Capitolo II: L'INTEGRAZIONE BANCARIA E FINANZIARIA
2.2 Dalla crisi finanziaria al progetto di Unione bancaria europea
2.2.6 Il progetto Unione Bancaria Europea
L’acuirsi della crisi nell’autunno del 2011 ha fatto riemergere chiaramente l’esigenza di assicurare la stabilità finanziaria dell’Unione tramite una rivisitazioni delle riforme
214 C
APRIGLIONE F.,TROISI A., Op. cit., p. 57.
215 M
ICOSSI,S.,J.CARMASSI AND F.PEIRCE, On the Tasks of the European Stability Mechanism, CEPS Policy Brief No. 235, Brussels, March 2011.
216
78
strutturali volte a ricercare le modalità più adeguate per prevenire i rischi derivanti dalle crisi. Risultava evidente come una logica impostata al decentramento e frammentazione delle decisioni non poteva garantire il successo dell’attività di prevenzione dell’avvento delle crisi e del contrasto degli effetti negativi di queste. Inizia a farsi spazio il bisogno di dar vita ad un sistema più integrato, all’interno del quale riformare l’architettura della supervisione finanziaria e il sistema di gestione delle crisi a livello europeo: «un nuovo
framework legale di gestione delle crisi bancarie, che si inserisca coerentemente –
costituendone un tassello fondamentale – in un progetto di più ampia portata volto a rafforzare il processo di integrazione e a instaurare una nuova governance europea nel settore finanziario»217.
Da queste riflessioni, il Consiglio europeo, nel giugno del 2012, affermò che era ormai «imperativo spezzare il circolo vizioso tra banche e debito sovrano» tramite la creazione di «un meccanismo di vigilanza unico per la zona euro», da inserire nel più ampio progetto di Unione bancaria europea218. Il Consiglio europeo, nella convinzione che solo una globale rivisitazione delle regole del settore finanziario riguardante gli intermediari bancari possa portare ad adeguate forme di risanamento dell’intero sistema invoca un punto di svolta nell’esercizio della supervisione a livello comunitario219.
L’Unione Bancaria, quindi, si pone come elemento fondamentale del processo di integrazione economico e finanziaria dell’area euro220
; un nuovo disegno normativo- istituzionale che si contrappone alle problematiche scaturite dalla crisi finanziaria, in particolar modo al meccanismo vizioso che lega la crisi delle banche alla crisi dei debiti sovrani.
Il progetto è costituito da tre pilatri:
Il Meccanismo di vigilanza unico (Single Supervisory Mechanism – SSM); Il Meccanismo di risoluzione unico (Single Resolution Mechanism – SRM);
Il Sistema europeo di assicurazione dei depositi (European Deposit Insurance
Scheme – EDIS).
217 B
OCCUZZI G., Op.cit., p. 37.
218 C
ONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, Dichiarazione del Vertice della zona euro – 29 giugno 2012, in
Unione Bancaria. Conclusioni del Consiglio sul tema, consultabile su www.consilium.europa.eu/it/policies/banking-union/pdf/sn04481_it14_pdf/
219 C
APRIGLIONE F.,TROISI A., Op. cit., p.61.
220V
ISCO I., Il completamento dell’Unione Bancaria e il finanziamento dell’economia reale, Intervento alla Conferenza interparlamentare di cui all’articolo 13 del Fiscal Compact, Camera dei Deputati, Roma, 30 settembre 2014, p. 1; CAPRIGLIONE F.,TROISI A., Op. cit., p. 62.
79
L’Unione Bancaria assume un ruolo indispensabile per il completamento del mercato unico e dell’Unione economica e monetaria221
: concorre insieme all’European
Stability Mechanism (ESM) al generale obiettivo di garantire la stabilità del sistema economico e finanziario, assicurando agli operatori un mercato unico efficiente da un punto di vista della concorrenza e riduzione dei costi di intermediazione. Armonizza a livello europeo le materie di vigilanza, risoluzione e finanziamento degli enti creditizi, imponendo a questi ultimi di confrontarsi ed adeguarsi al nuovo ordinamento comunitario. Nello specifico il nuovo ordinamento rappresenta un nuovo orientamento che vincola le banche ad essere più prudenti nel prendersi dei rischi, e le obbliga ad assumersi le proprie responsabilità in presenza di eventuali errori.
Infatti, il primo obiettivo che si propone il nuovo framework è proprio quello di rompere il circolo vizioso tra rischio sovrano e rischio bancario. L’annuncio dell’Unione Bancaria da credibilità alla volontà di abbandonare la primaria preferenza di salvataggio dei creditori delle banche in fallimento (bail-out) per stabilire un nuovo regime in cui l’azzardo morale tra le banche e gli investitori viene mitigato dalla prospettiva di partecipazione finanziaria dei creditori alla futura ristrutturazione bancaria (bail-in)222. Inoltre, sotto il profilo del mercato bancario, il nuovo assetto si
propone di: a) ridurre la frammentazione del mercato bancario, eliminando gli ostacoli esistenti nelle condizioni di accesso ai mercati finanziari; b) adeguare l’architettura e la regolamentazione in materia di vigilanza bancaria ai cambiamenti in atto nei sistemi bancari, con la tendenza di superare la competenza su base nazionale verso un controllo comunitario in cui ci sia una condivisione di metodi e procedure; c) migliorare il confronto tra banche e sistemi bancari dei differenti paesi223.
La sola riforma dell’assetto istituzionale, però, non garantisce un efficace integrazione bancaria a livello europeo. Le decisioni della varie istituzioni hanno valenza se alla base c’è un corspus comune di norme che regolano la supervisione e la risoluzione degli intermediari bancari. Bisogna, quindi, specificare che l’Unione Bancaria si affianca e da attuazione alle normative che definiscono regole e procedure a livello comunitario per le due materie, al fine di implementarle e, in definitiva,
221 P
RESIDENTE DEL CONSIGLIO EUROPEO, Verso un’autentica Unione economica e monetaria. Relazione
del presidente del Consiglio europeo Herman Von Rompuy, Bruxelles, 26 giugno 2012; EUROPEAN COMMISSION, Blueprint for a Deep and Genuine Economic Monetary Union, Bruxelles, 30 novembre 2012.
222 V
ÉRON N., The Economic Consequences of Eruope’s Banking Union, in BUSH D., FERRARINI G. (edited by), European Banking Union, Oxford University Press, Oxford, 2015, p. 37.
223 B
80
armonizzandole in tutti gli Stati membri. Si fa riferimento al Codice Unico sui servizi finanziari (Single rulebook), una sorta di testo unico di norme secondarie per il settore finanziario che realizza una base di partenza per tutte le banche, garantendo la parità di condizioni ed un miglior funzionamento del mercato.
Il Single rulebook si costituisce da:
Una sostanziosa normativa in materia di vigilanza prudenziale, la Direttiva 2013/36/Ue (CRD IV)224e il Regolamento (Ue) n. 575/2013 (CRR)225, che
recepiscono a livello europeo la disciplina di Basilea III226;
La previsione di strumenti armonizzati per la gestione delle crisi bancarie, la Direttiva 2014/59/Ue (BRRD)227;
Una disciplina relativa agli schemi di garanzia dei depositi, la Direttiva 2014/49/Ue (DGSD)228.
Da quanto detto, emerge il forte intento di creare un sistema bancario europeo più forte e resistente, in grado di prevenire situazioni di crisi tramite regole armonizzate circa le condizioni di accesso ai mercati finanziari e la vigilanza prudenziale delle attività, e, qualora le crisi si verificassero, capace di affrontarle e gestirle riducendo le probabilità di contagio e di rischio sistemico, minimizzando i costi per i contribuenti.
Nei prossimi capitoli il lavoro si concentrerà sull’analisi delle interazioni tra vecchie e nuove istituzioni e organismi introdotti dall’assetto dell’Unione Bancaria. In particolare, partendo dal percorso che ha condotto all’accentramento decisionale nelle materie della vigilanza prudenziale e gestione delle crisi, si confronteranno tra loro le
224 Direttiva 2013/36/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87Ce e abroga le direttive 2006/48/Ce e 2006/49/Ce, in G.U.U.E. L 176/338 del 27 giugno 2013. Si tratta della c.d. Capital Requirements Directive- CRD IV.
225 Regolamento (Ue) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (Ue) n. 648/2012, in G.U.U.E. L 176/1 del 27/06/2013. Si tratta della c.d. Capital requirements regulation -
CRR
226
Per un approfondimento sui documenti redatti dal Comitato di Basilea sulle nuove regole prudenziali si veda, Compilation of documents that from the global regulatory framework for capital and liquidity, disponibile su http://www.bis.org/bcbs/basel3/compilation.htm .
227 Direttiva 2014/59/Ue del parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/Cee del Consiglio, e le direttive 2001/24/Ce, 2002/47/Ce, 2004/25/Ce, 2007/36/Ce, 2011/35/Ue, 2012/30/Ue e 2013/36/Ue e i regolamenti (Ue) n. 1093/2012 e (Ue) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, in G.U.U.E. L 173/190 del 12/06/2014.
228 Direttiva 2014/49/Ue del Parlamento e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, in G.U.U.E. L 173/49 del 12/06/2014.
81
competenze delle diverse autorità in gioco, cercando di far emergere punto di forze e di debolezza del nuovo sistema di governance bancaria.
82