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Prime applicazioni e prospettive di miglioramento

4. Il contratto di rete come nuovo strumento di sviluppo per le imprese

4.1. Prime applicazioni e prospettive di miglioramento

Dal punto di vista empirico, i contratti di rete non hanno finora rappresentato un segno di discontinuità con le tradizionali modalità di interazione fra imprese. Nonostante ciò, il numero di esempi nella realtà italiana è ancora contenuto rispetto all’universo delle imprese che si concentrano in regioni in cui erano già attivi i distretti industriali informali di stampo marshaliano97.

93

In tal senso, MOSCO, Il contratto di rete, cit., p. 31 e pag. 32; FALCE, Sistemi di rete e

innovazione nei nuovi settori della tecnica. Cenni sui modelli cooperativi, in Dir. Autore, 2010, p.

229.

94

MALTONI-SPADA, Il contratto di rete, cit., p. 2.

95 MOSCO, Il contratto di rete, cit., p. 31.

96 MOSCO, Il contratto di rete, cit., p. 31.

97 Emergono comunque alcuni segnali di cambiamento, legati ad esempio alla multiterritorialità di una quota significativa delle reti. Un segnale positivo proviene dalla significativa presenza fra le

Quanto detto consente, pertanto, di fornire una seppur breve considerazione circa l’efficacia applicativa del contratto di rete.

Come detto, tuttavia, il principale ostacolo a un esame controfattuale dell’efficacia dei contratti di rete rappresentato, al momento, dal fatto c e le reti di impresa anno una vita breve (la prima rete nata nel marzo 2010). Sebbene, dunque, non sia ancora possibile effettuare verifiche ex post sugli effetti del contratto di rete per i partecipanti, si possono parimenti analizzare

ex ante le caratteristiche delle imprese che li hanno stipulati e confrontarle

con quelle che non hanno dato vita a tali contratti. Questa analisi fornisce indicazioni sui fattori c e possono indurre un’impresa ad aderire a un con- tratto di rete e può offrire primi spunti di riflessione.

Si visto nel tempo come lo strumento reticolare, assumendo vesti giuridiche differenti e potendo prendere le forme del consorzio, della catena distributiva o produttiva, del collegamento negoziale, ha fornito una concreta alternativa alle imprese intenzionate a disciplinare i propri progetti di collaborazione.

Si desume che, in virtù di una tale varietà dei settori interessati, gli operatori economici hanno in concreto trovato giovamento nell’utilizzo dello strumento.

Solo una puntuale analisi del contenuto degli specifici contratti conclusi dalle parti consente, però, di comprendere perché e come lo strumento utilizzato, specie se si riesce a coglierne il piano industriale sottostante e le effettive dinamiche che il disegno contrattuale realizza.

reti di quelle con obiettivi di ricerca e sviluppo, che indicherebbe la consapevolezza da parte delle imprese c e la piccola dimensione rappresenta un limite importante all’innovazione.

La realtà economica, seppur in perenne movimento, suggerisce attualmente un quadro che prende spunto dai contratti censiti da Unioncamere sino al 21 aprile 2012 e che viene in questa sede ulteriormente aggiornato con i dati disponibili al 1° dicembre 201398.

Tale documento mostra un crescente ricorso al tipo di contratto oggetto d’indagine: nel 2010 sono stati registrati 25 contatti, l’anno seguente 18 contratti e nella prima metà del 2012 già 11 contratti, sino ad un totale di 768 contratti nell’aprile del 201 , per complessivi . 64 soggetti coinvolti, di cui 3.953 imprese (2.659 società di capitali, 522 società di persone, 431 imprese individuali, 276 cooperative nonché 65 altri enti non meglio specificati), 7 fondazioni, 4 associazioni.

Il monitoraggio sui Contratti di rete di Unioncamere, su dati Infocamere, mette in luce che al 1° dicembre 201 stata quasi raggiunta la soglia dei 1. 00 Contratti e il numero dei soggetti coinvolti non lontano dalle 6.400 unità.

Su 1.298 contratti di rete, 6.385 sono i soggetti coinvolti (di cui 6.360 imprese e 25 tra fondazioni, associazioni, ecc.), 229 sono le imprese in due contratti, 28 le imprese in tre contratti, 7 le imprese in quattro contratti e 1

98 La sostanza dell’accennata ricerca muove dalla riconosciuta inadeguatezza mostrata dalla normativa in tema di reti. In pratica, una valutazione circa l’impatto del contratto e la tipologia di reti che emerge comporta una verifica empirica. Il riferimento alla ricerca della FONDA IONE BRUNO VISENTINI, promossa da RetImpresa-Confindustria e da Unioncamere, dal titolo

Contratti di rete: un’analisi comparativa, coordinata dai proff. Cafaggi e osco nell’ambito del

laboratorio sulle reti d’impresa, coordinato dal prof. Cafaggi, i cui risultati sono pubblicati nell’executive summary I contratti di rete stipulati nel 2010-2011: le prime evidenze, redatto a cura dei proff. Cafaggi, Iamiceli e Mosco, con la collaborazione di Bebber, Corradi, Corsi, Cremona, Ferrari, Mangione, sul sito www.starnet.unioncamere.it/download.php?id=19860 i cui primi risultati, aggiornati al 5 dicembre 2011 sono riportati e analizzati in Cafaggi-Iamiceli-Mosco (a cura di), Il contratto di rete, cit., p. XVII.

impresa ha sottoscritto cinque contratti. Le Province coinvolte ammontano 105 e 20 le Regioni.99

In ottica sub-territoriale, in particolare, 960 contratti su 1.289 insistono su una sola regione, mentre 237 insistono su due regioni e 101 su tre o più regioni.

Generalmente le forme di collaborazione perseguite riguardano: - l’ottimizzazione dei processi produttivi e la realizzazione di

progetti di R&S comuni, in particolare lo sviluppo di tecnologie o prodotti il cui costo risulta troppo elevato per i singoli imprenditori; - la gestione di piattaforme tecnologic e comuni, spesso nell’area del commercio elettronico e nella gestione delle infrastrutture gestionali ed operative;

- la creazione di gruppi di acquisto, per raggiungere adeguate economie di scala;

- la creazione di gruppi di vendita, per avere un maggiore impatto sui mercati esteri;

- la gestione della logistica in comune, per migliorare l’assortimento, i tempi di evasione ed il contenimento dei costi;

- la promozione di beni o marchi comuni, in particolar modo sui mercati esteri.

I principali motivi di aggregazione che portano alla costituzione delle reti di imprese, secondo Confindustria – Retimpresa, si dividono equamente

99 Tali risultanze provengono dal monitoraggio sui Contratti di rete di Unioncamenre, su dati Infocamere, aggiornati al mese di dicembre 2013, disponibili su http://www.unioncamere.gov.it/P42A2166C189S123/I-Contratti-di-Rete--Rassegna-dei-principali-risultati-quantitativi.htm.

tra le due finalità perseguite dalle reti di imprese: il miglioramento della capacità competitiva sui mercati (5 ) ed il miglioramento della capacità innovativa delle imprese (47%)100.

Sulla base di quanto rilevato, si presentano alcune evidenze empiriche sulle principali caratteristiche delle imprese che hanno stipulato un contratto di rete.

Tali evidenze suggeriscono c e l’adesione o meno a un contratto di rete , ceteris paribus, positivamente correlata alla dimensione, all’età e al dinamismo delle imprese, mentre risulta meno chiara la relazione tra la decisione di entrare in un contratto di rete e il grado di indebitamento e la redditività delle aziende.

Complessivamente, la probabilità di entrare in una rete correlata con la dimensione delle imprese e la loro dinamicità (indipendentemente dalle rispettive misure utilizzate) ed in senso negativo con la loro redditività netta. Con riferimento ai settori, emerge che le imprese con produzioni manifatturiere a basso contenuto tecnologico e quelle che operano nei comparti del terziario sono significativamente meno presenti tra le imprese di rete rispetto al gruppo di confronto. Emergono inoltre relazioni positive e significative fra la probabilità di entrare in rete e l’area in cui sono localizzate le imprese.

100 I progetti di rete fanno infatti riferimento a: - 31% sinergie organizzative e di marketing; - 22% crescita sui mercati esteri;

- 21% ricerca e sviluppo;

- 16% ottimizzazione dei processi e sviluppo del know-how; - 10% innovazione tecnologia.

La correlazione positiva tra la variabile dipendente e la dimensione sembra indicare c e l’adesione a una rete ric ieda una dimensione minima operativa che determini la presenza di alcuni asset aziendali da mettere in comune con altre imprese.

Tuttavia, l’adesione alla rete non sembra una soluzione a vincoli finanziari, in quanto il grado di indebitamento non risulta una fattispecie discriminante. Viceversa risultati positivi in termini di crescita di medio periodo potrebbero rappresentare una precondizione per essere scelti come partner in progetti di rete.

I risultati ottenuti, pertanto, inducono a trarre due tipi di conclusioni. In primo luogo, esistono significative differenze tra le imprese che aderiscono a contratti di rete e quelle che non aderiscono a reti: le prime tendono a essere più grandi, più dinamiche, meno giovani e con livelli di redditività netta inferiori. In secondo luogo le imprese in rete tendono a essere meno presenti in settori manifatturieri a basso contenuto tecnologico o nel terziario.

Di conseguenza, in un sistema produttivo composto in larga parte da piccole imprese, gli strumenti volti a favorire le aggregazioni dimensionali si rivelano utili per accrescere la produttività e la competitività. In tal senso, sebbene gli incentivi fiscali possano fornire un necessario contributo, essi andrebbero definiti in modo da attenuare il rischio di introdurre distorsioni nel funzionamento dei meccanismi di mercato101.

101 Sotto questo profilo i possibili effetti positivi derivanti dallo schema di incentivi previsto a favore del contratto di rete, accompagnato da un’asseverazione delle associazioni di categoria, vanno esaminati in relazione ai potenziali svantaggi. Occorre infatti considerare che gli incentivi specificamente orientati alle imprese c e creano un “contratto di rete“ innalzano il costo

Sarebbe, inoltre, opportuno valutare in che misura il contratto di rete favorisca successive fusioni fra imprese o se invece venga prevalentemente utilizzato in alternativa alla crescita dimensionale102.

Allo stato dell’arte, dunque, particolarmente complesso valutare le misure introdotte dal 2009 sul contratto di rete, sia dal punto di vista dell’adeguatezza dello strumento normativo rispetto agli obiettivi, sia dal punto di vista fattuale dei risultati conseguiti con le reti.

Sotto il primo profilo, i recenti interventi regolamentari hanno contribuito a chiarire alcune questioni interpretative, sorte a seguito dell’introduzione dello strumento, definendo un assetto normativo in grado di fornire agli aderenti schemi flessibili in grado di rimuovere i limiti percepiti nelle altre forme giuridiche di coordinamento fino ad oggi utilizzabili.

Emerge, tuttavia, la volontà di considerare alcuni peculiari aspetti che necessitano di essere migliorati e taluni profili innovativi.

Nel primo caso, il riferimento è all’eccessiva flessibilità della rete, che se da un lato assicura grande adattabilità dello strumento giuridico, dall’altra comporta un’elevata indeterminatezza circa la disciplina degli aspetti organizzativi, dei diritti patrimoniali e di voice degli aderenti, rimessa totalmente all’autonomia privata, con conseguente incertezza per i terzi c e

opportunità di altre forme di coordinamento (quali il consorzio con attività esterna o la società), che in taluni casi potrebbero essere più rispondenti agli obiettivi e alle esigenze specifiche delle imprese stesse.

102 Se gli ostacoli alla crescita dimensionale di un’impresa non riguardano tanto l’individuazione di un partner giusto, quanto la convenienza ad aprire l’azienda a partner extra-familiari, la politica di incentivazione alla creazione di reti risulterebbe inefficace.

entrino in contatto con la rete circa l’adeguatezza e l’affidabilità dei singoli contratti conclusi103.

Per ciò che concerne le prospettive di miglioramento, occorre infine sottolineare l’importanza di un eventuale coinvolgimento delle Università, al fine di stimolare processi di innovazione, promuovere lo sviluppo di forme di coordinamento finalizzate a diffondere know-how, sviluppare brevetti e valorizzarne l’applicazione industriale104.

103 La presenza di uno schema regolamentare adeguato costituisce, in particolare, un requisito fondamentale per ottenere finanziamenti finalizzati a promuovere l’iniziativa congiunta. Appare necessaria, dunque, l’elaborazione di modelli contrattuali non vincolanti che contengano una disciplina degli aspetti organizzativi e patrimoniali coerenti con le finalità di volta in volta perseguite.

104 Cfr. PATRIARCA, La ‘costituzione’ delle reti d’impresa, in AIP (a cura di), Reti di impresa, cit., 2011, p. 95.

CAPITOLO II