LA SOGGETTIVITA GIURIDICA DELLE RETI D’IMPRESA
2. La soggettività degli enti collettivi: le persone giuridiche
2.4. Segue: gli elementi costitutivi della “soggettività”
Ciò premesso, in senso eminentemente pratico, come da dottrina maggioritaria osservato, tra gli elementi costitutivi indispensabili affinché un’entità possa essere definita “soggetto di diritto” sono stati individuati i fattori dell’“imputazione” e della “legittimazione”, intesi come possibilità di imputare diritti ed obblig i all’ente e la correlata possibilità per quest’ultimo di trasferirli ad altri soggetti, “la responsabilità patrimoniale”178
, la quale comporta che i beni imputati al soggetto costituiscono garanzia per l’adempimento delle obbligazioni lui imputabili e, infine, “l’unità” dell’ente e la sua “alterità” rispetto agli altri soggetti che lo compongono179
.
178 Si veda, JANNARELLI, revi note a proposito di “soggetto giuridico” e di “patrimoni
separati”, in Riv. Trim. dir. e proc. Civ., 2009, pp. 1253 ss.; DEL PRATO, L’ente privato come atto di autonomia, in Riv. Dir. Civ., 2009, I, pp. 451 ss..
179
Cos PELLI I, Soggettività giuridica, cit., p. 2 il quale conclude osservando c e “solo gli
effetti minimi dell’imputazione e della legittimazione (senza insostitui ilità) competano alle associazioni non riconosciute, ai comitati, ai consorzi e alle società di persone, mentre alle persone fisiche e alle persone giuridiche competono anche gli ulteriori effetti dell’unità e dell’alterità (con insostitui ilità)” la quale si sostanzia nel fatto c e neppure la totalità dei
partecipanti alla persona giuridica può sostituirsi ad essa, cio ai suoi organi, in un qualsiasi comportamento rilevante. “ er uanto concerne la responsa ilità patrimoniale, si è visto che il
sistema delle deroghe legislative all’uno e all’altro principio rende in pratica difficile una linea di demarcazione sicura, a uesto proposito, fra persone giuridiche e altre collettività. iene cos ... convalidata l’intuizione di uella dottrina e di uella giurisprudenza che da tempo han sostenuto l’appartenenza d’una sorta di personalità minore (o uasi personalità o soggettività senza personalità) a certe collettività alle uali l’ordinamento non riconosce la personalità giuridica. Resta il problema di quegli altri enti (comunioni, condomini, patrimoni separati) che avrebbero, per cos dire, le carte in regola per una disciplina assimilata a uella delle associazioni non riconosciute e delle società di persone, ma per i uali il codice non offre ... neppure uei modesti spunti che ci hanno consentito di riconoscere imputabilità e legittimazione ad associazioni non riconosciute, società di persone, consorzi e comitati”.
Procedendo con ordine, si rileva come un primo criterio di distinzione nell’ambito degli enti sia sostanzialmente basato sulla presenza o meno di una struttura associativa, ovvero una pluralità di associati, cui spetta prendere le decisioni funzionali al perseguimento dello scopo, nonché fissare/modificare lo scopo stesso, in concreto.
Un secondo criterio, caratterizzato dallo scopo perseguito. Come tale si intende, nello specifico, lo scopo di lucro ovvero uno scopo ideale a carattere non economico.
Il terzo ed ultimo criterio di distinzione è basato sul grado di autonomia del patrimonio dell’ente rispetto a quello dei suoi membri (nel caso di struttura associativa) o del fondatore e dei promotori (in presenza di fondazioni o comitati) 180. L’autonomia, infatti, consente di passare dal concetto di mera attitudine, astratta ed irrelata, alla sfera delle concrete attribuzioni181.
180 La dottrina a nel tempo fornito vari e differenti contenuti al “patrimonio autonomo” nel tentativo di distinguerlo dal patrimonio separato. In tal senso, SANTORO-PASSARELLI,
Dottrine generali del diritto civile, 9° ed., Napoli, 1986, p. 86, il quale riconosce nel primo
null’altro c e una variante di tipo quantitativo del secondo. Si veda, altres , BIGLIA I GE I, A
proposito di patrimonio autonomo e separato, in BIGLIAZZI GERI (a cura di), Rapporti giuridici e dinamiche sociali. Scritti giuridici, Milano, 1998, pp. 663 ss., il quale ha tentato di fondare tale
distinzione sul profilo oggettivo della regola di responsabilità, da intendersi “insensibilità assoluta” nel caso del patrimonio autonomo, ed “insensibilità relativa” nel caso di patrimonio separato. DI contro, RUBINO, Le associazioni non riconosciute, Milano, 1940, pp. 147 ss., ha cercato di impostare tale distinzione sotto il differente profilo soggettivo della titolarità, intendendo il patrimonio separato quale patrimonio imputabile ad un soggetto titolare ed il patrimonio autonomo, quale patrimonio imputabile ad una collettività di soggetti, quale “patrimonio collettivo non personificato”. In tal senso, inoltre, F. FERRARA, Patrimoni sotto amministrazione, in Riv.
Dir. Comm., 1912, pp. 327 ss.; OPPO, Patrimoni autonomi familiari ed esercizio di attività economica, in Scritti giuridici, V, Padova, 1992, p. 300-1, secondo i quali, per patrimonio “in
aspettazione” o “sotto amministrazione”, si intende il nucleo di patrimonio privo attualmente di un soggetto ma in attesa di un futuro titolare. Infine, altra parte della dottrina ha cercato di fondare tale distinzione sulla “funzione”, individuando nel patrimonio separato un patrimonio devoluto esclusivamente a fini liquidativi e nel patrimonio autonomo un patrimonio con finalità commerciali attive e dinamiche. In tal senso, RAVAZZONI, Beneficio di inventario, in Enc. Giur.
Treccani, IV, Roma, 1988, p. 5.
Tale requisito della responsabilità patrimoniale autonoma rappresenta, quindi, uno degli elementi nei quali si traduce il concetto di legittimazione alle conseguenze giuridiche182.
Nel nostro ordinamento si ravvisa una sorta di scala, che parte dall’organizzazione più elementare, in cui non è possibile ravvisare distinzione alcuna tra singoli membri ed ente, per pervenire alla organizzazione più articolata, in cui l’ente perfettamente distinto dai singoli, anche dal punto di vista patrimoniale183.
Sulla base di tale premessa, si precisa che quel che distingue gli enti con personalità giuridica dagli enti non riconosciuti è, quindi, il sistema di pubblicità, di tenuta delle scritture contabili, e soprattutto di controlli, volti ad assicurare, almeno tendenzialmente, la correttezza della gestione, nonché, laddove non c’ uno scopo di lucro, il concreto perseguimento dello scopo altruistico, favorendo i rapporti con i terzi, siano essi potenziali creditori o finanziatori.
Dal punto di vista patrimoniale, nel nostro ordinamento la distinzione tra enti non è caratterizzata da una identificazione con quella tra scopo di lucro e scopo ideale (non economico)184. La personalità giuridica, invero,
182 L’autonomia patrimoniale, espressione della disciplina positiva sulla responsabilità, rappresenta l’elemento garante degli interessi a contenuto economico del creditore, ma anc e l’elemento integrante la nozione di soggettività, poiché il perseguimento concreto di tali interessi presuppone la titolarità del patrimonio stesso.
183 Un soggetto intanto è qualificabile a questa stregua in quanto la legge lo individua espressamente o consente di individuarlo in via interpretativa come centro iniziale di riferimento di interessi qualificati e delle fattispecie c e li incorporano, e come centro terminale d’imputazione delle situazioni giuridiche connesse. In tal senso, FALZEA, Il soggetto nel sistema dei fenomeni
giuridici, cit., pp. 70 ss., e FERRARA, Le persone giuridiche, Torino, 1958, p. 15.
184
Di associazione, in particolare, in assenza di definizione codicistiche o comunque legislative, si parlava nei termini generali di un’organizzazione collettiva, caratterizzata da una pluralità di organi, aperta a successive adesioni e che assumeva rilevanza esterna. La stessa veniva collocata nel novero dei contratti, trattandosi di formazione sociale che prende vita da un atto di autonomia contrattuale ed essendo il rapporto c e si instaura tra gli associati un rapporto appunto
fonte dell’autonomia patrimoniale perfetta, ricorrente sia tra le società (di capitali), sia tre gli enti senza scopo di lucro (di persone) o scopi ideali (associazioni di fatto e comitati). La distinzione è dunque esclusivamente basata sulla circostanza c e l’ente abbia conseguito o meno la personalità giuridica, così come precedentemente intesa e concettualmente elaborata.
La persona giuridica, a fianco al substrato materiale (individui, patrimonio, scopo) che è comune anche agli enti non riconosciuti, presenta un elemento formale costituito appunto dal riconoscimento.
Di conseguenza, il modo con cui la personalità giuridica viene conseguita dipende dallo scopo perseguito dall’ente, diverso essendo il procedimento acquisitivo per gli enti senza scopo di lucro rispetto alle società. In tal senso, le società di capitali acquistano personalità giuridica con l’iscrizione nel registro delle imprese185, disposta dall’Ufficio del registro dopo la verifica della regolarità formale della documentazione esibita ai sensi degli artt. 2331, 2454 e 2463 c.c.. L’acquisto dunque
formalmente contrattuale. Fu solo all’inizio del secolo scorso c e la dottrina cominciò ad individuare all’interno del più vasto concetto della persona giuridica le due figure contrapposte. Si formulò cos per la prima volta quel criterio - poi rimasto celebre - che definiva le associazioni quali universitas personarum, e quindi un insieme di persone riunite appunto da un vincolo contrattuale per il perseguimento di uno scopo comune, e le fondazioni quali universitas bonorum, e quindi un complesso di beni raggruppati per il perseguimento di uno scopo. Cfr. HEISE,
Grundriss eines Systems des Gemeinen Civilrechts, Heidelberg, 1807, p. 25.
185
Il sistema ha subito una radicale riforma a seguito del noto D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361, il quale, abrogando l’art. 12 c.c. e, sostituendolo con gli artt. 1, 7 e dello stesso testo normativo, a comportato il ribaltamento del meccanismo del riconoscimento, attribuendo all’iscrizione del registro delle persone giuridiche una valenza non più meramente dichiarativa ma direttamente attributiva della personalità giuridica. Si precisa come, in realtà, un primo passo verso la semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti amministrativi era già stato tentato dall’art. 2 della L. n. 241/90, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi, e successivamente, con la L. n. 537/93, ma solo con il citato D.P.R.
n. 361/00, contenente il Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, si diede la svolta necessaria per contrastare i lunghi tempi di attesa per il riconoscimento e per l’approvazione delle modific e statutarie.
automatico ogniqualvolta venga utilizzato uno dei tre tipi di società previsti in materia dal codice civile.
Di conseguenza, si osserva che gli enti, seppur in forma dissimile dalle persone fisiche, hanno una propria soggettività giuridica in quanto vincolati a determinati scopi e privi di alcuni diritti186, la quale si distanzia dall’identificazione con la personalità giuridica. Infatti, anche gli enti della stessa sprovvisti, c.d. non riconosciuti o di fatto, benché non godano di autonomia patrimoniale perfetta, sono soggetti di diritto distinti dai propri membri187.
Ai sensi dell’art. 265 , n. 1, c.c., dunque, gli enti non riconosciuti sono ad oggi sicuramente titolari, in quanto tali, di diritti, che essi esercitano in funzione strumentale al perseguimento dello scopo, cui è destinato il fondo di loro titolarità. Anche tali enti hanno una propria ed autonoma capacità giuridica di agire, nonché processuale, ben distinta da quella dei propri membri.
Si afferma, pertanto, che l’autonomia si manifesta essenzialmente nella esistenza di una struttura organizzativa, quale presupposto logico dell’esistenza di un ente pur in assenza di collegialità188
.
Ciò posto, dunque, si rileva che la dottrina, avendo lungamente dibattuto il tema della soggettività delle persone giuridiche189, ha compreso nelle sue teorie anche gli enti non riconosciuti, poiché essi rappresentano,
186 In tal senso, v. FALZEA, Capacità (teoria generale), in Enc. Dir., VI, Milano, 1960, p. 13.
187 Ciò vale anche in presenza di una associazione complessa, ovvero articolata in varie strutture amministrative autonome sul piano della soggettività, non essendo mere articolazioni interne dell’unica associazione.
188 D’ALESSAND O, Persone giuridiche e analisi del linguaggio, 1989, 141, n. 71.
189 BASILE-FALZEA, Persona giuridica (dir. Priv.), in Enciclopedia del Diritto, Milano, 1969, pp. 238 ss.
come detto, una propria organizzazione interna e un’autonomia patrimoniale, ancorché imperfetta, specie considerando che tale è anche quella della società in accomandita per azioni, che è persona giuridica.
3. L’evoluzione del contratto di rete nel segno della soggettività