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Indipendenza, accountability e responsabilità del Comitato e dei suoi membri

Capitolo IV: IL MECCANISMO DI RISOLUZIONE UNICO (SRM)

4.3 Il meccanismo di risoluzione unico e l’accentramento della gestione delle cris

4.3.7 Indipendenza, accountability e responsabilità del Comitato e dei suoi membri

A garanzia dell’autonomia del Comitato, il Regolamento SRM prevede per questo, e per le autorità nazionali di risoluzione un dovere di agire in modo indipendente e nel generale interesse (art. 47, paragrafo 1).

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Nello specifico, il presidente, il vicepresidente e i quattro membri permanenti devono agire in modo indipendente e oggettivo nell’interesse dell’Unione nel suo complesso, ed eseguono i propri compiti in conformità alle decisioni del Comitato, del Consiglio e della Commissione (paragrafo 2). Nella loro azione non devono cercare o prendere istruzioni da organi o istituzioni dell’Unione, dai governi degli Stati membri o da altri organismi pubblici o privati (paragrafo 3). Nelle deliberazioni e nel processo decisionale all’interno del Comitato, devono esprimere il proprio punto di vista e votare in modo totalmente indipendente.

In queste disposizioni il legislatore europeo segue, a grandi linee, la disciplina che regola l’indipendenza del consiglio di vigilanza prevista dal Regolamento SSM, anche se non risulta chiaro fino in fondo se esista qualche differenza di significato tra le espressioni «interesse generale», perseguito dal Comitato e dalle autorità nazionali di risoluzione) e «interesse dell’Unione nel suo complesso», perseguito dal presidente, vicepresidente e dai quattro membri permanenti411.

Come contraltare al carattere indipendente su cui poggia l’azione del Comitato, viene previsto un regime di accountability, al fine di assicurare un giusto controllo dei tanti compiti assegnati dal Regolamento SRM all’autorità di risoluzione unica. In tal senso il

Comitato risponde del proprio operato al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione (art. 45, paragrafo 1). La responsabilità del Comitato verso le istituzioni europee si concretizza attraverso l’obbligo di trasmissione del rapporto annuale sull’esecuzione dei compiti ad esso attribuiti dal Regolamento SRM, presentato pubblicamente dal presidente al Parlamento europeo e al Consiglio (paragrafo 3). La relazione viene inoltre trasmessa alla Commissione, alla Corte dei conti europea e ai parlamenti nazionali degli Stati membri partecipanti.

Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno la facoltà di invitare il presidente in audizione e di rivolgere al Comitato interrogazioni o quesiti sullo svolgimento dei compiti di risoluzione, ai quali il Comitato risponde oralmente o per iscritto.

Anche i parlamenti nazionali degli Stati membri partecipanti, mediante proprie procedure, possono rivolgere al Comitato osservazioni o quesiti ai quali il Comitato, anche in questo caso, è obbligato a rispondere per iscritto (art. 46, paragrafo 2). I parlamenti nazionali possono inoltre invitare il presidente del Comitato a partecipare a uno scambio di opinioni sui piani di risoluzione in relazione alle entità stabilite in quello

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Stato membro. In questo caso, il presidente può essere accompagnato da un rappresentante dell’autorità nazionale di risoluzione (paragrafo 3).

Inoltre, l’attività svolta dal Comitato è soggetta ad una serie di controlli e di audit (art. 62, paragrafo 1), secondo standard internazionali, a garanzia di un certo livello di trasparenza. A tale scopo viene nominato all’interno del Comitato un revisore incaricato di verificare il corretto funzionamento delle procedure di esecuzione del bilancio e ad esprimere «pareri indipendenti» sulla qualità dei sistemi di gestione e di controllo, formulando raccomandazioni volte a migliorare le condizioni di esecuzione delle operazioni e «promuovere una sana gestione finanziaria»412.

Come si può vedere, il regime di accountability previsto dal Regolamento SRM è essenzialmente analogo a quello, visto in precedenza, cui deve tenersi il consiglio di vigilanza nel contesto del Regolamento SSM. Lo schema di base è riconducibile agli

adempimenti richiesti alla Bce come garanzia di democraticità nell’esercizio delle funzioni di politica monetaria nell’esecuzione dell’Unione monetaria413

. Le modalità di tale schema sono state leggermente riviste (sono coinvolti anche i parlamenti nazionali) e riprodotte per le materie di vigilanza prudenziale e risoluzione delle crisi nell’ambito dell’Unione bancaria. Ciò risulta necessario in virtù dei compiti altamente tecnici affidati a tali autorità e dalla forte indipendenza di cui godono. Questi fattori determinano inevitabilmente una limitazione del consenso democratico degli organi parlamentari la cui partecipazione è circoscritta alla conoscenza dell’attività già svolta sulla base del diritto di ricevere le relazioni annuali redatte dalle autorità. Eventualmente possono richiedere chiarimenti o presentare osservazioni e quesiti senza la possibilità di influenzare le scelte delle autorità tramite una funzione di indirizzo.

In virtù della possibile incidenza nella sfera privata delle persone delle decisioni di risoluzione adottate dal Comitato, il Regolamento SRM consente ad ogni persone fisica o giuridica, incluse le autorità di risoluzione nazionali di presentare riscorso contro una decisione assunta dal Comitato che le riguardi direttamente e individualmente (art. 85, paragrafo 3). In queste situazioni il Comitato decide in merito ai ricorsi presentati avvalendosi di una commissione per i ricorsi, formata da cinque persone provenienti dagli Stati membri di elevata reputazione e in possesso di particolari conoscenze ed esperienze professionali nel settore dei servizi bancari o finanziari in particolar modo nell’ambito delle risoluzioni (paragrafo 2). I cinque membri sono nominati dal Comitato

412 Art. 62, paragrafo 2, del Regolamento S

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e sono chiamati ad agire in modo indipendente e nel pubblico interesse, senza nessun vincolo di istruzione, pubblicando una dichiarazione di impegni e di interessi con le quali indicano eventuali interessi diretti o indiretti che potrebbero essere in contrasto con il loro profilo di indipendenza (paragrafo 5).

Il ricorso deve essere motivato e presentato per iscritto alla commissione per i ricorsi entro due mesi dalla data di notifica della decisione o, in assenza di questa, quando la persona ne è venuta a conoscenza. Ricevuto il ricorso, se questo viene ritenuto ammissibile, i membri della commissione decidono, a maggioranza dei tre dei suoi cinque membri, in merito alla fondatezza entro un mese dalla data di presentazione. La decisione della commissione per i ricorsi può confermare le decisione del Comitato ovvero richiedere una modifica, in questo caso il Comitato è vincolato a seguire le indicazioni della commissione (paragrafo 7).

Infine, sotto il profilo della responsabilità è previsto che il Comitato, nell’esecuzione dei compiti attribuiti dal Regolamento SRM, risponda in via contrattuale o

extracontrattuale. La responsabilità contrattuale è regolata al diritto applicabile al contratto in causa (art. 87, paragrafo 1) e per le controversie è competente a giudicare la Corte di giustizia sulla base delle clausole compromissorie contenute in un contratto concluso dal Comitato (paragrafo 2). Tale disposizione richiama la previsione secondo cui la Corte di giustizia può rappresentare la giurisdizione competente per decidere a condizione che una clausola contrattuale la enunci esplicitamente.

In materia di responsabilità extracontrattuale, l’art. 87, paragrafo 3, prevede il risarcimento da parte del Comitato, in conformità ai principi generali comuni alle leggi in materia di responsabilità delle autorità pubbliche degli Stati membri, dei danni causati dal Comitato stesso o dal personale nell’esercizio delle loro funzioni, compresi gli atti e le omissioni a sostegno di una procedura di risoluzione estera.

La responsabilità del Comitato circa il corretto funzionamento dell’intero meccanismo unico di risoluzione lo porta a impartire istruzioni e linee guida alle autorità di risoluzione nazionali che quest’ultime sono tenute a rispettare ed eseguire all’interno del proprio Stato membro. In virtù di tali poteri, il Regolamento SRM

attribuisce una responsabilità extracontrattuale al Comitato a risarcire le autorità nazionali, condannate da un tribunale nazionale a risarcire danni causati da atti o omissioni commessi da tali autorità in esecuzione dell’azione di risoluzione. In qualsiasi caso però, tale obbligo non rileva nel caso in cui l’atto o l’omissione abbiano costituito una violazione del Regolamento SRM, di un’altra disposizione dell’Unione, di una

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decisione del Comitato o della Commissione, «commesso intenzionalmente o a seguito di un errore di valutazione grave e manifesto»414.