CAPITOLO 2 – LE ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI
2.3 Le assicurazioni sulla vita
Quando l’assicuratore, a fronte di un premio, si obbliga a pagare all’assicurato una rendita o un capitale, qualora si verifichi un evento inerente alla vita di una persona (o più persone), stiamo parlando delle assicurazioni sulla vita.
Nel ramo vita l’assicurazione si avvicina molto ad un concetto di risparmio, di previdenza e per taluni aspetti anche di investimento finanziario (Santoboni, 2012-a).
In questo ramo, l’assicurato paga un premio per far sì che in caso di morte, sua o di un’altra persona, venga corrisposto un capitale ad un beneficiario; o in caso di vita, possa ricevere un capitale per sé o per un altro, ovvero vedersi corrispondere una rendita.
L’aspetto previdenziale presente nelle assicurazioni sulla vita ha come fine la protezione della capacità reddituale dell’assicurato o di un beneficiario, che può venir meno o ridursi.
Attraverso il pagamento periodico di premi, per un determinato periodo di tempo, al fine di accumulare un capitale da ritirare a scadenza sufficiente per far fronte a diversi impieghi, l’assicurazione vita diventa anche uno strumento di risparmio.
Inoltre, appare evidente come anche l’elemento finanziario sia punto cardine del ramo vita. I premi raccolti dalla compagnia sono investiti in attività finanziarie, in modo da poter pagare, ad
una certa data, all’assicurato il capitale o la rendita maggiorati degli interessi maturati con l’investimento.
Le somme che l’assicuratore dovrà corrispondere sono pertanto prestabilite, o comunque determinabili utilizzando parametri di calcolo relativi, ad esempio, al costo della vita o al rendimento degli investimenti con cui l’assicuratore ha impiegato i premi raccolti. Quindi l’aleatorietà della prestazione riguarda solo il se o il quando l’evento si verificherà, non tanto l’ammontare della prestazione dovuta.
I contratti assicurativi sulla vita hanno una durata medio-lunga, cioè 10-20 anni, se non addirittura l’intera durata di vita di una persona. Questo fa sì che, oltre agli aspetti di tipo statistico- probabilistico, siano di notevole importanza anche gli aspetti finanziari nella gestione dei contratti del ramo vita. Sono gli stessi strumenti finanziari ad introdurre elementi di aleatorietà nei contratti a causa dell’incertezza collegata alla lunga durata di tali contratti e ai rendimenti degli investimenti finanziari effettuati, il cui risultato non può essere conosciuto al momento della stipula del contratto. Nelle assicurazioni sulla durata di vita intervengono nel contratto, oltre che l’assicuratore e l’assicurato, che è la persona alla cui durata di vita sono riferiti gli eventi oggetto della polizza, anche il contraente, cioè colui che stipula il contratto e paga il premio ed il beneficiario, a cui saranno pagate le somme assicurate (Pitacco, 2000).
Come illustrato nella Tabella 1, il comparto vita si articola in 6 rami di rischio.
Nelle coperture assicurative incluse nel Ramo I, le assicurazioni sulla durata della vita umana, il pagamento della prestazione da parte dell’assicuratore dipende dalla durata di vita dell’assicurato. La prestazione può consistere nel pagamento di un capitale o nella corresponsione di una rendita (Pitacco, 2000).
Le assicurazioni sulla durata di vita si dividono tradizionalmente in tre forme: l’assicurazione in caso di vita, l’assicurazione in caso di morte e le assicurazioni miste.
Nelle assicurazioni in caso di vita, l’assicuratore pagherà la prestazione solo se l’assicurato sarà in vita alla data prestabilita. Tale tipologia prevede quindi il pagamento di un capitale qualora l’assicurato rimanga in vita alla data prestabilita nel contratto, o il pagamento di una rendita corrisposta a partire da una determinata data, se l‘assicurato sarà in vita. Generalmente la rendita è corrisposta per tutta la durata di vita residua ed è definita non temporanea. Per tale rendita spesso contraente, assicurato e beneficiario coincidono, a differenza di quanto accade solitamente per le rendite temporanee, nella quali assicurato e beneficiario spesso non coincidono. Tali polizze sono stipulate per rispondere a scopi specifici, come può essere il supporto finanziario a favore di un figlio.
capitale differito, che garantisce il pagamento di un capitale ad una determinata data, se l’assicurato è ancora vivo.
rendita vitalizia immediata, con la quale l’assicurazione paga fin da subito una rendita, fino alla morte dell’assicurato;
rendita vitalizia differita, grazie alla quale viene erogata una rendita dopo una determinata data, se l’assicurato è ancora in vita e fino alla sua morte;
rendita vitalizia temporanea, prevede il pagamento di una rendita finché l’assicurato sopravvive o fino alla scadenza del contratto.Le assicurazioni in caso di morte sono invece stipulate per tutelarsi contro il rischio di morte dell’assicurato, pertanto l’assicuratore pagherà il capitale solo in caso di morte dell’assicurato. Le assicurazioni in caso di morte si suddividono in assicurazione temporanea in caso di morte, caso in cui verrà pagato il capitale solo se l’assicurato muore prima di una data prefissata; ed assicurazioni a vita intera quando l’assicuratore si impegna a pagare il capitale pattuito dopo la morte dell’assicurato, indipendentemente da quando essa avvenga.
L’ultima categoria è l’assicurazione mista, con la quale si indicano le combinazioni di una o più assicurazioni in caso di vita, con una o più assicurazioni in caso di morte. L’assicurazione mista è definita mista ordinaria quando è previsto il pagamento della prestazione ad una data stabilita, se l’assicurato è ancora in vita, o alla morte se questa avviene prima della suddetta data. Tale forma di assicurazione è quindi una combinazione tra un capitale differito e un’assicurazione caso morte temporanea, di pari capitale.
Quando invece il capitale è pagato ad una data fissata, indipendentemente dal fatto che l’assicurato sia in vita o già deceduto, si parla di assicurazione a termine fisso.
Esistono inoltre l’assicurazione mista combinata e l’assicurazione mista a capitale raddoppiato. La prima tipologia prevede un capitale assicurato in caso di vita maggiore rispetto al capitale assicurato per il caso morte; nell’assicurazione mista a capitale raddoppiato c’è invece una combinazione di un capitale differito con un’assicurazione caso morte a vita intera, di pari capitale. Alla scadenza, qualora l’assicurato sia ancora in vita, l’assicuratore pagherà due volte il capitale assicurato.
Per quanto riguarda il Ramo II, assicurazione di nuzialità e natalità, l’erogazione della prestazione da parte dell’assicuratore è collegata a eventi inerenti allo sviluppo di un nucleo famigliare, come la nascita di un figlio.
Il Ramo III, assicurazioni di cui al ramo I e II connesse a fondi di investimento, prevede che i premi raccolti dall’assicuratore, provenienti dai Rami I e II, siano investiti in fondi comuni di investimento (obbligazionari, azionari o bilanciati), anziché in titoli a reddito fisso. In questa tipologia di contratti l’assicurato è soggetto al rischio collegato all’investimento, quindi la
determinazione della prestazione dovuta dall’assicuratore non dipenderà esclusivamente da un tasso di rendimento tecnico, fissato dalla compagnia, bensì anche dal rendimento del fondo di investimento.
Il Ramo IV, assicurazioni malattia, non deve essere confuso con il ramo Malattia previsto nel comparto danni. All’interno di questo ramo si trovano coperture assicurative che vanno oltre il mero concetto di malattia, infatti sono ad esempio ricompresi anche gli infortuni6. A differenza
delle coperture malattia ed infortuni previste nel ramo danni, qui le polizze hanno un profilo contrattuale di lunga durata; infatti non possono essere stipulate coperture per una durata inferiore a cinque anni.
Le operazioni di capitalizzazione, previste nel Ramo V, sono operazioni finanziarie in cui non esiste alcuna relazione con i fatti attinenti alla vita umana. La prestazione è pagata all’assicurato ad una scadenza prefissata, indipendentemente dall’esistenza in vita dell’assicurato o del contraente. L’assicuratore, per tali coperture, offre solitamente una garanzia di minimo rendimento e di rimborso del capitale, pertanto assume su di sé il rischio relativo all’investimento del capitale. Anche in questo caso, la durata minima del contratto è di cinque anni: è questa la ragione per cui tali coperture assicurative, pur non essendo collegate ad eventi attinenti alla vita umana, rientrano a far parte del ramo vita.
Infine l’ultimo Ramo, cioè le operazioni di gestione di fondi collettivi, ricomprende le operazioni di gestione dei contributi versati dai dipendenti di un’impresa nei fondi. Tali fondi erogano prestazioni collettive nei casi di morte, di vita, di cessazione dell’attività lavorativa e di riduzione dell’attività lavorativa. Ne è un importante esempio la gestione dei fondi pensione. La compagnia si occupa solamente della gestione del fondo, prestando però solo un servizio e non assumendosi alcun rischio sull’andamento del fondo. Tuttavia è possibile che la compagnia offra una garanzia di carattere finanziario che può riguardare il rimborso del capitale o il rendimento minimo. In questo caso il rischio assunto dall’assicuratore è puramente di natura finanziaria (Miani, 2010).
È importante sottolineare che l’offerta di prodotti del ramo vita non è importante, a differenza di quanto si potrebbe pensare, solo per le famiglie, ma è fondamentale anche per le imprese, per lo svolgimento della loro attività.
Ad esempio le assicurazioni caso morte, che rientrano a far parte del Ramo I, interessano sia le famiglie, che si assicurano dal rischio di decesso di un loro caro, che le imprese, soprattutto di piccole e medie dimensioni. Le banche in alcuni caso possono richiedere la sottoscrizione di una polizza caso morte contestualmente all’accensione di un mutuo. Questo affinché, in caso di morte
dell’assicurato/mutuatario prima della scadenza del contratto di mutuo, la somma liquidata dalla compagnia assicurativa possa essere utilizzata per saldare il debito, nei confronti della banca.
Anche le assicurazioni malattia sono prodotti assicurativi importanti per tutelarsi contro il rischio di insorgenza di malattie o di subire un infortunio, che possono compromettere la capacità lavorativa di una persona. Con questa tipologia di assicurazioni, il lavoratore tutela la propria capacità di produrre reddito. Nei casi previsti dalla legge o dai contratti collettivi sono proprio le imprese a stipulare tali polizze assicurative per i propri dipendenti (Porzio, Previati, Cocozza, Miani, Pisani, 2011).