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Capitolo 4. Progetto per uno strumento digitale di supporto ai processi di gestione d

4.3 La struttura dell’applicazione

4.3.5 La sezione “Aggiungi evento”

L’ultima voce del menu a tendina, “Aggiungi evento”, dovrebbe permettere all’utente di accedere a una pagina utile alla segnalazione alla Compagnia di qualsiasi tipologia di avvenimento che egli ha in programma di svolgere che potrebbe coinvolgere la collezione o i locali di conservazione e che quindi potrebbe avere ripercussioni su di essi. Questa sezione dovrebbe essere costruita appositamente per agevolare il contraente nel gestire delle situazioni comuni per i possessori di opere d’arte: è possibile che quest’ultime vengano prestate ai fini di esposizione al pubblico, oppure che vengano trasportate al di fuori

141 Dalla voce “furto” del Glossario Axa, consultabile al sito https://www.tripy.net/glossario (ultima consultazione 16/01/2019).

dell’edificio di ubicazione della collezione per poter essere sottoposte ad interventi di restauro conservativo, oppure ancora che vengano custodite temporaneamente in un altro locale per poter effettuare dei lavori di ristrutturazione o manutenzione dei locali originari in cui sono collocate. Tutte queste tipologie di eventi possono avere un impatto anche significativo sullo stato di conservazione delle opere, ed è opportuno tenere a mente che i danni occorsi durante queste operazioni potrebbero non essere compresi all’interno della garanzia della polizza. Per questa ragione l’utilizzo dell’applicazione dovrebbe poter agevolare le procedure necessarie all’estensione della copertura. La pagina in questione permetterebbe di comunicare e di descrivere l’avvenimento in programma a tutti i partner: seguendo questa procedura, le tre professionalità potrebbero essere in grado di valutare l’effettiva fattibilità dell’evento, la sua pericolosità e la porzione di beni coinvolti. Sarebbe compito dell’assicuratore, inoltre, valutare se l’evento segnalato potrebbe essere inserito all’interno della copertura già esistente o dovrebbe essere integrato attraverso l’acquisto di un’estensione aggiuntiva. Tutto questo procedimento di valutazione sulla fattibilità dell’operazione e sulle modalità con cui essa debba essere svolta, dovrebbe essere effettuato con il supporto del proprio restauratore, il quale potrebbe fornire un aiuto concreto al cliente nella scelta degli eventi effettivamente sostenibili per la collezione e delle modalità di intervento adeguate.

Dovrebbero essere inclusi all’interno di questa sezione, anche tutti quegli avvenimenti che, per qualsiasi ragione, determinano una modifica del normale livello di rischio a cui la collezione è sottoposta. A titolo esemplificativo, nel caso in cui il cliente decida di realizzare dei lavori di manutenzione agli impianti dei locali di conservazione delle opere installando un sistema di rilevazione e di spegnimento degli incendi di ultima generazione, questo evento potrebbe generare dal punto di vista della copertura una variazione nel livello reale di rischio che incombe sui beni assicurati, che richiederebbe quindi una modifica contrattuale della polizza. Questa procedura asseconda la normativa in materia di variazioni del rischio prevista dal Codice Civile: in particolare l’articolo 1896, in materia di “Cessazione del rischio durante l'assicurazione”, dichiara che «Il contratto si scioglie (1453 e seguenti) se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto stesso, ma l'assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finché la cessazione del rischio non gli sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza. I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione o della conoscenza (1335) sono dovuti per intero. Qualora gli effetti dell'assicurazione debbano avere inizio in un momento posteriore alla conclusione del contratto e il rischio cessi nell'intervallo, l'assicuratore ha diritto al solo rimborso delle

spese.»142; l’articolo 1897, in materia di “Diminuzione del rischio”, dichiara che «Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi (2964) dal giorno in cui e stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese (1932; att. 187).»143; e infine l’articolo 1898, in materia di “Aggravamento del rischio”, dichiara che «Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato (1926). L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese (2964) dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza (1335) dell'aggravamento del rischio. Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta e ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso (1932; att. 187).»144.

La pagina potrebbe essere costruita come un form digitale che dovrebbe essere compilato dal contraente, il quale dovrebbe inserire una descrizione il più dettagliata possibile dell’evento e una stima sulla percentuale della collezione che potrebbe essere coinvolta dall’avvenimento in questione. A seguito della ricezione della richiesta, i partner dovrebbero provvedere a contattare direttamente il contraente per la valutazione della situazione specifica, per la

142 Articolo 1896 del Codice Civile, in materia di “Cessazione del rischio durante l'assicurazione”. 143 Articolo 1897 del Codice Civile in materia di “Diminuzione del rischio”.

decisione delle attività da mettere in atto e per effettuare eventualmente dei sopralluoghi ai locali di conservazione della collezione.