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Il contratto assicurativo di Responsabilità Civile Generale

CAPITOLO 2 – LE ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI

2.7 Assicurazioni di responsabilità civile

2.7.2 Il contratto assicurativo di Responsabilità Civile Generale

Il contratto di assicurazione responsabilità civile tutela il patrimonio dell’assicurato dal rischio di dover risarcire i terzi, per i danni cagionati da un suo comportamento colpevole. La garanzia non copre tutti i rischi derivanti da qualsiasi tipo di responsabilità civile, ma unicamente la responsabilità civile indicata nel contratto.

Se l’assicurazione riguarda l’attività professionale, non potrà essere avanzata richiesta di indennizzo da parte dell’assicurato per i danni causati, ad esempio dalla caduta di un ramo di un albero di casa addosso ad un passante. La polizza di responsabilità professionale tutela l’assicurato solo per i danni causati nell’esercizio della specifica professione esercitata.

Si ricorda che è la colpa ad essere l’elemento fondante della responsabilità civile e non il comportamento doloso, che non può essere invece assicurato. Inoltre non possono essere considerati indennizzabili i danni che derivano da caso fortuito o cause di forza maggiore, per i quali non può sorgere nessuna responsabilità.

Seppur ormai esistano molteplici forme di R.C. Generale, sempre più eterogenee fra loro, ci sono alcuni elementi comuni a tutti i contratti, che identificano i confini economici della copertura. Il primo elemento concerne il rischio assicurato. Nel contratto è innanzitutto fondamentale l’indicazione della qualità dell’assicurato, cioè se si tratta di persona, impresa o professionista.

Importante è inoltre la definizione del rischio coperto dalla garanzia: dovrà essere indicato il tipo di attività svolta dall’assicurato, in grado di generare eventi dannosi per i terzi. È importante individuare inoltre i possibili elementi dell’attività, che possono condurre ad un aggravamento o, eventualmente, ad una riduzione del rischio.

Non può ovviamente mancare nei contratti R.C. la descrizione della garanzia prestata. È necessario infatti definite tutte le azioni o le omissioni che possono provocare eventi dannosi, individuando inoltre le varie tipologie di danno da ritenersi escluse dalla copertura assicurativa, poiché non ritenute accettabili dall’assicuratore.

Molto importane è la delimitazione delle categorie di terzi che possono essere dichiarati soggetti risarcibili. Il terzo è colui che ha sofferto un danno di cui è responsabile l’assicurato. Non sono considerati terzi le persone però che siano legate all’assicurato ad esempio da vincoli parentela o di dipendenza, pertanto non avranno diritto al risarcimento da parte dell’assicuratore.

Infine, nei contratti sono esplicitati anche i massimali di copertura e il grado di autoassicurazione dell’assicurato, mediante l’inserimento di clausole di franchigia, assoluta o relativa, o di scoperto.

Secondo elemento, che causa spesso alcuni problematiche nei contratti assicurativi, è la relazione temporale esistente tra evento generatore del danno, sinistro e denuncia.

Il tempo dell’assicurazione è alquanto rilevante per stabilire se il sinistro sia avvenuto o meno all’interno dell’arco temporale di efficacia della garanzia e quindi è peculiare per la delimitazione

dell’area di danno risarcibile. Non tutte le attività generano eventi dannosi che producono effetti immediatamente riscontrabili e quantificabili ed inoltre gli effetti dannosi di alcune attività non possono essere ricondotti ad un momento preciso, poiché sono ripetuti nel tempo o continuativi. Ad esempio, i danni provocati dall’uso di alcuni farmaci, quelli conseguenti ad un intervento chirurgico o gli effetti dannosi provocati da determinati macchinari molto spesso sono rilevati a distanza di tempo dall’azione che li ha scatenati. Quindi la richiesta di risarcimento potrebbe essere presentata anche uno o più anni dopo.

Da qui nasce, per gli assicuratori, la difficoltà nello stabilire la certezza della propria esposizione al rischio. Per cercare di evitare tale problematica, per le assicurazioni r.c. sanitaria, r.c. professionale, r.c. prodotti, r.c. inquinamento, nei quali i sinistri hanno una manifestazione ritardata, è stato introdotto lo strumento denominato claims made. Tale strumento restringe la risarcibilità dei danni relativi alle richieste avanzate durante il periodo di validità della polizza. Vengono pertanto esclusi quei sinistri avvenuti e non ancora denunciati, che originavano il fenomeno IBNR (incurred but not reported), a causa del quale le compagnie erano costrette a vincolare risorse in apposite riserve di bilancio, per poterli fronteggiare.

La formula claims made include solo i sinistri avvenuti e denunciati, la cui stima è ancora imprecisa; questo permette un immediato consolidamento del bilancio di polizza alla data di scadenza del contratto, senza dover accantonare risorse per la possibile sopravvenienza di sinistri tardivi.

Gli assicurati corrono però il rischio di rimane scoperti se, ad esempio, non rimangono assicurati sempre con la medesima compagnia. Per tale motivo sono state introdotte delle modifiche alla struttura della clausola claims made che estendono la portata della garanzia, ampliando il periodo di copertura. La prima è la garanzia di retroattività, per la quale la richiesta risarcitoria può essere presentata, durante il periodo di efficacia del contratto, per quei danni verificatesi in un determinato periodo prestabilito, anteriore alla stipula della polizza; la seconda garanzia è definita postuma e permette all’assicurato di avanzare la richiesta risarcitoria anche dopo la scadenza del contratto entro un prestabilito periodo di tempo. Si fa però riferimento solo ai danni originatesi durante il periodo di validità della polizza (Ania, 2014).

Oltre alla clausola claims made esiste inoltre la clausola di loss occurence. A differenza della prima, la seconda prevede che l’efficacia della garanzia sia prevista, indipendentemente dalla data di richiesta di risarcimento, per i fatti avvenuti durante la validità della polizza. In questo caso l’assicuratore potrà essere chiamato ad indennizzare l’assicurato anche anni dopo il fatto colposo.

Il terzo elemento presente in ogni contratto assicurativo è il premio. Sono due le tipologie di premio presenti per le polizze R.C.: premio fisso e premio variabile.

Il nostro ordinamento prevede che il premio (fisso) sia indivisibile, non frazionabile e che l’importo sia dovuto per intero, anche in caso di cessazione o sospensione della garanzia. In questo quadro rigido previsto dall’ordinamento, la prassi ha introdotto alcuni elementi di variabilità. Infatti, in alcune coperture, risulta più idoneo un iniziale versamento al momento del perfezionamento del contratto, seguito poi da successivi conguagli, quando l’assicuratore avrà a disposizione tutti i dati necessari per la corretta definizione della situazione di rischio dell’assicurato.

Quarto e ultimo elemento comune è l’obbligo al risarcimento. La compagnia può pagare direttamente il danneggiato, dandone previa comunicazione all’assicurato, inoltre se l’assicurato lo richiede esplicitamente, la compagnia è obbligata a pagare direttamente il terzo. Infine la compagnia può anticipare l’importo dovuto all’assicurato, da versare al danneggiato.

Si precisa che nel caso delle assicurazioni obbligatorie, è il danneggiato ad avere diritto a chiedere il risarcimento direttamente dall’assicuratore, per i danni ingiusti sopportati.