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CAPITOLO 2 – LE ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI

2.7 Assicurazioni di responsabilità civile

2.7.4 R.C Auto

L’assicurazione responsabilità civile autoveicoli terrestri (di seguito R.C. Auto) è il più importante ramo nel comparto delle assicurazioni contro i danni. Con 17.592 milioni di euro di premi raccolti nel 2014, rappresenta infatti più del 50% della raccolta danni complessiva (Ania, 2015-a).

L’ R.C. Auto è un’assicurazione di responsabilità civile obbligatoria e date le sue peculiarità e la sua importanza economica, essa forma un ramo a sé stante all’interno del comparto danni. In particolare si fa riferimento al ramo 10.

Dal 1969, chiunque metta in circolazione un veicolo o un natante in Italia, ha l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa. L’R.C. Auto è infatti il contratto che ha lo scopo di garantire il conducente o, se diverso, il proprietario del mezzo, contro il rischio di dover risarcire i terzi dei danni causati dalla circolazione del veicolo.

L’assicurato ha la possibilità di estendere la garanzia anche ad altre situazioni quali furto, incendio, cristalli o atti vandalici. La polizza R.C. Auto non copre normalmente tali situazioni, quindi, offrendo la possibilità all’assicurato di aggiungere tali garanzie accessorie alla tradizionale formulazione del contratto, egli avrà l’opportunità di assicurare la propria persona, in qualità di conducente e/o proprietario, ed inoltre potrà assicurare il veicolo anche per i danni non coperti dalla normale polizza R.C. Auto.

La durata del contratto è di un anno, che decorre dalle ore 24.00 del giorno in cui è stato pagato il premio. Possono eventualmente anche essere previste polizze di durata inferiore, per esempio in caso di targhe di prova (Santoboni, 2012-a).

Un’importante innovazione legislativa in merito al contratto di R.C. Auto, è stato il “decreto Bersani”, cioè il d.l. n.179/12, poi convertito nella legge n. 221/12. Tale decreto ha abolito la clausola di tacito rinnovo per i contratti R.C. Auto, ed è stato introdotto un periodo di tolleranza di 15 giorni dopo la data di scadenza della polizza, durante i quali la compagnia rimane obbligata a rispondere dei sinistri causati dall’assicurato. Tale periodo dà inoltre la possibilità all’assicurato di valutare le proposte offerte dalle altre compagnie assicurative nel mercato e decidere pertanto se rinnovare il contratto con la stessa compagnia, o cambiare.

Le coperture R.C. Auto non sono ovviamente tutte uguali, ma il legislatore prevede che le polizze riguardanti autovetture, motocicli e ciclomotori debbano essere stipulate necessariamente in base alla formula bonus malus e a clausole di franchigia.

Il bonus malus è un sistema di tariffazione delle polizze. Prevede l’adeguamento del premio in base all’esperienza individuale, a seconda del numero di sinistri causati durante la validità del contratto e in base ad un parametro legato ad una classe di merito, che misura la sinistrosità degli anni precedenti.

La classe di merito migliora (bonus) se non si verificano incidenti nell’arco dell’anno assicurato, invece peggiora (malus) in presenza di sinistri di cui è responsabile il conducente e che siano stati pagati dall’assicuratore durante un periodo di osservazione. Il caso di bonus prevede il miglioramento di una classe di merito, godendo della riduzione del premio per l’abbassamento di classe, mentre con il caso di malus si sale di ben due classi, con conseguente rincaro del premio.

Il periodo di osservazione è il periodo di tempo in cui l’assicuratore valuta la condotta di guida del conducente. Inizia dal giorno di decorrenza della polizza, per poi finire 60 giorni prima della scadenza annuale14.

Le classi di merito adottate dalle varie compagnie non sono tutte uguali, poiché viene lasciato loro un margine di autonomia nella gestione e nella definizione delle classi interne. Al fine di garantire però la comparabilità tra i vari sistemi adottati dalle imprese, l’IVASS ha introdotto la classe di merito di conversione universale (CU).

In Italia ci sono 18 classi di merito: la 18° è la più alta, quella in corrispondenza della quale sarà pagato il premio più alto; la 1° è la classe più bassa, in cui il premio è più conveniente. Pertanto più bassa è la classe, più la polizza è economica. Ai veicoli assicurati per la prima volta dopo l’immatricolazione o il passaggio di proprietà è generalmente assegnata la 14a classe.

La Tabella 5 illustra i possibili spostamenti di classe rispetto a quella di partenza, in caso di uno o più sinistri denunciati nel periodo di osservazione della polizza.

Per quanto concerne le clausole di franchigia invece, l’assicuratore lascia a carico dell’assicurato una parte del danno liquidato al terzo. Spesso per agevolare il recupero della franchigia, la compagnia può prevedere contrattualmente la clausola di franchigia a recupero garantito. Infatti in abbinamento alla polizza R.C. Auto, sono stipulate altre polizze assicurative, ad esempio con una banca, che permettono alla compagnia di recuperare facilmente il costo a carico dell’assicurato, se il sinistro eccede l’importo di franchigia.

È importante sottolineare che l’assicuratore è obbligato a risarcire i terzi (anche trasportati) dai danni provocati dal veicolo assicurato per responsabilità del conducente, nei limiti del massimale fissato nel contratto, anche se i danni sono stati causati da un comportamento doloso da parte

dell’assicurato15. Se il massimale risultasse insufficiente, il contraente sarà comunque tenuto al

risarcimento della parte di danno eccedente la copertura.

La garanzia R.C. Auto può prevedere un massimale unico, e in questo caso il limite massimo risarcibile è complessivo per tutte le tipologie di danni, oppure possono essere inclusi due distinti massimali, per i danni alle cose e per quelli alle persone. La formula più diffusa è quella del massimale unico.

TABELLA 5.CLASSE DI COLLOCAZIONE CU IN BASE AI SINISTRI OSSERVATI

Classe di merito di partenza

0 sinistri in

un anno 1 sinistro in un anno 2 sinistri in un anno 3 sinistri in un anno 4 sinistri in un anno

1 1 3 6 9 12 2 1 4 7 10 13 3 2 5 8 11 14 4 3 6 9 12 15 5 4 7 10 13 16 6 5 8 11 14 17 7 6 9 12 15 18 8 7 10 13 16 18 9 8 11 14 17 18 10 9 12 15 18 18 11 10 13 16 18 18 12 11 14 17 18 18 13 12 15 18 18 18 14 13 16 18 18 18 15 14 17 18 18 18 16 15 18 18 18 18 17 16 18 18 18 18 18 17 18 18 18 18

FONTE:IVASS(2013), PAG.17

Attualmente la legge prevede un massimale minimo unico pari a 6 milioni di euro; se il contraente decide di inserire i due massimali distinti, il massimale minimo di legge previsto per i danni alle cose è di 1 milione di euro, mentre è fissato a 5 milioni di euro quello per i danni alle persone. Ovviamene le parti sono libere di definire massimali di importo superiore rispetto a quello minimo previsto dalla legge.

Infine, un ulteriore elemento peculiare, che concerne le polizze R.C. Auto, è la modalità di risarcimento dei sinistri, anch’essa coinvolta in importanti modifiche normative nel 2007.

Esistono due diverse procedure di risarcimento: la procedura ordinaria e la procedura di risarcimento diretto.

La procedura di risarcimento diretto è stata introdotta dal Codice delle assicurazioni private nel febbraio 2007. Tale procedura prevede che il conducente non responsabile, o responsabile parzialmente, del sinistro, avanzi la richiesta di risarcimento alla propria compagnia di assicurazione. L’assicuratore è obbligato ad assumere la gestione del danno e a provvedere della sua liquidazione per conto dell’assicuratore del responsabile civile, sul quale però ha il diritto di rivalsa.

Tale procedura può essere applicata solo se:

 l’incidente coinvolge due veicoli a motore immatricolati in Italia e regolarmente assicurati, senza che vi sia stato il coinvolgimento di altri veicoli;

 nel caso in cui uno dei due veicoli fosse un ciclomotore, la targa di quest’ultimo deve rispettare il nuovo regime di targatura obbligatorio introdotto nel 2012;

 se il conducente non responsabile ha riportato lesioni fisiche di lieve entità, cioè non più di 9 punti percentuali di invalidità.

La procedura si applica anche il conducente trasportasse con sé altre persone e anche se queste hanno riportato lesioni gravi (più di 9 punti percentuali di invalidità) a causa del sinistro. Tuttavia la procedura di risarcimento diretto non può essere applicata qualora siano stati riportati danni fisici da parte di passanti.

Nei casi in cui non è applicabile la procedura di risarcimento diretto, si seguirà la procedura di risarcimento ordinario. In questo caso, la richiesta di risarcimento dev’essere avanzata alla compagnia del veicolo responsabile del sinistro.

Nel caso di sinistro con veicolo non assicurato o non identificato, la richiesta di risarcimento dovrà essere presentata al Fondo di garanzia per le vittime della strada e alla compagnia designata in base al luogo di avvenimento del sinistro (IVASS, 2013).

La procedura di risarcimento diretto, rispetto a quella ordinaria, permette di ridurre notevolmente i tempi di liquidazione dei sinistri e questo influisce positivamente sul rapporto tra assicurato e compagnia. Consente inoltre una riduzione dei premi nel medio/lungo periodo, poiché i costi di gestione ed amministrazione si riducono per le imprese assicuratrici.

2.8 Assicurazione contro i danni a cose