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Brevi cenni in materia di capacità giuridica e soggettività

LA SOGGETTIVITA GIURIDICA DELLE RETI D’IMPRESA

1. Brevi cenni in materia di capacità giuridica e soggettività

le teorie atomistiche – 1.3. Segue: capacità giuridica, soggettività e personalità – 2. La soggettività

degli enti collettivi: le persone giuridiche – 2.1. Evoluzione storica del concetto di persona

giuridica: le teorie “tradizionali” – 2.2. Le più recenti teorie “revisioniste” e le teorie moderne – 2. . La capacità delle persone giuridic e – 2.4. Segue: gli elementi costitutivi della “soggettività” – 3.

L’evoluzione del contratto di rete nel segno della soggettività giuridica – 3.1. Segue: il rapporto

tra soggettività giuridica, autonomia patrimoniale e responsabilità dell’ente – 3.2. Segue: l’autonoma

organizzazione – 4. Possibili conclusioni ricostruttive.

1. Brevi cenni in materia di capacità giuridica e soggettività

Senza pretese di completezza ed al costo di qualche approssimazione, occorre a questo punto orientare l’indagine ad un’analisi sistematica delle singole caratteristic e dell’attuale contratto di rete al fine di definirne in maniera più approfondita i profili fiscali.

Esordendo dalla neo-conferita attribuzione di soggettività allo strumento aggregativo, si procede preliminarmente ad una disamina circa il concetto di soggettività (e capacità giuridica) in termini generali e, sulla scorta di tali premesse, a sviluppare il tema della soggettività di diritto civile degli enti collettivi, prima, e del contratto di rete, poi.

1.1. La teoria organica

Al fine di comprendere a pieno il contesto in cui l’indagine si pone, occorre analizzare la definizione che la capacità giuridica a assunto nel diritto vigente. In tal senso, ci si soffermerà, seppur brevemente, su alcune teorie105.

Tale premessa appare indispensabile in quanto nel corso del tempo all’analisi della soggettività sempre stato affiancato lo studio della capacità giuridica, con atteggiamenti oscillanti sull’ammissibilità o meno di una sostanziale coincidenza tra le due nozioni. L’indirizzo predominante, di cui si fa portatrice la teoria c.d. “organica”, quello c e unisce il concetto di capacità alla soggettività106

.

In tal senso, il fenomeno giuridico risulta costituito da un nucleo sostanziale (il fatto) e da una qualificazione formale (l’elemento appunto formale) che scaturisce dalla norma. Di conseguenza, dalla considerazione unitaria di questi profili deriva che il soggetto giuridico è una fattispecie composta dal substrato materiale e dal riconoscimento formale con cui, attribuendosi al substrato di fatto la qualità di persona in senso giuridico, si verifica la penetrazione dell’individuo nel sistema dei fenomeni giuridici107.

105

Sul tema, si veda, CARNELUTTI, Teoria generale del diritto, III ed., Padova, 1951, p. 120; BARBERO, Sistema del diritto privato italiano, I, VI ed., Torino, 1960, p. 146; ROMANO,

Introduzione allo studio del procedimento giuridico nel diritto privato, Milano, 1961, p. 119; F.

SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, IX ed., Napoli, 1966, p. 24; FALZEA, Il soggetto nel sistema dei fenomeni giuridici, Milano, 1939, pp. 43 ss.; PERLINGIERI,

La personalità umana nell’ordinamento giuridico, Camerino-Napoli, 1972, p. 140; GANGI, Persone fisiche e persone giuridiche, II ed., Milano, 1948, pp. 5 ss.; STANZIONE, Capacità, in Enc. giur. Treccani, V, Roma, 1988, pp. 1 ss.

106 In tal senso, si vedano, FALZEA, Il soggetto nel sistema, cit., p. 44; PUGLIATTI, Esecuzione

forzata e diritto sostanziale, Milano, 1935, p. 64, i quali identificano il fenomeno giuridico come

fatto storico-sociale c e penetra nell’ordinamento attraverso la qualificazione giuridica.

Tuttavia, il soggetto assume la funzione centrale dell’ordinamento giuridico, elemento fondante e ordinante dello stesso e, contemporaneamente, fenomeno appartenente al mondo del diritto, cioè costruzione e derivazione di quest’ultimo.

La capacità giuridica o capacità di legittimazione soggettiva, assume in tale contesto la funzione di indice dell’esistenza o della rilevanza giuridica del soggetto. La volontà, di conseguenza, non si presenta più come caratteristica necessaria della capacità né come qualità intrinseca ed irrinunciabile della soggettività giuridica108.

Si ipotizza, pertanto, un concetto di capacità giuridica sostanzialmente generico ed astratto, in quanto identifica una posizione assunta dalla persona nei confronti dell’intero sistema e non delle singole norme109.

1.2. Segue: le teorie atomistiche

Diversamente, le teorie c.d. “atomistic e” si muovono sulla scia degli indirizzi di matrice kelseniana, i quali estromettono l’individuo dal mondo del diritto. In tale ottica, si assiste ad una visione che si limita a cogliere soltanto l’isolato comportamento umano cos come previsto e disciplinato dalla singola norma. Pertanto, la soggettività, al pari della capacità giuridica, lungi dal costituire una qualità intrinseca dell’uomo che ne ripropone sul

108 FALZEA, Il soggetto, cit., il quale considera la capacità giuridica come in grado di designare “la posizione generale del soggetto in quanto destinatario degli effetti giuridici e la soggettività

viene a coincidere puntualmente e senza residui con la capacità giuridica”.

109 Cfr. FALZEA, Il soggetto, cit., secondo il quale la capacità giuridica non attiene a fatti giuridici concreti, in quanto preliminare ad ogni altra situazione soggettiva, ponendosi come condizione, presupposto per l’acquisto di tutti i diritti ed obblig i giuridici.

piano giuridico l’unità e la continuità biologiche, si distingue in una serie di situazioni singolarmente110.

Quanto detto, suggerisce un duplice conflitto interpretativo. Invero, chi pone l’uomo al centro dell’ordinamento giuridico contesta la mancanza di un punto di raccordo sul quale convogliare le sparse azioni ed omissioni della persona fisica, e rimprovera altresì l’inutile duplicazione dei concetti di uomo e di persona111.

Di converso, chi, pur condividendo i postulati del normativismo puro, obietta che l’unificazione di un complesso di norme presuppone l’identità fissa ed immutabile dell’uomo, col pericolo, per un verso, di ricadere sul terreno empirico e naturalistico e, per l’altro, di riproporre il perenne dualismo tra realtà fisica e mondo normativo.

Tuttavia, appare maggiormente risoluto il ragionamento che conduce ad arrestarsi alla considerazione delle singole norme, senza preoccuparsi di ricollegare attraverso l’imputazione, il contegno concretamente tenuto all’uomo da cui promana112.

Analogamente, si identifica l’idea del soggetto di diritto come situazione giuridica soggettiva, in quanto insieme di poteri e doveri, riconosciuta e garantita dall’ordinamento giuridico (l’insieme dei comportamenti) come capacità di esigere e/o di prestare113. uesta capacità giuridica, a differenza di quanto argomentato nel paragrafo precedente, non

110

Cfr. KELSEN, La dottrina pura del diritto, trad. it., Torino, 1966, p. 197, in cui le espressioni “persona” e “personalità giuridica” si risolvono in una superfetazione, dal momento c e in nulla si diversificano dai doveri e dai diritti soggettivi nei quali si conclude il ciclo fenomenologico, promanante dall’attività umana.

111 FALZEA, Il soggetto, cit., p. 45

112 IRTI, Due saggi sul dovere giuridico (obbligo-onere), Napoli, 1973, pp. 40 ss.

113 FROSINI, Soggetto del diritto, in Noviss. dig. it., XVII, Torino, 1970, p. 815; Id, Il soggetto del

astratta, bensì piuttosto correlata alla possibilità che ha di volta in volta il soggetto di farsi valere effettivamente come tale.

1.3. Segue: capacità giuridica soggettività e personalità

Dalla disamina della teoria organica e delle teorie atomistiche, appaiono alquanto criticabili le contrapposte soluzioni avanzate. Non convincono, infatti, n i metodi adottati n i contenuti delle conclusioni raggiunte.

La ferma alternativa da esse proposta non lascia spazio a dubbi, in quanto se non si accoglie il principio c e la capacità , al pari della soggettività, una qualità preliminare e generale dell’uomo, allora questi assurge nell’ordinamento giuridico ad unità fittizia ed indifferenziata. Ebbene, da un lato si esclude il collegamento della stessa con concrete prerogative in grado di provocarne il dissolvimento nella pluralità dei diversi atteggiamenti; dall’altro, si impone una sorta di artificiosa immobilità, cui rimane circoscritta l’indagine. In entrambi i casi solo l’astrattezza rappresenta il filo conduttore di una tale costruzione114

.

Nell’opposta direzione, invece, si identifica la scomposizione dell’individuo in tanti comportamenti quante sono le norme che li prevedono. In quest’ipotesi, la molteplicità delle situazioni preclude il cammino ad un’interpretazione della realtà che voglia trascendere dall’elemento fattuale di tipo contingente ed eventuale.

Ebbene, parrebbe utile sottrarsi ad una tale logica e porsi in una nuova prospettiva. In tal senso, risulta opportuno scostarsi da un concetto di capacità giuridica che attiene anche alla personalità ed alla persona umana in termini specifici, e riconoscere una certa utilità alla nozione di capacità giuridica generale.

In base alla sintetica rassegna storica svolta ed in un giudizio globale sulla vicenda dottrinale, si può sostenere, probabilmente, c e col termine capacità giuridica si intende la soggettività115

.

Tale conquista, rappresentata dal riconoscimento di tutti gli uomini come soggetti di diritto, ricorre costantemente in talune scelte normative, quasi a significare che l’inserimento in simili disposizioni persegue il non trascurabile scopo di richiamare e riaffermare il risultato conseguito in lotte secolari116.

Attraverso l’art. 1 c.c., ad esempio, l’uomo accolto nel mondo del diritto nella sua totalità, fisica e psichica. D’altra parte, la natura della norma non consente di spingere l’affermazione oltre il mero riconoscimento della capacità-soggettività.

La verifica del ricollegamento della soggettività ad ogni persona fisica si rinviene, inoltre, a livello costituzionale negli artt. 2 e 22. La soggettività entra cos nel novero dei diritti inviolabili riconosciuti e garantiti all’uomo nell’art. 2 Cost. Sotto questo profilo, la qualità di uomo, di persona fisica, si presenta come condizione imprescindibile affinché l’ordinamento possa assegnare la qualificazione di soggetto del diritto. Ma l’appartenenza al

115 Vedi anche CARNELUTTI, Teoria, cit.

genere umano costituisce requisito necessario ed al tempo stesso sufficiente ai fini del conferimento della soggettività, dal momento che non sono ammesse, secondo l’art. 3, 1° co. Cost., distinzioni di sorta tra individuo ed individuo117.

L’art. 22 Cost. va letto non come eccezione, ma piuttosto come conferma dell’art. 2 Cost. Di conseguenza, la disposizione dovrà essere interpretata nel senso che la capacità-soggettività, riconosciuta dall’art. 2 Cost., non può essere eliminata neanche per motivi politici118.

Dunque per capacità giuridica si intende l’attitudine alla titolarità di poteri e di doveri giuridici. giuridicamente capace, e quindi soggetto di diritto, c i attualmente o virtualmente titolare di diritti e di obblig i.

L’esperienza giuridica dimostra c e la capacità di diritto un riconoscimento dell’ordinamento legato al necessario requisito della nascita119.