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Inquadramento giuridico ed economico della copertura assicurativa contro i danni alle

CAPITOLO 2 – LE ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI

2.8 Assicurazione contro i danni a cose

2.8.2 Inquadramento giuridico ed economico della copertura assicurativa contro i danni alle

Per imprese e privati, la copertura contri i rischi di danneggiamento dei propri beni, rappresenta un interesse di primaria importanza, considerando la numerosità di eventi avversi in grado di intaccare negativamente il loro patrimonio.

I prodotti assicurativi danni alle cose, che hanno lo scopo di tutelare il patrimonio dell’assicurato dalle conseguenze negative provenienti dai sinistri, sono fortemente influenzati da elementi tecnici in termini di tipologia di rischio, frequenza, intensità e clientela. Troviamo pertanto una vasta gamma di prodotti, che varia in base alla tipicità e alle caratteristiche del bene che si vuole assicurare. Per tale motivo, le compagnie hanno sviluppato polizze specifiche per i privati e per le imprese, in modo da garantire la migliore copertura possibile, in base alle necessità del contraente. Come per ogni contratto però, l’autonomia contrattuale delle parti trova dei limiti. Esistono infatti delle previsioni di legge alle quali le imprese devono far riferimento nel momento di definizione della polizza, poiché tali prescrizioni spesso costituiscono elementi inderogabili del contratto.

Un primo elemento di rilievo per le assicurazioni contro i danni alle cose è contenuto all’art. 1900. L’articolo dispone che l’assicuratore non sia tenuto a tenere indenne l’assicurato o il beneficiario per i sinistri che sono stati causati da dolo o colpa grave del contraete, salvo eventuale patto contrario per il solo caso di colpa grave. La norna precisa inoltre che l’assicuratore deve ritenersi tuttavia obbligato, nel caso in cui il sinistro sia stato causato da dolo o da colpa grave delle persone di cui l’assicurato è responsabile.

La norma sancisce pertanto un’importante differenza tra la copertura danni alle cose e l’assicurazione di responsabilità civile: la colpa grave nelle coperture danni alle cose è un elemento discriminate, che esclude l’obbligo dell’assicuratore all’indennizzo, salvo le deroghe pattizie; nelle

17 La cosiddetta “legge Merloni” n.109/94 e le successive modifiche impongono alle imprese vincitrici di

gare d’appalto indette dalla Pubblica amministrazione, l’obbligo di contrarre polizze denominate “Tutti i rischi del costruttore” o “Tutti i rischi del montaggio” e di estendere la garanzia anche alla responsabilità civile nei confronti dei terzi.

assicurazioni di responsabilità civile invece, l’assicuratore non è obbligato solo nel caso in cui i fatti abbiano natura dolosa.

Un’altra importante previsione di legge è contenuta anche nell’art. 1907. In questa norma il legislatore sancisce la cosiddetta regola proporzionale. Tale regola prevede che, se al momento del sinistro, il valore assicurato è inferire rispetto al reale valore del bene, l’assicuratore sarà tenuto a risarcire l’assicurato solo proporzionalmente al rapporto tra questi due valori18.

La regola ha lo scopo di tutelare l’assicuratore da possibili comportamenti opportunistici da parte dell’assicurato. Infatti se, dopo la conclusione del contratto, il valore del bene dovesse aumentare a seguito di migliorie apportate dal cliente, ampliamenti, modifiche, ecc., l’impresa si troverebbe in un’accresciuta situazione di rischio, rispetto a quella definita nella polizza. Le condizioni contrattuali e il premio incassato risulterebbero sottostimati e pertanto potrebbero essere insufficienti a coprire la mutata esposizione al rischio.

Il legislatore sancisce anche un altro principio cardine per le assicurazioni contro i danni alle cose agli artt. 1908 e 1909: il principio indennitario. Per legge non è valida l’assicurazione stipulata per un valore eccedente a quello reale del bene al momento del sinistro ed aggiunge che se c’è stato dolo da parte dell’assicurato, egli non avrà diritto a nessun risarcimento. Nel caso in cui l’assicurato sia in buona fede, l’assicuratore sarà tenuto ad indennizzarlo per i danni subiti fino ad un massimo pari al reale valore del bene. Altresì, non è possibile attribuire al bene un valore superiore rispetto a quello che aveva al momento del sinistro. Lo scopo dell’assicurazione è tenere indenne l’assicurato dai possibili danneggiamenti subiti, non quello di generare un indebito arricchimento a discapito dell’assicuratore.

Ultima, ma non meno importante prescrizione di legge, è quella contenuta all’art. 1914, in cui si parla di “obbligo di salvataggio”. La norma dispone che l’assicurato, in caso si sinistro, debba fare tutto il possibile per cercare di ridurre o, ove possibile, evitare i danni. Le spese sostenute dall’assicurato per adempiere a tale obbligo sono a carico dell’assicuratore in proporzione al valore assicurato e a quello del bene al momento del sinistro. Se l’assicurato non si attiva e non interviene in alcun modo, per cercare di ridurre le conseguenze dannose del sinistro, in caso di colpa, potrà incorrere in una riduzione dell’indennizzo, mentre in caso di dolo, potrebbe perdere l’intero importo di risarcimento.

2.8.3 Caratteristiche della copertura dei danni alle cose

Dopo aver individuato le principali norme di legge che regolano il contratto di assicurazione contro i danni alle cose, possiamo passare alle principali caratteristiche comunemente presenti nelle polizze.

All’interno dei contratti si possono trovare una significativa varietà di clausole ed opzioni. Generalmente la loro definizione è lasciata all’autonomia contrattuale delle parti, tuttavia, essendo il contratto di assicurazione un contratto di adesione, tali clausole sono spesso già definite dall’assicuratore, nei vari modelli predisposti.

A seconda della relazione tra indennizzo in caso di sinistro e valore del bene assicurato, è possibile distinguere tra modalità di assicurazione a valore intero, a primo rischio assoluto e a primo rischio relativo.

Delle tre forme di assicurazione si è già discusso, in modo più approfondito, nel Paragrafo 2.5. In questa sede si ricorda brevemente che l’assicurazione a valore intero prevede che il valore assicurato sia pari al reale valore del bene e che, il risarcimento dei danni da parte dell’assicuratore in caso di sinistro, concorra fino al raggiungimento di tale valore. Nell’assicurazione a primo rischio assoluto, l’assicurato, in caso di sinistro, ha diritto a ricevere l’indennizzo del danno subito fino ad un massimo pari al valore assicurato, qualunque sia il valore del bene. Infine, nell’assicurazione a primo rischio relativo, il risarcimento dei danni sarà commisurato al valore del bene assicurato, mediante l’applicazione della regola proporzionale, fino ad un importo massimo pari a valore assicurato.

Come già evidenziato in precedenza, l’obiettivo dell’assicurazione è quello di tenere indenne il patrimonio dell’assicurato e non di creare un ingiusto arricchimento. Al fine di rispettare tale principio, per il calcolo dell’indennizzo possono essere impiegate due tipologie di valutazione del valore del bene assicurato: assicurazione del valore a nuovo e assicurazione del valore commerciale.

Con la prima fattispecie, al bene è attribuito un valore corrispondente alle spese sostenute per costruire o acquistare un bene simile od equivalente per genere, dimensione o caratteristiche generali, quindi l’assicuratore si impegna a pagare il costo di ricostruzione o di rimpiazzo invece di liquidare una somma sulla base del valore del bene al momento del sinistro. Nel secondo caso, al bene è attribuito il suo valore attuale. Tale valore è determinato sottraendo al valore a nuovo il normale deprezzamento causato dal trascorrere del tempo, dall’obsolescenza, dall’usura, ecc.

Tradizionalmente, il metodo più utilizzato è quello del valore commerciale, tuttavia negli ultimi anni si è diffusa l’idea secondo cui sia preferibile, mediante l’utilizzo della copertura valore a nuovo, ripristinare la piena funzionalità del bene danneggiato piuttosto che corrispondere all’assicurato il mero importo di risarcimento del danno. Questo valore non è però identificabile in

modo preciso al momento della stipula della polizza, perciò viene comunque previsto un limite massimo di indennizzo legato al valore commerciale del bene.

Un’ultima importante differenziazione legata alle caratteristiche generali di polizza è la distinzione tra le polizze “rischi nominati” o named perils e le polizze “tutti i rischi” o all risk.

Le coperture named perils, prevedono in polizza un elenco analitico ed esaustivo di tutti gli eventi generatori di sinistri per i quali la copertura ha efficacia. Solitamente è previsto anche un elenco, altrettanto analitico e preciso, delle tipiche esclusioni. Queste polizze sono attualmente le più diffuse, infatti fino a qualche anno fa rappresentavano la formula di norma utilizzata dalle imprese assicuratrici. Oggi però hanno cominciato ad affermarsi nel mercato anche le polizze all risk. In queste polizze è presente unicamente l’elenco dettagliato e preciso degli eventi esclusi dalla copertura assicurativa. L’assicuratore, con la stipula di dette polizze, si trova a dover fronteggiare una situazione di rischio alquanto ampia, poiché è possibile che si verifichino anche eventi nuovi, non prevedibili e pertanto non esclusi dalla copertura. Per gli assicurati ovviamente questa formula appare molto più conveniente, proprio perché più ampia, nonostante il premio sia ovviamente più alto.

Per particolari tipologie di attività sono fondamentali le coperture multigaranzia nella forma all risks. Ad esempio, le imprese di costruzione e monitoraggio svolgono un’attività soggetta a fattori di rischio molto ampi, perché connessa alla costruzione di infrastrutture o all’assemblaggio di impianti di notevole complessità. Tali imprese non hanno interesse a concludere contratti assicurativi continuativi nel tempo: sono esposti ad un numero elevato di rischi durante l’appalto, quindi necessitano di una copertura multigaranzia, in grado di offrire loro una tutela il più possibile completa, durante il periodo di tempo in cui si svolge il lavoro (Miani, 2010).