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Capitolo 1. L’assicurazione nel ramo fine art

1.3 Gli attori portatori di interesse nella sottoscrizione di una polizza

1.3.2 Il perito

Per definizione un perito è un professionista esperto in un determinato ambito la cui mansione è quella di accertare e quantificare un danno, ricostruendone le circostanze e le cause scatenanti. Il ruolo del perito è di fondamentale importanza nel processo di risoluzione degli obblighi derivanti da un contratto assicurativo e fornisce un ampio supporto sia al contraente, per far valere il proprio diritto al risarcimento, sia all’assicuratore, per permettergli di risarcire soltanto un danno effettivamente indennizzabile con un importo proporzionato. Non esiste un albo ufficiale per l’abilitazione all’esercizio della professione del perito, ad eccezione dei periti industriali, e per questo motivo recentemente i professionisti del settore si stanno organizzando in associazioni che permettano loro un riconoscimento istituzionale e un maggiore controllo sulla professione. A questo proposito è necessario citare l’associazione AIPAI, l’Associazione Italiana Periti Assicurativi Incendio e Rischi Diversi, la quale è stata creata proprio per tentare di regolamentare l’esercizio della professione del perito e per conferire ad essa maggiore dignità attraverso il processo della certificazione europea. L'associazione esercita la propria attività in conformità della Legge n.

54 Articolo 18 delle Norme che regolano l’assicurazione furto in materia di “Determinazione dell’ammontare del danno”, ANIA (a cura di), Handbook furto, Società Editoriale Assicurativa, Milano.

4 del 14 gennaio 2013, relativa alle “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”55, e del Capo VI del Codice delle Assicurazioni private (articoli 156 e seguenti)

in materia di “Disciplina dell'attività peritale”. Nello Statuto dell’Associazione AIPAI, vengo indicati in maniera precisa i requisiti fondamentali all’esercizio della professione peritale, in particolare: «I Soci sono tenuti ad osservare scrupolosamente le norme dell'etica professionale impegnandosi a svolgere la loro attività in regime di libera concorrenza ma con onestà, correttezza, obiettività, indipendenza, imparzialità, competenza, professionalità, riservatezza, trasparenza e dignità.»56. Sicuramente il requisito fondamentale all'esercizio della professione del perito è la capacità di essere imparziale e di fornire un servizio di sostegno e supporto ad entrambe le parti in caso di disaccordi e controversie. Generalmente il ruolo del perito assume rilevanza, quindi, durante la fase post sinistro, cioè nel momento in cui egli subentra all’assicuratore e al contraente nelle decisioni relative all’an e al quantum di un risarcimento. La modalità con cui il perito svolge la sua mansione nella risoluzione di un sinistro è stabilita a monte durante la fase di sottoscrizione del contratto: all’interno delle Condizioni Generali di Assicurazione sono sempre indicati il procedimento e le modalità utilizzati nella nomina di uno o più periti. Generalmente l’iter liquidativo può seguire due percorsi differenti: uno è quello della liquidazione cosiddetta amichevole, la cui modalità prevede che l’ammontare del danno sia stabilito o direttamente da un rappresentante dell’impresa assicurativa di comune accordo al contraente, oppure tramite la nomina di un perito incaricato dalla Società e il contraente o un soggetto da lui designato; l’altra modalità è quella che prevede una perizia formale, ovvero l’affidamento del caso a un collegio peritale, formato da un coppia di periti, ognuno dei quali rappresenta una delle due parti della controversia, e, nel caso in cui essi non riescano a trovare un accordo, da un terzo perito imparziale che opera nell’interesse di entrambe le parti. Il vantaggio principale del ricorso al collegio peritale è sicuramente la possibilità di giungere a una risoluzione della controversia in maniera più rapida ed efficace rispetto al ricorso alla giustizia, procedura che aumenterebbe esponenzialmente le spese e i tempi relativi al processo decisionale.

La mansione dei periti deve essere descritta nel dettaglio all’interno delle Condizioni Generali di Assicurazione; anche in questo caso gli articoli indicati all’interno degli Handbook incendio e furto dell’ANIA forniscono un modello, descrivendo in maniera puntuale il mandato dei periti e i loro incarichi. In particolare occorre esaminare la prima

55 Legge n. 4 del 14 gennaio 2013, in materia di “Disposizioni in materia di professioni non organizzate.”, (13G00021), (GU Serie Generale n.22 del 26-01-2013).

56 Articolo 3.1 comma 1 dello Statuto dell’Associazione Italiana Periti Assicurativi Incendio e Rischi Diversi, 2014, scaricabile dal sito https://aipai.org/documenti-istituzionali/ (ultima consultazione 06/12/2018).

parte dell’articolo 17 dell’Handbook furto: «I Periti devono: a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro; b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate; c) verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’articolo 14 [relativo agli Obblighi in caso di sinistro]; d) verificare l’esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate; e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.»57.

Siccome il compito fondamentale dei periti consiste nell’individuazione, per ogni sinistro, dell’an debeatur, cioè dell’indennizzabilità del sinistro, e del quantum debeatur, cioè dell’entità dei danni indennizzabili a termini di polizza, si rende palese la necessità, a questo scopo, di ricostruire in maniera esatta gli eventi che hanno portato al sinistro stesso e le circostanze in cui esso è occorso sulle cose assicurate. Per questo motivo, per agevolare le attività di ricostruzione degli eventi e di certificazione delle condizioni effettive delle cose assicurate prima dell’incorrere del sinistro, sarebbe vantaggioso coinvolgere la figura del perito già in fase precontrattuale, oltre che per la procedura di valutazione degli oggetti nel caso di procedura a stima accettata, anche per un’attività di analisi delle caratteristiche delle cose assicurate e delle condizioni in cui sono conservate. Una procedura di valutazione dei beni che il contraente intende assicurare, del loro stato di conservazione e dei livelli di rischio a cui essi sono esposti già in fase di sottoscrizione del contratto potrebbe facilitare il processo di valutazione del danno ed evitare di incorrere successivamente in controversie. Ovviamente un’attività di questo tipo prevedrebbe il pagamento di una parcella maggiore al perito, e quindi dei costi di gestione della polizza più alti, ma sicuramente renderebbe più trasparente la procedura e permetterebbe al perito o ai periti incaricati di ricostruire in maniera più certa e immediata le circostanze del sinistro e quindi di avere una sicurezza maggiore nella decisione finale. Questa procedura potrebbe consistere in una verifica, tramite sopralluogo, delle dichiarazioni effettuate dal contraente al momento della sottoscrizione, il che potrebbe anche agevolare l’impresa assicurativa nella decisione di prendere in carico, o meno, la richiesta del cliente.

57 Articolo 17 delle Norme che regolano l’assicurazione furto in materia di “Mandato dei Periti”, ANIA (a cura di), Handbook furto, Società Editoriale Assicurativa, Milano.