CAPITOLO 2 – LE ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI
2.7 Assicurazioni di responsabilità civile
2.7.3 I principali prodotti R.C Generale
Nel contesto delle polizze assicurative di responsabilità civile è necessario distinguere tra le assicurazioni obbligatorie per legge e le assicurazioni non obbligatorie.
La scelta da parte del legislatore di rendere obbligatorie alcune fattispecie di coperture assicurative deriva dall’esigenza di tutelare l’interesse pubblico, cioè i terzi danneggiati.
A fronte di ciò, le nome prevedono tre elementi, comuni a tutte le numerose polizze obbligatorie, che hanno lo scopo di tutelare il terzo. Innanzitutto viene riconosciuto al danneggiato la possibilità di rivolgersi direttamente all’assicuratore per il risarcimento del danno, gli è riconosciuta un’autonoma posizione giuridica nel contratto tra assicurato e assicuratore ed inoltre gode di garanzie integrative previste dalla legge.
Le assicurazioni di R.C. obbligatorie sono previste per un numero di attività molto elevato ed in continua crescita. La maggior parte delle attività soggette all’obbligo di assicurazione concerne le attività professionali e quelle industriali.
La legge indica i soggetti obbligati a sottoscrivere le polizze di R.C., che ovviamente variano a seconda della fattispecie di responsabilità civile considerata. In linea di massima sono i proprietari o gli utilizzatori di certi beni e coloro che svolgono attività pericolose ad essere soggetti all’obbligo. La legge incide anche sul contenuto del contratto di polizza, prevedendo i rischi minimi coperti, l’importo minimo a cui deve ammontare il massimale di copertura o ancora le esclusioni dalla garanzia.
Per le assicurazioni R.C. non obbligatorie viene invece lasciata piena libertà alle parti13 di
stabilirne il contenuto, limiti e massimali di copertura, in base alle esigenze dell’assicurato e in base al premio che è disposto a pagare.
Nei paragrafi che seguono si farà cenno ad alcune tra le più importanti assicurazioni di responsabilità civile: R.C. professionale medica, per quanto riguarda i prodotti offerti ai professionisti; R.C. professionale prodotti, come prodotto per le imprese e per coloro che svolgono attività industriale, ed infine R.C. Capofamiglia per ciò che riguarda le assicurazioni non obbligatorie per i privati.
2.7.3.1
R.C. professionale medica
L’assicurazione di responsabilità civile professionale in Italia, è una fra le assicurazioni obbligatorie per legge. Infatti, con il D.P.R. 137/2012 “Regolamento degli ordini professionali”, il legislatore ha introdotto l’obbligo, per tutti i professionisti iscritti ad un Albo, di stipulare una polizza assicurativa contro i danni derivanti dall’esercizio della propria professione. L’obbligo di assicurarsi era già previsto per i notai, ma nel 2012, con l’emanazione del “Regolamento degli ordini professionali”, l’obbligatorietà è stata estesa a tutte le professioni (Lacchini, 2013).
L’assicurazione di responsabilità civile professionale tutela il patrimonio del professionista dalle richieste di danno avanzate dai terzi, anche clienti, per negligenza, imprudenza, imperizia o inadempienza, nello svolgimento dell’attività professionale. Le polizze non coprono i danni causati da comportamenti illeciti tenuti volontariamente dal professionista, quindi escludono dalla garanzia i casi di dolo. Tuttavia la copertura è estesa al fatto doloso commesso dai dipendenti.
Il contratto che sorge tra professionista e suo creditore ha ad oggetto una prestazione di natura intellettuale. Il professionista si obbliga ad eseguire la prestazione professionale dietro pagamento, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
Di regola, l’obbligazione assunta dal professionista è un’obbligazione “di mezzi” cioè con l’assunzione dell’incarico, il professionista si impegna a prestare l’opera intellettuale solo al fine di raggiungere il risultato sperato, assumendo un comportamento professionalmente adeguato, con la diligenza richiesta dalla natura dell’attività svolta. Egli non garantisce però l’effettivo raggiungimento del risultato.
Per ciò che concerne nello specifico la R.C. professionale medica, essa è obbligatoria per tutti i medici iscritti all’Albo della professione medica, che svolgono l’attività in regime di libera professione.
La garanzia protegge il medico dalle richieste di risarcimento presentate dai pazienti durante il periodo di validità della polizza, per i danni causati da errori commessi durante l’esercizio della sua professione. I possibili danni che il medico può cagionare dipendono essenzialmente da diagnosi o prescrizioni errate, ovvero incidenti o errori durante un intervento chirurgico.
L’obbligo a assicurarsi è esteso anche ai medici che sono dipendenti del Sevizio Sanitario Nazionale, solo se esercitano la libera professione, al di fuori delle strutture ospedaliere pubbliche. I medici che invece lavorano unicamente come dipendenti del SSN, non sono obbligati a stipulare la polizza. La legge prevede infatti che siano le strutture ospedaliere o le Aziende Sanitarie Locali, in cui i medici lavorano, a dover sottoscrivere una polizza assicurativa di responsabilità civile per i danni causati a terzi dai propri dipendenti.
Tuttavia le polizze stipulate dalle strutture pubbliche non coprono i casi di colpa grave dei propri dipendenti, quindi il medico o l’operatore sanitario potrà tutelarsi autonomamente stipulando una polizza per tutelarsi dal rischio di causare danni a terzi in conseguenza di un comportamento, al quale può essere ricondotta l’ipotesi di colpa grave.
2.7.3.2
R.C. professionale prodotti
Nell’ambito delle attività industriali, una fra le più importanti assicurazioni di responsabilità civile obbligatoria è la R.C. professionale prodotti.
Le esigenze di protezione del consumatore, che è considerato da sempre parte debole nella compravendita, ha condotto ad un progressivo aumento delle garanzie che necessariamente devono essere offerte dal produttore sui propri prodotti.
La polizza tutela il produttore da eventuali richieste di risarcimento, per i danni causati a persone o cose, da difetti dei prodotti che ha fabbricato e immesso inconsapevolmente nel mercato.
Il prodotto dev’essere inteso come bene mobile, che ha subito una lavorazione da parte del produttore, il quale può essere intervenuto nel processo di trasformazione o può aver anche soltanto apposto il proprio marchio. Il prodotto è considerato difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere nell’uso o nel consumo.
La responsabilità per il difetto si presume a carico del produttore, o di colui che lo ha importato nel mercato comunitario, che sarà pertanto chiamato a rispondere per i danni causati a terzi. Solo nel caso in cui non sia possibile identificare il produttore, la responsabilità ricadrà sul fornitore del prodotto. L’onere della prova è a carico del consumatore, che deve dimostrare il nesso di causalità tra difetto del prodotto e danno ingiusto subito.
L’ R.C. professionale prodotti, essendo una copertura obbligatoria, è disciplinata da norme specifiche, le quali prevedono la risarcibilità del danno solo in caso di morte, lesioni personali o distruzione e deterioramenti di cose diverse dal prodotto. La legge prevede inoltre l’obbligo di una
clausola di franchigia che dev’essere almeno pari a €387,34 ed un massimale minimo di €51.645.689,91.
Partendo da un testo comune adottato dall’Ania come base di partenza per la realizzazione delle polizze R.C. professionale prodotti, le compagnie di assicurazione hanno poi sviluppato prodotti specifici a seconda delle esigenze dei produttori.
In linea generale le compagnie, per la definizione del premio, prendono in considerazione il tipo di attività svolta, il tipo di produzione e l’area geografica di commercializzazione del prodotto. Sono previste, di norma, tre aree geografiche: UE, Paesi extra-comunitari, USA e Canada.
Tipicamente sono escluse dalla copertura i rimpiazzi dei prodotti difettosi o la loro riparazione e i danni legati alla mancata rispondenza del prodotto all’uso per il quale era stato destinato. Ovviamente è lasciata alle parti la libertà di includere anche tali fattispecie di danni nella polizza. Sono invece incluse le spese necessarie al ritiro dei prodotti difettosi dal mercato, per cercare di limitare ulteriori acquisti e quindi ulteriori danni a cose o persone (Miani, 2010).
2.7.3.3
R.C. del capofamiglia
È la più diffusa e conosciuta fra le coperture di responsabilità civile destinate ai privati.
La polizza tiene indenne, nei limiti del massimale di polizza, l’assicurato e il suo nucleo familiare di quanto siano tenuti a pagare come risarcimento, per i danni involontariamente causati a terzi di cui sono civilmente responsabili. I danni possono dipendere da fatti attinenti alla vita umana e privata, alla proprietà o alla conduzione della casa in cui la famiglia abita.
I soggetti assicurati sono tutti componenti della famiglia, non soltanto il capofamiglia, ed anche tutti coloro che abitano con lui o lavorano come collaboratori domestici, custodi o giardinieri, purché il contratto di lavoro non sia occasionale.
Le attività soggette a copertura nei principali modelli di polizza riguardano il tempo libero e la vita privata di tutti i giorni. Alcune fra le più comuni sono:
la proprietà e la conduzione dell’abitazione dell’assicurato e dei relativi impianti; l’uso di apparecchi elettrodomestici, spargimento di acqua e rigurgito di fogne; lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, anche fatti in economia;
incendi, esplosioni di gas, scoppio di apparecchi a vapore e degli impianti di riscaldamento; caduta dell’antenna tv;
intossicazione ed avvelenamento causato dai cibi o bevande preparate dall’assicurato; proprietà, possesso e uso di animali (Miani, 2010).
Le esclusioni più comuni invece riguardano le attività private che sono considerate pericolose, come ad esempio la caccia, per la quale è prevista una copertura assicurativa obbligatoria ad hoc, l’inquinamento o il possesso di cose altrui.
I molti casi, a fronte del pagamento di un sovrappremio, l’assicurato può inserire nella copertura anche tali fattispecie, normalmente non contemplate.