quanto riguarda i vincoli e gli oneri in capo al contraente, si può far riferimento come modello alle Condizioni Generali di Assicurazione indicate negli Handbook relativi ai rischi incendio e furto dell’ANIA. Per prima cosa è necessario individuare, in fase precontrattuale, quali sono i beni che si desidera porre sotto copertura, in che stato di conservazione si trovano, quali sono le condizioni dell’ambiente circostante che possono influenzare il loro ciclo di vita e quali sono gli eventi dai quali ci si vuole proteggere: un’analisi dettagliata delle caratteristiche effettive degli oggetti e delle proprie esigenze è sicuramente il primo passo verso una esperienza assicurativa positiva.
Generalmente i primi articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione sono proprio quelli relativi agli obblighi in capo al contraente: in particolare, l’articolo 1 delle norme che regolano l’assicurazione in generale dell’Handbook furto dichiara che «Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile». L’assicuratore, per poter commisurare i livelli di rischio con un premio adeguato, deve essere a conoscenza di tutte le circostanze influenti sulla probabilità di accadimento di un evento: prima della effettiva assunzione del rischio, procedimento tramite il quale l’impresa assicurativa sottoscrive il contratto e quindi si fa carico di proteggere gli oggetti indicati, è fondamentale la piena conoscenza del loro esatto stato di fatto. Per tutelare i diritti dell’impresa assicuratrice nel processo di assunzione del rischio, il Codice Civile prevede che qualsiasi dichiarazione inesatta o mancante può determinare la cessazione immediata dell’assicurazione e l’annullamento del contratto: questo dipende prevalentemente dall’esistenza di dolo o colpa grave da parte del contraente e dalla gravità delle informazioni improprie. È possibile, infatti, che l’impresa assicurativa, se avesse conosciuto il vero stato delle cose assicurate o il vero livello di rischio, non avrebbe stipulato il contratto: per questo motivo l’assicuratore deve sempre essere posto nelle condizioni di raccogliere tutte le informazioni necessarie per la corretta valutazione del
rischio. Il presupposto basilare per la validità di un contratto di assicurazione è quindi la conformità tra il rischio reale incombente sui beni assicurati e il rischio descritto dal contraente. In caso di controversia, però, spetta all’assicuratore dimostrare l’inesattezza o la mancanza delle informazioni, indicando inoltre la loro influenza sul rischio e l’eventuale premio che avrebbe richiesto al contraente se fosse venuto a conoscenza del reale stato di fatto.
Il secondo obbligo fondamentale in capo al contraente è l’obbligo di pagamento del premio che deve essere versato secondo le modalità e le tempistiche indicate dall’impresa assicuratrice: il mancato pagamento costituisce un inadempimento che provoca la cessazione istantanea della copertura assicurativa e, in alcuni casi, l’annullamento del contratto. A proposito delle dichiarazioni sul rischio da parte del contraente, gli articoli 4 e 5 delle norme che regolano l‘assicurazione in generale dell’Handbook furto trattano due questioni fondamentali, assimilabili al tema dell’articolo 1 sopra citato: l’aggravamento e la diminuzione del rischio. Il contraente è tenuto a comunicare all’impresa assicuratrice ogni mutamento nel livello di rischio a cui sono sottoposti i beni assicurati, sia nel caso in cui esso subisca un aggravamento, conseguente a un’alterazione della corrispondenza tra rischio reale e rischio dichiarato oppure conseguente a un fatto imprevedibile al momento della stipula del contratto, sia nel caso in cui esso subisca una diminuzione. A titolo esemplificativo, alcune condizioni che possono portare a un aggravamento del rischio sono per esempio le modifiche ai dispositivi di sicurezza all’interno dei locali di conservazione delle cose assicurate, oppure la loro rottura o la loro temporanea sospensione. Anche nel caso di aggravamento del rischio, l’assicuratore potrebbe esercitare il diritto di recesso, cioè di annullamento del contratto, nell’eventualità in cui stabilisca che il peggioramento della pericolosità è tale per cui, se ne fosse stato a conoscenza al momento della sottoscrizione del contratto, avrebbe deciso di non assumere il rischio. Allo stesso modo, la diminuzione del rischio deve essere tale che, se si fosse rivelato al momento della sottoscrizione, sarebbe stato richiesto al contraente un premio minore.
Gli obblighi in capo al contraente sono quindi prevalentemente legati alla comunicazione di eventuali modifiche nello stato di fatto dei beni assicurati, ai quali si aggiunge l’obbligo implicito di protezione dei suddetti beni, per evitare qualsiasi evento che possa esporli a pericoli superflui. È necessario considerare, inoltre, che ogni attività realizzata dal contraente o da una persona di cui egli è responsabile, un familiare o un dipendente, a scapito delle cose assicurate potrebbe ricadere nell’ambito della colpa grave o del dolo, provocando il diritto di recesso da parte dell’impresa assicuratrice, come previsto dall’articolo 1900 del Codice
Civile: «L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave. L'assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere (2047 e seguenti). Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all'assicuratore.»58.
In questo discorso può essere inserita anche una riflessione, riguardante in particolar modo i contratti assicurativi a protezione di opere d’arte e di oggetti da collezione, a proposito del caso in cui i suddetti oggetti vengano trasportati per fini di esposizione; nel caso in cui la polizza stipulata non comprenda il trasporto e il dislocamento delle cose assicurate presso altre ubicazioni, procedere con queste attività è motivo di aggravamento del rischio o potrebbe rappresentare dolo del contraente. Per questa ragione è estremamente importante per i collezionisti di oggetti coperti da assicurazione verificare sempre l’esistenza di questa clausola e, nel caso in cui non sia presente, provvedere ad una estensione che permetta di salvaguardare i beni anche durante eventi di questo genere. In generale, il solo fatto di possedere delle opere d’arte dovrebbe instaurare nel contraente un imperativo implicito di protezione e di salvaguardia di un patrimonio che non rappresenta soltanto la proprietà personale di un soggetto, ma anche e soprattutto la proprietà culturale e artistica dell’intera umanità: possedere arte dovrebbe rappresentare motivo di assunzione di responsabilità nei confronti della sua protezione.
Un’altra categoria di obblighi in capo al contraente sono quelli che subentrano in caso di sinistro: oltre alla necessità di dare comunicazione all’impresa assicuratrice non appena sia venuto a conoscenza del danno, egli deve fornire alla Compagnia un elenco particolareggiato degli oggetti rubati o danneggiati e deve adoperarsi per recuperare eventuali oggetti rubati e per fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire i danni su quelli danneggiati. L’inadempimento di uno degli obblighi può comportare la perdita totale o parziale dell’indennizzo. Non appena si venga a conoscenza di un danno occorso su uno o più beni assicurati è fondamentale metterli in sicurezza e adoperarsi per salvare tutto ciò che è ancora recuperabile; le operazioni di messa in sicurezza, però, non devono ostacolare le attività di ricostruzione degli eventi svolte dai periti. Sicuramente una delle azioni più importanti da mettere in atto è quella di riunire tutta la documentazione e le informazioni utili per agevolare
58 Articolo 1900 del Codice Civile in materia di “Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato o dei dipendenti”.
il più possibile la determinazione dell’indennizzabilità e la quantificazione del danno: si reputa necessario a questo proposito tenere sempre un registro degli oggetti sottoposti ad assicurazione per saper indicare esattamente, in caso di sinistro, la tipologia dei beni coinvolti e il loro valore. Per quanto riguarda la valutazione del danno e la ricostruzione degli eventi che lo hanno causato, tutte le informazioni raccolte sul sinistro e la documentazione fotografica di esso hanno sicuramente una funzione ausiliare.
Sebbene la presenza di tutta questa sequela di obblighi possa intimorire un collezionista che intende acquistare una polizza per assicurare le proprie opere d’arte o i propri oggetti da collezione, è necessario considerare che ogni prodotto assicurativo ha sempre il suo fulcro centrale nella figura del cliente. Nel mondo delle assicurazioni, un’organizzazione competitiva deve infatti essere in grado di modellare le proprie tempistiche e le caratteristiche dei propri prodotti in base alle aspettative che le vengono sottoposte dai propri clienti, applicando in ogni processo della propria catena del valore la customer centricity. Inoltre, oggi, l’avvento delle nuove tecnologie dell’informazione e dei social network ha portato una grandissima innovazione nel rapporto tra impresa assicurativa e cliente e permette di mantenere tra le due parti una relazione continuativa e positiva.