CAPITOLO 2 – LE ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI
2.8 Assicurazione contro i danni a cose
2.8.4 I principali prodotti danni alle cose
Nei prossimi paragrafi si illustreranno brevemente le più diffuse e conosciute coperture assicurative contro i danni alle cose per privati ed imprese, allo scopo di individuare le più importanti clausole e caratteristiche che regolano il loro funzionamento.
In particolare, si vedrà la copertura del rischio incendio e del rischio furto per i privati e per le imprese industriali.
2.8.4.1
La polizza incendio
Il ramo incendio è uno dei più antichi e importanti rami danni. È nato in Germania quattro secoli fa e si è sviluppato in Italia a partire dal 1820.
L’incendio è definito in polizza come una combustione con fiamma di beni materiali al di fuori del focolare, che può estendersi e propagarsi. In questo ramo però, si possono trovare fattispecie di
rischi, che hanno poco a che vedere con la tradizionale definizione di incendio. Infatti la polizza incendio include anche gli effetti della caduta di un fulmine, scoppi o esplosioni anche se non derivanti da incendio.
Infatti all’interno della copertura incendio per i privati, sono assicurate una pluralità di fattispecie:
incendio, esplosione, implosione, scoppio; fulmini ed eventi elettrici assimilabili;
caduta di aeromobili e urto di veicoli non di proprietà o condotto dal proprietario o dai suoi familiari;
sviluppo di fumi, gas, vapori ed emissioni assimilabili; fenomeni elettrici sviluppati dagli impianti;
rottura di tubazioni;
sovraccarico di neve ed altri eventi speciali.
I rischi contenuti nel ramo incendio sono suddivisi in due grandi categorie: i rischi ordinari e i rischi industriali. Tale suddivisione è indispensabile alle compagnie per la corretta tariffazione del rischio, che viene definita non solo in funzione della probabilità di verificarsi dell’evento, ma anche in base all’entità del massimo danno probabile. Infatti, anche se a parità di probabilità di accadimento, non possono equivalersi un incendio di una casa privata e un incendio in una fabbrica di vernici.
All’interno dei rischi ordinari sono compresi i rischi civili, rischi agricoli, rischi commerciali, piccole industrie e rischi vari. I rischi industriali sono i rischi non compresi nella categoria dei rischi ordinari, in genere riguardano rischi di grande entità, soprattutto legati a mobili, immobili e merci contenute, di ingente valore.
Le compagnie, a fronte di questa classificazione, offrono prodotti differenziati ai privati e alle imprese.
La polizza incendio sulla casa, cioè un prodotto destinato ai privati, assicura non solo l’edificio o i locali in cui si sviluppa l’abitazione, bensì anche il suo contenuto. Per quanto concerne i locali e l’edificio, sono assicurate le opere murarie e i relativi fissi, infissi, pertinenze e opere di fondazione; per ciò che riguarda i beni contenuti, sono compresi nella copertura i mobili e l’arredamento, effetti personali e determinate categorie di impianti. Per alcune categorie di beni, come le opere d’arte, preziosi o contanti, la copertura non ha effetto, a meno che sia non ne sia stata fatta espressa previsione in polizza.
L’indennizzo per ciò che riguarda il fabbricato segue la logica del valore di ricostruzione a nuovo, mentre, con riferimento ai beni contenuti, la principale modalità di indennizzo è il costo di sostituzione a nuovo con un bene uguale o di pari caratteristiche.
Una clausola peculiare, che spesso si trova in questo tipo di polizze è il cosiddetto “ricorso vicini”. Tale garanzia prevede la copertura dei danni materiali e diretti provocati dai sinistri avvenuti nell’edificio dell’assicurato, agli edifici circostanti.
Per ciò che riguarda invece le polizze incendio destinate alle imprese, in particolare quelle industriali, la copertura assicurativa contro il rischio di incendio ha l’obiettivo di tutelare l’assicurato contro i danni provocati dai sinistri a:
fabbricati in cui si svolgono funzioni produttive, amministrative o di magazzino, con i medesimi criteri applicati per le abitazioni private;
attrezzature, macchinari, apparecchiature elettroniche impiegate nel processo produttivo; arredamento, sia quello presente negli uffici, che all’interno degli stabilimenti produttivi; merci immagazzinate per la lavorazione, spostamento o vendita, inclusi gli imballaggi. Nel caso di “merci speciali”, cioè quelle che richiedono cautela nella lavorazione o nel trattamento, poiché possono essere causa di vasti danneggiamenti, la copertura comprende gli esplodenti e gli infiammabili, utilizzati e immagazzinati nei locali e le materie speciali, come scorie di metalli pesanti, materie plastiche, materiali delicati o comunque pericolosi. Per tali tipologie di merci, le compagnie assicurative richiedono il rispetto di determinate norme costruttive per impianti e fabbricati. Queste misure sono finalizzate a contenere il rischio e spesso sono utilizzate come prerequisito all’assicurabilità. In quanto pericolose, sono spesso previsti anche dei limiti quantitativi all’utilizzo di dette “merci speciali”: superare il limiti significherebbe generare un’eccessiva rischiosità, per la quale sarebbe necessario ricorrere a polizze specifiche.
Nella maggior parte dei casi, questi beni vengono assicurati a valore intero, diversificato a seconda della categoria di prodotto.
I valori monetari o quasi monetari custoditi nei locali dell’impresa, beni particolari quali progetti, supporti informatici, disegni sono generalmente oggetto di un copertura separata. Sono esclusi dalla copertura i rischi catastrofali, come terremoti frane, inondazioni, poiché possono causare la totale distruzione dei beni assicurati. A fronte di tali eventi la compagnia si troverebbe obbligata a risarcire l’assicurato in tutte le fattispecie di sinistri compresi nella copertura, fino al raggiungimento per ognuna dei massimali o del limiti di indennizzo.
Appare evidente che sia fondamentale definire nel contratto l’elenco dettagliato di tutte le fattispecie incluse nella copertura, data l’ampia gamma di rischi a cui può essere soggetta un’impresa industriale. Per la compagnia è altrettanto fondamentale definire i limiti di indennizzo e i massimale per ciascun elemento di rischio. Il costo di reperimento di tutte le informazioni e della loro successiva elaborazione, nonché la loro difficile interpretazione, causano non pochi problemi durante la fase di definizione del contratto alla compagnia. Ecco perché negli ultimi anni si sono diffuse le polizze all risks, che risolvono in parte tali problematiche
2.8.4.2
La polizza furto
La copertura contro il furto in un’abitazione privata tiene indenne l’assicurato dai danni materiali e diretti connessi al furto dei beni rubati.
La polizza definisce in modo analitico i massimali di copertura, franchigie, scoperti, e limiti di indennizzo nonché i casi esclusi o inclusi nel contratto.
La copertura assicurativa scatta in caso di:
furto con effrazione, cioè con scasso o rottura dei mezzi di chiusura o dei muri;
furto con chiavi false o grimaldelli, ma non viene coperto il furto perpetrato con chiavi vere perdute o sottratte al proprietario;
furto con scalata, cioè per vie diverse da quelle normali;
furto con introduzione clandestina, con asporto della refurtiva a locali chiusi (De Ferra, 1995).
La polizza copre sia il valore dei beni sottratti, anche in caso di rapina od estorsione, sia i danni subiti dall’edificio o dagli impianti a causa dell’azione illecita, indipendentemente dal fatto che il furto sia poi avvenuto meno. Nel caso di rapina o estorsione è rilevante solo che la consegna dei beni sia avvenuta all’interno dell’edificio o del locale assicurato. Eventualmente le compagnie danno la possibilità all’assicurato di poter estendere la garanzia anche al di fuori dell’abitazione.
Le esclusioni tipiche della polizza furto per i privati sono gli atti di sciacallaggio qualora si verifichino eventi naturali, l’assenza di idonei sistemi di difesa o la loro inefficienza. È escluso dalla copertura anche il dolo o la cola grave dell’assicurato o dei suoi familiari.
Data la frequenza dei furti, questo prodotto assicurativo è piuttosto costoso. Al fine di contenere il rischio ed il relativo premio, le compagnie chiedono agli assicurati, al momento della stipula del contratto, che l’abitazione sia dotata di adeguati sistemi d’allarme e di protezione degli accessi dell’edificio. Qualora solo successivamente venga constatata la loro inefficienza, causata da incuria o mancata manutenzione, l’assicurato può andare incontro a una forte riduzione o totale esclusione dell’indennizzo.
Le polizze maggiormente diffuse prevedono una copertura a primo rischio assoluto e l’indennizzo calcolato in base al valore commerciale dei beni, con la definizione di massimali di copertura per determinate categorie di beni di elevato valore o non di uso comune. Per tali beni sono spesso richieste misure di sicurezza aggiuntive, come ad esempio l’istallazione di casseforti.
Nel caso in cui i beni siano recuperati, a seguito della denuncia fatta all’autorità giudiziaria oltre che alla compagnia, si possono distinguere due situazioni: se l’indennizzo è già stato liquidato per intero, l’assicurato dovrà avvisare l’assicuratore, che di fatto è diventato il proprietario dei beni. L’assicurato ha la possibilità di restituire l’indennizzo, così da riacquistare la proprietà dei beni. Se invece l’indennizzo è ancora parziale, il proprietario può conservare la proprietà dei beni
restituendo l’indennizzo ricevuto o in alternativa è possibile alienare i beni, ripartendo il ricavato nella proporzione esistente tra indennizzo corrisposto e quello ancora da effettuare (Santoboni, 2012-a).
Per le imprese industriali il rischio furto coinvolge soprattutto le apparecchiature e i beni già lavorati all’interno degli stabilimenti.
Come nel caso dei privati, la copertura tiene indenne l’assicurato dai danni materiali e diretti derivanti dall’atto illecito e viene indennizzato sia il valore dei beni sottratti anche se di proprietà di terzi, sia i costi di riparazione dei danneggiamenti e dei guasti eventualmente prodotti dagli autori del furto, della rapina o dell’estorsione, per introdursi nei locali.
I criteri di ammissibilità all’indennizzo sono i medesimi visti per le polizze furto destinate ai privati, ed anche in questo caso è possibile estendere la copertura ai beni che si trovano momentaneamente al di fuori dei locali dell’azienda, però con l’inclusione in polizza di elevate franchigie.
I casi di esclusione della copertura, derivante del mancato rispetto delle previsioni minime di sicurezza, sono comunque indennizzati per prodotti più evoluti, se viene dimostrato che le carenze non sono state sfruttate dal ladro per compiere il furto.
Anche in questo caso la garanzia è prestata con la modalità del primo rischio assoluto, con precisa indicazione nel contratto dei limiti di indennizzo e dei massimali, che possono essere diversificati per beni di elevato valore.