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Le autorità di risoluzione nazionali e l’istituzione dei collegi di risoluzione

Capitolo IV: IL MECCANISMO DI RISOLUZIONE UNICO (SRM)

4.2 La riforma europea delle regole di gestione delle crisi bancarie: la direttiva

4.2.2 Le autorità di risoluzione nazionali e l’istituzione dei collegi di risoluzione

Una delle novità principali introdotte dalla direttiva riguarda la designazione da parte dello Stato membro di un’autorità di risoluzione – o più autorità 353

- incaricata dell’applicazione degli strumenti e dei poteri di risoluzione (art. 3). Questa autorità si qualifica come autorità pubblica amministrativa indipendente a cui vengono assegnati poteri amministrativi pubblici354, costituita o individuata, tra le autorità già esistenti, a discrezione degli Stati membri. Tra le autorità esistenti possono assumere le funzioni di gestione delle crisi, tra le altre, le banche centrali nazionali, i ministeri delle finanze e le autorità nazionali di vigilanza. In quest’ultimo caso vengono introdotte «idonee disposizioni strutturali per garantire l’indipendenza operativa e per evitare conflitti di interesse tra le funzioni di vigilanza (…) o le atre funzioni dell’autorità in questione e le funzioni di autorità di risoluzione»355. Viene così richiamato il principio della separazione strutturale tra le funzioni attribuite alla stessa autorità che coinvolge anche

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BOCCUZZI G., L’Unione Bancaria europea: Nuove istituzioni e regole di vigilanza e di gestione delle

crisi bancarie, Bancaria editrice, Roma, 2015, p. 73. 353 In questo caso lo Stato membro deve comunicare all’E

BA e alla Commissione le motivazioni di tale scelta e come vengono ripartite le funzioni e i poteri tra le diverse autorità. Inoltre assicura un adeguato coordinamento tra queste e ne designa una quale autorità di contatto in riferimento alla collaborazione e coordinamento con le autorità pertinenti degli altri Stati membri (art. 3, paragrafo 10).

354 A

NTONIAZZI S., L’Unione bancaria europea: i nuovi compiti della BCE di vigilanza prudenziale degli

enti creditizi e il meccanismo unico di risoluzione delle crisi bancarie, in Riv. It. Dir. Pub. Com., fasc. 3-

4, 2014, p. 732.

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il personale addetto, e prevede la pubblicazione dei regolamenti interni, comprese le regole relative al segreto professionale e agli scambi di informazione tra le varie aree funzionali. All’autorità nazionale di risoluzione viene assegnata piena indipendenza operativa collegata ad un generale dovere di collaborazione con le atre autorità dello Stato membro, al fine di migliorare l’assolvimento delle rispettive funzioni nell’interesse generale.

Le autorità nazionali di risoluzione rivestono un ruolo particolare anche con riguardo alla gestione delle crisi dei gruppi cross-border, in quanto chiamate a formare, congiuntamente alle altre autorità nazionali di risoluzione interessate, i collegi di risoluzione che rappresentano la struttura in cui si realizza una più compiuta collaborazione tra le autorità in gioco. Con tale previsione il legislatore europeo, in coerenza con l’impostazione internazionale, ha voluto predisporre una disciplina europea di gestione delle crisi bancarie, che nel perseguire i propri obiettivi non risponda a logiche esclusivamente nazionali ma che abbia riguardo della salvaguardia del mercato interno e della stabilità finanziaria, elementi che non possono essere circoscritti entro confini nazionali (art. 31).

La composizione dei collegi di risoluzione (art. 88) riflette la necessità di coinvolgere nelle diverse fasi della gestione della crisi tutte le autorità interessate, tra cui:

 L’autorità di risoluzione di gruppo, ruolo affidato all’autorità di risoluzione nazionale dello Stato membro in cui è stabilita la capo gruppo. Questa presiede il collegio con funzione di impulso e coordinamento delle attività;

 Le autorità di risoluzione degli Stati membri in cui sono stabilite filiazioni sottoposte alla vigilanza consolidata, l’impresa madre di qualcuno degli enti del gruppo o le succursali significative;

 Le Autorità nazionali di vigilanza degli Stati membri coinvolti;

 I Ministeri competenti a cui non è stata attribuita la funzione di risoluzione, nel caso in cui sono in discussione questione che possono riguardare la ripercussione o l’utilizzo di fondi pubblici;

 L’EBA.

Inoltre possono partecipare su invito anche le autorità di risoluzione di Paesi terzi in cui sono insediate delle filiazioni, in veste di osservatori.

La procedura di risoluzione per i gruppi transfrontalieri deve seguire una specifica procedura di coordinamento tra tutte le autorità in gioco( art. 91). Una volta accertata la

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situazione di dissesto o rischio di dissesto di una filiazione, l’autorità di risoluzione in cui questa è situata, che intenda avviare la procedura di risoluzione, informa l’autorità

home della capogruppo (se diversa) e tutti gli altri membri del collegio di risoluzione,

comunicando le misure e gli interventi che ritiene opportuni per la risoluzione dell’ente. A questo punto l’autorità di risoluzione di gruppo, consultati i membri del collegio, fa una valutazione del possibile impatto delle misure, oggetto della notifica, sul gruppo nel suo complesso e sulle singole entità appartenenti al gruppo, stabilite nel territorio comunitario. In questa fase la valutazione diventa necessaria per verificare se, una volta attuate le misure di risoluzione, altri enti del gruppo potrebbero trovarsi in una possibile situazione di dissesto. Se dalla verifica emerge che la risoluzione della filiazione potrebbe comportare un impatto negativo su alcuni enti del gruppo o sul gruppo nel suo complesso, l’autorità di risoluzione di gruppo è tenuta a predisporre, entro 24 ore, uno schema di risoluzione a livello di gruppo da presentare al collegio di risoluzione.

Il collegio discute il piano di risoluzione, elaborato dall’autorità di risoluzione di gruppo, per un periodo massimo di quattro mesi entro il quale la direttiva BRRD prevede

l’obbligo per il collegio di raggiungere un comune accordo. Trascorso tale periodo le autorità di risoluzione assumono una decisione congiunta riguardante il piano di risoluzione del gruppo, salvo che una delle autorità interessate non richieda l’intervento dell’EBA, nel ruolo di mediatore all’interno del collegio, al fine di raggiungere un

accordo non vincolante in conformità all’art. 31, lett. c), del Regolamento (Ue) n. 1093/2010 (art. 13, paragrafo 4).

In mancanza di una decisione congiunta della autorità di risoluzione entro quattro mesi, l’autorità di risoluzione di gruppo adotta una propria decisione motivata che tenga in considerazione delle opinioni e riserve delle altre autorità di risoluzione (paragrafo 5). Queste ultime, competenti per le filiazioni, se dissentono dalla decisione presa dall’autorità di risoluzione di gruppo, possono a loro volta adottare singolarmente una propria decisione, relativamente all’ente di cui hanno la competenza, in cui espongono in motivi del dissenso e tenendo presente le opinioni e le riserve espresse dalle altre autorità. Ciascuna autorità di risoluzione comunica la propria decisione agli altri membri del collegio di risoluzione (paragrafo 6) e ne dà esecuzione relativamente alle entità di cui ha competenza.

Quindi, se all’interno del collegio di risoluzione non si trova un comune accordo sul piano di risoluzione da attuare, la direttiva BRRD lascia spazio a decisioni individuali,

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autorità di risoluzione o avere effetti negativi sulla situazione finanziaria delle altre filiazioni appartenenti al gruppo. Al fine di scongiurare tali eventualità la collaborazione amministrativa tra le autorità di risoluzione e di vigilanza coinvolte risulta una condizione necessaria per il successo della gestione delle crisi, anche in caso di dissenso all’interno del collegio di risoluzione.