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La capacità delle persone giuridiche

LA SOGGETTIVITA GIURIDICA DELLE RETI D’IMPRESA

2. La soggettività degli enti collettivi: le persone giuridiche

2.3. La capacità delle persone giuridiche

Come affermato nelle premesse del capitolo, le interpretazioni fornite sul tema della personalità si ripercuotono imprescindibilmente anche sul versante della capacità174. Ed infatti, originariamente, la questione relativa

fronte alle problematic e di “abuso” della personalità, la questione diverrebbe meramente interpretativa. L’interprete, in una tale situazione dovrà stabilire in quale categoria rientri la fattispecie concreta sottoposta al suo esame e soprattutto se quel determinato ente o gruppo o organismo presenti o meno le caratteristiche minime essenziali di persona giuridica. Nello stesso senso, si veda, RESCIGNO, L’a uso del diritto, in Riv. dir. civ., 1965, p. 203. Anche la giurisprudenza è in parte appiattita su tali posizioni in punto di nullità delle delibere sociali per violazione della buona fede ex art. 1375 c.c. (Cass., n. 11151/95) e di rapporto tra azioni e beni sociali (Cass., 12733/95), specie in sede di cessione della partecipazione (Cass., 3370/04). In particolare, stato sottoposto all’attenzione dei giudici di legittimità anc e il caso di abuso della personalità giuridica, inteso come la fattispecie in cui un soggetto si nasconde dietro lo schermo della società al fine di eludere un divieto di legge o convenzionale, ovvero ancora norme fiscali, dando vita a società chiuse, per lo più a carattere familiare (c.d. di comodo), oppure crea bensì una società di capitali, al fine di godere della responsabilità limitata, ma poi la gestisce come fosse cosa propria. Cfr. Cass., 804/00, nonché Cass., 11151/95.

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D’ALESSAND O, Persone giuridiche e analisi del linguaggio, in Studi in memoria di Tullio

Ascarelli, I, Milano, 1969, p. 70.

173 Nello stesso senso, altresì, Cass., 10719/00.

174 Da tempo ormai la dottrina dominante si attestata su definizioni della capacità giuridica c e ne mettono in luce i caratteri della possibilità e della potenzialità. In tal senso, MESSINEO,

Manuale di diritto civile e commerciale, vol. I, Milano, 1957, p. 218; F. SANTORO

PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, op. cit., p. 24; TORRENTE-SCHLESINGER,

Manuale di diritto privato, Milano, 1981, p. 77; RESCIGNO, Manuale del diritto privato italiano,

alla capacità delle persone giuridic e veniva fatta dipendere dalla concezione realistica o finzionistica che si riteneva di abbracciare.

L’adesione alla teoria della finzione portava ad attribuire alla persona giuridica una capacità quanto mai limitata; mentre, la teoria organica, ravvisando nella persona giuridica un’entità unica e vivente già nella realtà fenomenica, conduceva necessariamente alla conclusione di attribuirle una capacità piena e completa, c e si estendeva a tutti i rapporti giuridici c e non avessero come presupposto indispensabile e naturale la persona fisica.

È stato attentamente osservato dalla dottrina come il tema della capacità non dipenda da presupposti teorici, ma si riferisce sempre e comunque ad una questione di diritto positivo175. Per cui, alle persone giuridic e va riconosciuta una capacità giuridica senz’altro piena, anche se ulteriormente parametrata al significato c e detta capacità assume in rapporto alle organizzazioni collettive. Trattasi quindi di una capacità c e si estende ad ogni campo, salvi quei limiti che derivano dalla loro stessa qualità di enti ideali privi di fisicità.

Nello specifico, per l’effetto dell’ordinamento, si assiste ad una parificazione tra la capacità della persona fisica e quella della persona giuridica il tutto, si precisa, senza giungere ad affermare l’assenza di qualsivoglia forma di diversità in virtù di diritti che inevitabilmente necessitano di rivolgersi ad un corpo ed una fisicità.

Parimenti, parrebbe fuorviante sarebbe credere c e la capacità delle persone giuridiche si limiti alla mera attività di tipo patrimoniale, data

l’esistenza di una serie di rapporti di natura personale che certamente competono agli enti collettivi. Ovvero, esistono diritti che riguardano rapporti di natura speciale sprovvisti di corrispondente applicazione negli individui176.

Alla luce di quanto rilevato, dunque, le persone giuridic e godono di principio di una capacità giuridica generale c e oltrepassa la sfera meramente patrimoniale per rientrare, altresì, nel diritto personale e pubblico, salvo le limitazioni imposte ad esse dal diritto obiettivo o che derivano dalla specifica natura dei rapporti interessati.

Trattasi di una capacità, quella delle persone giuridiche, che difficilmente appare uniforme ed uguale e, pur essendoci un regime comune che vale per tutte, esso costantemente alterato da eccezioni e complessità interpretative, riscontrandosi persone giuridiche per le quali la capacità riconosciuta dall’ordinamento più elevata ed estesa ed altre per le quali la stessa più ristretta o limitata al perseguimento di un fine177

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Ebbene, la teoria della capacità giuridica e d’agire della persona giuridica, si intreccia necessariamente con quella della rappresentanza, nel senso c e ci troviamo qui di fronte ad una speciale disciplina (speciale

176 FERRARA, Le persone giuridiche, op. cit., p. 302.

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Cfr. GALGANO, Diritto Civile e Commerciale, Vol. 1, III ed., Padova, 1999, p. 198 ss., il quale sostiene c e anc e le persone giuridic e siano titolari del diritto all’onore e alla reputazione e c e quindi ben possano essere, a titolo esemplificativo, soggetti passivi del reato di diffamazione, assunto ormai pacificamente riconosciuto. E per avvallare tale conclusone, per affermare c e l’ente può risentire dell’offesa alla sua reputazione, l’A. a ben rilevato come non occorra necessariamente aderire ad una concezione antropomorfica della persona giuridica. Invero, si sostiene come il cuore della questione sia riconoscere l’esistenza, in capo alle persone dei membri, di una forma ulteriore c e il diritto all’onore può assumere: un diritto la difesa del quale regolata dalle norme di organizzazione riassunte nella nozione di persona giuridica. E lo stesso vale per ogni altro diritto, come la proprietà o le obbligazioni, considerando peraltro che riguardo alle persone giuridiche acquistano importanza accanto alle leggi anche le consuetudini di diritto pubblico, che concorrono a delineare la posizione giuridica di talune corporazioni o istituzioni.

rispetto a quella generale della rappresentanza) c e appunto riassunta nella nozione di persona giuridica e che produce in capo alle organizzazioni collettive un risultato che la comune rappresentanza non può mai ottenere, ovvero l’imputazione integrale dell’atto alla persona giuridica.