• Non ci sono risultati.

La ripartizione delle competenze tra il Comitato unico di risoluzione e le autorità

Capitolo IV: IL MECCANISMO DI RISOLUZIONE UNICO (SRM)

4.3 Il meccanismo di risoluzione unico e l’accentramento della gestione delle cris

4.3.5 La ripartizione delle competenze tra il Comitato unico di risoluzione e le autorità

Il Regolamento SRM stabilisce una chiara ripartizione delle competenze tra autorità di risoluzione nazionali e Comitato unico di risoluzione che segue la divisione, vista in precedenza, dei compiti tra la BCE e la autorità nazionali di vigilanza nel contesto del

meccanismo di vigilanza unico. Infatti, il criterio generale alla base della ripartizione riguarda la tipologia degli intermediari, in particolare il Comitato adotta le decisioni di risoluzione per una delle seguenti entità o gruppi (art. 7, paragrafo 2):

 Entità o gruppi bancari considerati «significativi»389

;

 Entità o gruppi bancari considerati «non significativi», ma sui quali la BCE ha avocato a sé la vigilanza diretta390;

 Gruppi cross-border391

;

Rispetto a tali entità o gruppi, il Comitato svolge direttamente i compiti e le funzioni che gli sono attributi dal Regolamento SRM: adotta il piano di risoluzione e decide quali

strumenti applicare, valuta la risolvibilità e individua i requisiti minimi per i fondi

388 G

ARDELLA A., Op. cit., p. 168.

389

In conformità all’art. 6, paragrafo 4, del Regolamento SSM.

390 In conformità all’art. 6, paragrafo 5, lett. b) del Regolamento S

SM.

391 Secondo la definizione data dal Regolamento S

RM, i gruppi cross-border, o gruppi transfrontalieri, sono quelli che possiedono filiazioni (banche, imprese di investimento o società finanziarie) stabilite in uno Stato membro partecipante al meccanismo di vigilanza unico.

149

propri e le passività ammissibili. Le autorità di risoluzione nazionali collaborano e supportano l’attività del Comitato attraverso l’attuazione del programma di risoluzione e, se del caso, la predisposizione di questo in via preliminare. In concreto, con riguardo alle banche che rientrano nella sfera di competenza del Comitato, le autorità nazionali competenti svolgono un‘attività prettamente istruttoria con funzioni esecutive limitatamente a quanto deciso a livello centrale dal Comitato. In contrapposizione a quanto previsto nell’approccio della direttiva BRRD, le autorità di risoluzione nazionali vedono ridursi notevolmente gran parte del loro potere discrezionale.

Diversamente dal meccanismo di vigilanza unico, è previsto l’accentramento delle competenze anche delle banche con operatività cross-border. Questo risulta un elemento innovativo, soprattutto in riferimento alle disposizioni della direttiva BRRD

dove, in caso di risoluzione di un istituto che eserciti attività transfrontaliera, la competenza è attribuita al collegio di risoluzione, con tutti i limiti visti e gli eventuali disaccordi tra le varie autorità di risoluzione interessate. Il Regolamento SRM, prevede

che, se all’interno del Comitato riunito in sessione esecutiva, i membri non riescano a trovare un comune accordo per consenso entro un termine stabilito dal presidente, la decisione viene presa a maggioranza semplice dei membri permanenti del Comitato (presidente e i quattro membri permanenti)392. In questa circostanza i rappresentanti delle autorità di risoluzione interessate non hanno diritto di voto (art. 55, paragrafo 2). L’accentramento di tale competenza, quindi, permette di superare eventuali disaccordi tra le autorità home (autorità di risoluzione di gruppo) e autorità host (altre autorità di risoluzione del collegio).

Per le entità che non rientrano sotto la diretta responsabilità del Comitato, l’esercizio dei poteri di risoluzione viene attribuita alle autorità di risoluzione nazionali, in particolare esse sono responsabili dei seguenti compiti (art. 7, paragrafo 3):

 Adottare piani di risoluzione e svolgere una valutazione sulla risolvibilità dell’ente393

;

 Adottare misure durante l’intervento precoce394

;

 Applicare obblighi semplificati o derogare dall’obbligo di elaborare piani di risoluzione395;

392 In caso di parità dei voti , è decisivo il voto del presidente (art. 55, paragrafo 3, del Regolamento S

RM).

393 In conformità a quanto previsto dagli artt. 8-10 del Regolamento S

RM.

394

150

 Stabilire i requisiti minimi dei fondi propri e delle passività ammissibili396

;  Adottare decisioni di risoluzione e applicare gli strumenti di risoluzione, a

condizione che il piano di risoluzione non richieda l’intervento del Fondo e venga finanziato esclusivamente da397:

a. Svalutazione e conversione degli strumenti di capitale; b. Vendita dell’attività d’impresa;

c. Strumento dell’ente-ponte;

d. Strumento della separazione delle attività;

e. Strumento del bail-in e/o schema di assicurazione dei depositi398; f. Svalutazione o conversione di strumenti di capitale399.

Nello svolgimento di tali compiti, le autorità nazionali devono applicare le disposizioni pertinenti al Regolamento SRM, riferendo a sé stesse ogni riferimento che questo fa al Comitato. A tale scopo esercitano i poteri che sono ad esse attribuiti dalle leggi nazionali di recepimento della direttiva 2014/59/Ue alle condizioni stabilite dalla normativa nazionale.

Nonostante abbiano piena competenza sui compiti sopra esposti, le autorità nazionali di risoluzione devono, in ogni caso, presentare al Comitato i piani di risoluzione allegando una valutazione ragionata delle possibilità di risoluzione. Inoltre, devono informarlo sulle misure che intendono adottare e, al momento dell’adozione, si coordinano strettamente con esso.

Tuttavia, il Comitato può avocare a sé la competenza a predisporre il piano di risoluzione anche per le banche non accentrate in due casi particolari. Il primo riguarda la richiesta d’intervento del Fondo unico di risoluzione nel piano di risoluzione. In questo caso il Comitato adotta il programma di risoluzione per assicurare la coerenza nell’utilizzo del Fondo. Per garantire uniformità delle condizioni di utilizzo e parità di trattamento a tutti gli intermediari degli Stati membri partecipanti è necessario che la gestione del Fondo sia centralizzata e, quindi, sotto la responsabilità del Comitato. In secondo luogo, il Comitato può in ogni momento, di propria iniziativa e dopo aver

395 In conformità all’art. 11 del Regolamento S

RM.

396 In conformità all’art. 12 del Regolamento S

RM.

397 In conformità all’art. 79 e della procedura stabilita all’art. 31 del Regolamento S

RM;

398

I seguenti strumenti sono disciplinati agli artt. 21 e da 24 a 27 del Regolamento SRM.

399 In conformità all’art. 21 e alla procedura stabilita all’art. 31 del regolamento S

RM. La svalutazione e la conversione di capitale non sono solamente una tipologia di strumento in esecuzione di un piano di risoluzione, ma anche una delle azioni applicabili prima della fase di risoluzione, il che giustifica la doppia menzione (lett. e) e lett. f) dell’art. 7, paragrafo 3).

151

consultato le autorità nazionali interessate o su richiesta di queste ultime, decidere di esercitare direttamente tutti i poteri assegnati alle autorità nazionali di risoluzione ogniqualvolta lo ritenga «necessario, per garantire un’applicazione coerente di standard elevati di risoluzione»400. Questo può accadere nel caso in cui le autorità nazionali non abbiano trattato in modo adeguato una segnalazione di non conformità al Regolamento SRM del Comitato, in seguito alla notifica da parte delle autorità nazionali di risoluzione dell’adozione di una delle misure precedentemente illustrate. Inoltre, gli Stati membri partecipanti possono decidere, in relazione alle entità e gruppi stabiliti nel proprio territorio, che sia il Comitato ad esercitare direttamente tutti i poteri e le responsabilità che il Regolamento SRM attribuisce alle autorità nazionali di risoluzione401 (art. 7, paragrafo 5).

Se da un lato, i vari compiti assegnati alle autorità nazionali di risoluzione le attribuiscono un ruolo importante all’interno del meccanismo, dall’altro è necessario che sia assicurata unità e coerenza nel sistema402. Il regolamento SRM, in quanto

direttamente applicabile negli Stati membri partecipanti, diventa, quindi, garanzia di uniformità e coerenza evitando interpretazioni divergenti della direttiva BRRD. Le

norme del Regolamento SRM riproducono sostanzialmente le norme della direttiva

BRRD e le disposizioni nazionali di recepimento della direttiva BRRD, assicurando che

vengano applicate a tutte le azioni di risoluzione le stesse regole, siano esse adottate dal Comitato o dalle autorità nazionali di risoluzione (considerando n. 29).

Nonostante la chiara ripartizione tra le competenze del Comitato e quelle delle autorità nazionali di risoluzione, la cooperazione tra queste due autorità rappresenta un elemento cruciale per il buon funzionamento dell’intero meccanismo. Secondo l’art. 31, paragrafo 1, «il Comitato svolge i propri compiti in stretta cooperazione con le autorità nazionali di risoluzione. Il Comitato, in cooperazione con le autorità nazionali di risoluzione, approva e pubblica un quadro per l’organizzazione delle modalità pratiche di attuazione del presente articolo»403. In questo senso, vengono previste tutta una serie di modalità per il raccordo tra le due autorità al fine di assicurare un efficace e coerente

400 Art. 7, paragrafo 4, del Regolamento S

RM.

401 Gli stati che intendono usufruire di tale previsione devono notificare la propria volontà al Comitato e

alla Commissione. La notifica ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In questo caso non si applicano i paragrafi 3 e 4 dell’art. 7, l’art. 9, l’art. 12, paragrafo 2, e l’art. 31, paragrafo 1.

402 D

E ALDISIO A., Ult. op. cit., p. 143.

403

152

funzionamento del sistema. Il Comitato, in qualità di responsabile dell’intero meccanismo, emana orientamenti e istruzioni generali, in conformità alle norme tecniche vincolanti dell’EBA, che la autorità nazionali devono rispettare nell’assolvimento dei propri compiti e nell’adozione delle decisioni di risoluzione. Inoltre, il Comitato può emettere pareri sulle misure e sui piani di risoluzione proposti dalle autorità nazionali competenti, nei quali indica gli elementi non conformi al Regolamento SRM o alle istruzioni; allo stesso modo può richiedere informazioni in merito all’assolvimento dei loro compiti. Per tali vie il Comitato esercita un controllo sulle modalità con le quali le autorità nazionali applicano il Regolamento SRM e le istruzioni da esso emanate. Infine, il Comitato può in ogni momento esercitare i suoi poteri ispettivi, di indagine e di richiesta di informazioni404.

In definitiva, il rapporto tra Comitato e autorità nazionali di risoluzione può essere paragonato a quello tra Consiglio di vigilanza e autorità nazionali di vigilanza, nell’ambito dell’SSM. La centralizzazione delle funzioni e la responsabilità dell’intero

meccanismo affidata al Comitato, pone quest’ultimo in una posizione di vertice che instaura una sorta di relazione gerarchica con le autorità nazionali di risoluzione. Nonostante il suo ruolo dominante, il Comitato deve esercitare i propri compiti in stretta cooperazione con le autorità nazionali di risoluzione e riconoscere a queste la giusta importanza quali elementi complementari dell’assetto, senza i quali il coerente e buon funzionamento del meccanismo verrebbe meno. A tal fine, risulterà importante il quadro di riferimento, non ancora emanato, che organizzerà le modalità pratiche della cooperazione tra Comitato e le autorità di risoluzione nazionali405.