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Il rapporto tra soggettività giuridica e soggettività tributaria

LA SOGGETTIVITÀ DELLE RETI D’IMPRESA AI FINI DELL’IMPOSIZIONE REDDITUALE

1. La soggettività tributaria

1.3. Il rapporto tra soggettività giuridica e soggettività tributaria

1.3. Il rapporto tra soggettività giuridica e soggettività tributaria

Quanto osservato, seppur storicamente motivato, alla luce dell’evoluzione teorica su personalità e soggettività in ambito comune, non pare più convincente254. Riflettendo invero sul significato di “capacità giuridica”, quale attitudine ad essere titolari di situazioni soggettive, si osserva come questa possa essere estesa anche a tutti quegli enti che rilevano in base alla legislazione fiscale255.

L’esclusione della necessità di attribuire una soggettività speciale fondata, altresì, sulla necessità c e il soggetto destinatario di un’obbligazione d’imposta abbia la capacità civilistica di adempiere all’obbligazione medesima.

Tuttavia, come ampiamente osservato, oggi come allora, la questione della soggettività tributaria generalmente affrontata dalla dottrina tributaria in termini di contrapposizione rispetto all’area della soggettività civilistica. Il punto è verificare se l’imputabilità dell’obbligazione tributaria presupponga l’idoneità alla imputazione di situazioni giuridicamente

254 In tal senso, a fronte di una capacità giuridica, intesa come attitudine alla titolarità o attitudine alla realizzazione degli interessi propri della condizione oggettiva della norma, si distingue la capacità alla contribuzione, da intendere non già come elemento costitutivo della capacità giuridica, seppur di diritto tributario, ma, semplicemente, come requisito legittimante il prelievo. Cfr. GIOVANNINI, Soggettività tributaria e fattispecie impositiva, Padova, 1996, pp. 21 ss.; GALLO, I soggetti del Libro I del codice civile e l’Irpeg: pro lematiche e possi ili evoluzioni, in

Riv. dir. trib., 1993, pp. 345 ss., e Id., La soggettività tributaria ai fini IRPEG, in AA.VV., Il reddito d’impresa nel nuovo testo unico, Padova, 1988, pp. 663 ss.; FEDELE, Profilo fiscale delle società di persone, in Riv. not., 1988, III, pp. 552 ss..

rilevanti nel diritto comune o se, per converso, dalla capacità civilistica possa derivare una incapacità giuridica di diritto tributario256.

La dottrina tradizionale ha riconosciuto una soggettività tributaria disgiunta dalla capacità giuridica di diritto comune257, così configurando una soggettività (la prima) che presuppone quella civilistica258, in considerazione del fatto c e l’integrazione della fattispecie impositiva implica la giuridica riferibilità degli eventi, situazioni, atti o attività assunti dal legislatore a presupposto d’imposta259

. Il riconoscimento della soggettività tributaria nella soggettività di diritto comune viene confermato

256 DOMINICI, La fiscalità dei patrimoni di destinazione, in www.tributiimpresa.it; FIORENTINO, Sta ile organizzazione, centro di attività sta ile e “nozione minime” in tema di

soggetti passivi e di soggettività tri utaria, in Dir. prat. trib., 2005, p. 871; LAROMA JEZZI, Separazione patrimoniale e imposizione sul reddito, Milano, 2006; FIORENTINO, Riflessioni in tema di soggettività tri utaria: il pensiero di Amatucci e la pro lematicità di uestioni attuali, in

AA.VV., Dal diritto finanziario al diritto tributario. Studi in onore di Andrea Amatucci, II, sez. II, Napoli, 2011, p. 53; LAROMA JEZZI, La fiscalità dei trust aspettando il “trust di diritto

italiano”, in Riv. dir. trib., 6, 2012, p. 587; CASTALDI, Soggettività tributaria, cit., p. 5613. Per

varie ricostruzioni del dibattito v. AMATUCCI, Teoria dell’oggetto e del soggetto nel diritto

tributario, in Dir. e prat. trib., 1983, I, p. 1902; AMATUCCI, Soggettività, cit., p. 1; LOVISOLO, Gruppo di imprese e imposizione tributaria, Padova, 1985, p. 143; NUSSI, L’eredità giacente: profili ricostruttivi di diritto tributario, in Riv. dir. fin. sc. fin., 1991, I, p. 150; PIGNATONE, Le aziende municipalizzate come soggetti passivi delle imposte sui redditi, in Dir. prat. trib., 1993, I,

p. 11; SACCHETTO, L’imposta sul reddito delle persone giuridiche, in Amatucci (a cura di),

Tratto di diritto tributario, IV, Padova, 1994, p. 75; FIORENTINO, Contributo allo studio della soggettività tributaria, Napoli, 2000, p. 127. Favorevoli all’autonomia dei concetti di capacità

giuridica e di capacità tributaria ICCINESI, Il reddito del trust nelle varie tipologie, in Trusts e

attività fiduciarie, 2000, p. 310; LUPOI, Trusts, Milano, 1997, p. 605; PUOTI, La tassazione dei redditi del trust, in Beneventi (a cura di), I trusts in Italia oggi, Milano, 1996, p. 322;

VERSIGLIONI, Indeterminazione e determina ilità della soggettività passiva del “consolidato

nazionale”, in Riv. dir. trib., 2005, I, p. 415.

257 GIANNINI, Istituzioni, cit., p. 83; VANONI, ote introduttive allo studio della capacità degli

enti morali nel diritto tributario, in Calamandrei-Cappelletti (a cura di), Opere Giuridiche,

Milano, 1961, I, p. 425; MICHELI, Soggettività tri utaria e categorie civilistiche, in Opere minori

di diritto tributario, Milano, 1982, p. 431.

258 GIOVANNINI, Soggettività tri utaria e fattispecie impositiva, Padova, 1996, p. 288.

259

Ex multis, NUZZO, Questioni in tema di tassazione di enti non economici, in Rass. trib., 1985, I, p. 105; CORASANITI, Patrimoni dedicati, finanziamenti destinati ad uno specifico affare e

project financing: profili societari e fiscali, in Dir. prat. trib., 2005, p. 324; SALVATI, Profili fiscali del trust, ilano, 2004, p. 2 2. Precedentemente, veniva negata l’esistenza di una capacità

giuridica speciale, limitata a rapporti di diritto tributario. In tal senso, su tutti, ANTONINI, La

soggettività tri utaria, Napoli, 1965, p. 72; FALZEA, Capacità, cit., 1960, p. 26; ALLORIO, Diritto processuale tributario, Torino, 1969, p. 267; BERLIRI, ella cd. capacità di diritto tributario, in AA.VV., L’imposta di R.M. Incontri e scontri in dottrina e giurisprudenza, Milano,

dall’apertura della soggettività alle entità sfornire del requisito della personalità giuridica260.

Tale riconoscimento ha, in altri termini, una valenza innovativa e asistematica261.

In termini generali, quindi, si può affermare che la soggettività passiva (tributaria) in primo luogo attribuibile alle persone fisiche e giuridiche, ma risulta estesa a tutta una serie di entità non personificate individuabili in relazione alla loro idoneità ad assumere obbligazioni di natura patrimoniale262. Ciò, si precisa, non rappresenta una volontà del legislatore di realizzare nuove figure soggettive, bensì la necessità di garantire testualmente l’ingresso nella materia tributaria a tutte quelle entità collettive sfornite di personalità giuridica che anche in altri settori del diritto si manifestano come possibili autonomi centri di imputazione di situazioni

260 Cfr. GALLO, La soggettività, cit., p. 518; nonché TASSANI, Agevolazioni ai partecipanti, cit., p. 602, secondo il quale, per ciò che concerne le ipotesi di soggettivazione, ai fini fiscali, di figure c e non anno tale riconoscimento nel diritto civile ( il caso del trust) si osserva c e ciò avviene proprio per la peculiarità del fenomeno negoziale che, realizzando una separazione patrimoniale di carattere reale, non consente la riferibilità della capacità contributiva manifestata a nessun altro soggetto e c e, allo stesso tempo, in grado di evidenziarsi quale centro di imputazione di rapporti in funzione di un nucleo di interessi predeterminati.

261

FRANSONI, La disciplina del trust nelle imposte dirette, in Riv. dir. trib., 2007, I, p. 236 il quale afferma, a p. 255, c e la soggettivazione dei trust “costituisce una regola residuale,

introdotta per mere ragioni tecniche ed operante solo nelle ipotesi in cui non si possa adottare la soluzione di imputare i redditi ai beneficiari del trust, a cagione della assoluta indeterminazione degli stessi”. Nello stesso senso Id., L’individuazione dei eneficiari e il regime della “trasparenza”, in AA.VV., Teoria e pratica della fiscalità dei trust, 2008 p. 36. Contra

CASTALDI, Ulteriori spunti sulla regolamentazione tributaria del trust: la soggettività tributaria, in Dial. Dir. trib., 3, 2007, p. 357; CONTRINO, Spunti in tema di eneficiari “individuati”,

possesso dei redditi e imputazione dell’o ligazione tributaria nel trust, in Dial. trib., 2008, p.

106.

262 CROXATTO, Redditi delle persone giuridiche (imposta sui) (Irpeg), in Nov. Dig. It., Appendice, Torino, 1986, pp. 415 e ss.; GALLO, I soggetti del Li ro I del codice civile e l’Irpeg:

problematiche e possibili evoluzioni, in Riv. Dir. Trib., 1993, pp. 345 ss.; POTITO, Soggetto passivo d’imposta, in Enc. Dir., vol. XLII, Milano, 1990, pp. 1226 ss; FEDELE, rofili fiscali delle società di persone, in Riv. Not., 1988, I, p. 549 e ss; Id, Il regime fiscale delle associazioni,

giuridiche in quanto dotate di una sufficiente struttura unitaria nonché di un’autonomia patrimoniale e gestionale263

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