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Brevi cenni riepilogativi-introduttivi

LA SOGGETTIVITÀ DELLE RETI D’IMPRESA AI FINI DELL’IMPOSIZIONE REDDITUALE

4. La soggettività passiva e l’imputazione reddituale nel contratto di rete

4.1. Brevi cenni riepilogativi-introduttivi

Come ampiamente precisato nelle premesse al presente lavoro, le modifiche maggiormente rilevanti in materia di collaborazione tra imprese e, nello specifico, di contratti di rete rappresentata dall’art. 45, del D.L. n. 83/2012422, la cui introduzione ha reso più agevoli e meno onerose la costituzione e la modifica del contratto stesso ed, in un’ottica di semplificazione, ha chiarito espressamente che le reti dotate di fondo patrimoniale, mediante l’iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese, acquistano soggettività di diritto civile.

Sempre al fine di fornire al lettore gli strumenti attraverso i quali procedere all’analisi c e segue, si ribadisce c e ulteriori evoluzioni della normativa sono dovute all’art. 6, del d.l. n. 179/2012, in cui si precisa c e

costituzione del consorziale le quali costituiscono in tutto e per tutto conferimenti che non concorrono a formare il reddito imponibile dell’ente e c e dovrebbero essere imputati nel conto patrimoniale delle imprese consorziate tra le partecipazioni. Allo stesso regime sono sottoposte le somme destinate ad incrementare o reintegrare il fondo consortile. Analogamente le somme o contribuzioni versate annualmente o periodicamente al consorzio, se versate da tutte le imprese consorziate - anche se non in misura eguale per tutti e fissa negli anni, ma in proporzione alla partecipazione all’ente e variabile di anno in anno - non a fronte di specific e prestazioni di servizi ma in relazione all’attività istituzionale tipica e generale di coordinamento e di rappresentanza unitaria, hanno natura patrimoniale e risultano quindi escluse dall’imposizione diretta.

421

Cfr. INTERDONATO, Il regime fiscale, cit., p. 261; PERRONE, Consorzi e società consortili, cit., p. 455, secondo i quali, a differenza di quanto accade per i contributi derivanti dalla partecipazione ai costi del consorzio ed ai corrispettivi specifici, l’impresa non può c e imputare tale versamento ad aumento del valore della partecipazione data la natura patrimoniale dello stesso.

422 Cfr. art. 45 del D.L. n. 8 /2012 (il c.d. “Decreto Sviluppo”) il quale ha introdotto delle corpose modific e alla disciplina del contratto di rete di imprese, contenuta nell’art. , commi 4-ter e seguenti, del D.L. n. 5/2009.

la rete dotata di organo comune e fondo patrimoniale non gravata di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisirla mediante la suddetta iscrizione.

Da ciò si deduce che una prima categoria di provvedimenti rappresenta tutte le modifiche volte a semplificare la disciplina del contratto di rete, destinate ad incentivare ulteriormente l’adozione di uno strumento di collaborazione tra imprese che, seppur giovane, già stato adottato da un cospicuo numero di soggetti economici423. D’altro lato, stata attribuita soggettività giuridica della rete. In pratica, come già rilevato, all’espresso riconoscimento, a certe condizioni, dell’autonoma soggettività ed al rafforzamento dell’autonomia patrimoniale della rete, si accompagna un ampliamento del regime di pubblicità dell’attività economica svolta dalla stessa, che si avvicina a quello dei consorzi con attività esterna.

4.1.1. (Segue) L’acquisizione della soggettività giuridica

In materia di soggettività, si precisa, l’Amministrazione finanziaria solo dal 2010 ha approfondito la fattispecie introducendo un regime di sospensione di imposta cui possono fruire gli utili d’esercizio accantonati ad apposita riserva e destinati alla realizzazione di investimenti previsti dal programma comune424.

423

SACRESTANO, Imprese, alleanze agevolate, in Il Sole 24Ore, 25 agosto 2012, p. 25, in cui, in particolare, si evidenzia come i decreti hanno operato una riduzione degli adempimenti e dei costi connessi alla costituzione ed alla modificazione del contratto.

424 In materia di reti ai fini prettamente fiscali, si v. SALVINI, Le reti di imprese: profili fiscali, in

Corr. merito, 1, 2010, p. 15, MELIS, UE e fiscalità per le reti di impresa, in Boll. trib., 2011, p.

565; GIOVANARDI, L’agevolazione fiscale alle reti di impresa: profili sistematici e applicativi, in Dial. trib., 6, 2011, p 610; CALIFANO, Prime note sui profili tributari del contratto di rete, in

Innov. e dir., 6, 2011, p. 1, e Id., Profili fiscali del contratto di rete, in Briolini-Carota-Gambini (a

Da ciò, si è dibattuto sul concetto di soggettività tributaria applicata al contratto di rete, giungendo alle medesime conclusioni proposte per quella di diritto civile. Nello specifico, “l’adesione al contratto di rete non

comporta l’estinzione, né la modificazione della soggettività tri utaria delle imprese che aderiscono all’accordo in uestione, né l’attri uzione di soggettività tributaria alla rete risultante dal contratto stesso”425.

Tuttavia, solo n virtù delle modific e legislative, l’A.F. nuovamente intervenuta con la Circ. 20/E del 18 giugno 2013, riconoscendo la rete soggetto, in quanto sotto il profilo del diritto civile un soggetto distinto dalla imprese che hanno sottoscritto il contratto, in grado di realizzare fattispecie impositive ad essa imputabili.

Come anticipato, il d.l. n. 83/2012 ha integrato il citato comma

4-quater, chiarendo che, qualora la rete si doti del fondo patrimoniale comune

e ric ieda l’iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione stabilita la sua sede, l’iscrizione determina la “soggettivazione” della rete stessa.

Su questo profilo nuovamente intervenuto il “Decreto Sviluppo- bis”, c e a aggiunto un ulteriore periodo al comma 4-ter, volto a precisare c e “il contratto di rete che prevede l’organo comune e il fondo

patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte”.

425 Si richiamano la Circ. 4/E del 15 febbraio 2011 e Circ. 15/E del 14 aprile 2011, in cui l’Agenzia delle Entrate riprende la decisione della Commissione UE C(2010)8 del 26 gennaio 2011 la quale esclude c e la rete costituisca un’impresa ai sensi dell’art. 107, par. 1, del Trattato e che, pertanto, la misura non costituisce aiuto di stato. Nello stesso senso, si veda, la Ris. 70/E del 0 giugno 2011 nella quale si afferma l’“esclusione di soggettività tri utaria in capo alla rete di

Premesso c e le reti prive di fondo patrimoniale comune non possono mai assurgere a soggetto di diritto civile, con tale c iarimento il legislatore a specificato c e anc e per le reti “pesanti” la regola generale quella dell’assenza di soggettività giuridica, salva la scelta di ric iedere l’apposita iscrizione disciplinata dal comma 4-quater, ultimo periodo. Si voluto, in sostanza, puntualizzare che la soggettivazione della rete può avvenire solamente in seguito ad espressa manifestazione della volontà in tal senso e non in maniera automatica426.

La novella in commento a posto fine all’intenso dibattito dottrinale sulla possibilità, negata da molti giuristi, che il contratto di rete potesse dare seguito ad un autonomo soggetto giuridico. Il legislatore, disciplinando espressamente i requisiti che la rete deve soddisfare per acquisire soggettività di diritto civile, sembra aver aderito al quel filone interpretativo secondo il quale, qualora il contratto di rete prevede l’istituzione di una rete c.d. “pesante” con l’obiettivo di esercitare una vera e propria attività di impresa che, per quanto collegata con quelle dei singoli, abbia una sua autonomia funzionale e strutturale, lo stesso potrebbe determinare la nascita di un nuovo soggetto di diritto427.

426 Cfr. relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del decreto n. 179/2012

(disponibile al link:

http://static.ilsole24ore.com/DocStore/Professionisti/AltraDocumentazione/body/13500001-13600000/13584007.pdf), secondo la quale l’art. 6, co. 4, “interviene per chiarire la portata

della norma contenuta nel recente D.L. n. 83/2012, che ha introdotto il principio della soggettività giuridica dei contratti di rete. Si tratta di una norma che prevede tra l’altro la ac uisizione della soggettività della rete d’imprese su ase volontaria. (…) Occorre uindi riconsiderare le modifiche introdotte alla disciplina dei contratti di rete e regolare in maniera semplice e univoca la possibilità che le imprese partecipanti alla rete, su base volontaria, chiedano il riconoscimento della soggettività giuridica”.

427 In tal senso, MOSCO, Frammenti ricostruttivi sul contratto di rete, cit., pp. 839 ss.; da ultimo, GIOVANARDI, L’agevolazione fiscale alle reti di impresa: profili sistematici e applicativi, in

Tuttavia, autorevole dottrina aveva osservato come la mancanza, tra gli elementi che il contratto doveva obbligatoriamente indicare, della denominazione e della sede della rete, rappresentasse una peculiare omissione per un contratto c e dà vita ad un ente dotato di soggettività giuridica428. Tale anomalia è stata superata con il d.l. n. 83/2012, secondo cui se il contratto dota la rete di un fondo patrimoniale comune, lo stesso deve indicare sia la denominazione della rete, sia la sua sede.

Per ciò che concerne la parte della disciplina che si occupa del rapporto c e lega l’organo comune ai singoli partecipanti alla rete, il “Decreto sviluppo” a eliminato la previsione, contenuta nel comma 4-ter, lettera e), dell’art. 3 del d.l. n. 5/2009, secondo cui i poteri di gestione e rappresentanza dell’organo comune della rete sono conferiti allo stesso, realizzando una situazione riconducibile a quella del mandato.

L’art. 6, del d.l. n. 179/2012, sostituendo il comma 4-ter, lettera e), secondo periodo, a c iarito c e “l’organo comune agisce in

rappresentanza della rete se essa acquista la soggettività giuridica, ovvero,

in assenza della suddetta soggettività, delle imprese partecipanti, salvo che

sia diversamente disposto nello stesso”429.

Veniva, invero, osservato come il vecchio comma 4-ter, nel ricondurre allo schema del contratto di mandato il rapporto intercorrente tra organo

stagione di riforme?, in Obbligazioni e Contratti, 7, 2009, pp. 595 ss.; CAFAGGI, Il contratto di rete nella prassi. Prime riflessioni, in I Contratti, 5, 2011, pp. 504 ss..

428

Si legga sul punto CAFAGGI-IAMICELI, Contratto di rete. Inizia una nuova stagione di

riforme?, cit., p. 598.

429 Come precisato all’art. 6, d.l. n. 17 /2012, questa rappresentanza prevista “nelle procedure

di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l’accesso al credito e in uelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall’ordinamento, nonché all’utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di ualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza”.

comune e imprese partecipanti alla rete, alterava l’investitura istituzionale che normalmente si concede ai rappresentanti di un ente collettivo430.

In tal senso, il ric iamo all’art. 2615, co. 2, c.c. per quanto riguarda la responsabilità dei partecipanti alla rete per le obbligazioni assunte dall’organo comune per conto dei partecipanti stessi, ha chiarito c e “per le

o ligazioni contratte dall’organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo

comune”.

La possibilità di farle acquisire una autonoma soggettività di diritto civile e il rafforzamento della sua autonomia patrimoniale hanno spinto il legislatore ad estendere alla rete dotata di fondo patrimoniale ed organo comune destinato a svolgere un’attività, anche commerciale, con i terzi, il regime di pubblicità che caratterizza i consorzi con attività esterna431.

I recenti chiarimenti legislativi hanno, dunque, creato una sorta di, come già in precedenza accennato, “duplicità” in punto di soggettivazione delle reti di impresa, potendosi distinguere forme di rete sprovviste di fondo patrimoniale che non assumono soggettività di diritto civile, e reti dotate di un fondo patrimoniale comune (ed eventualmente di un organo comune) e

430 Si rimanda a CAFAGGI-IAMICELI, Contratto di rete. Inizia una nuova stagione di riforme?, cit., pag. 598; TASSANI, Quale regime fiscale per il “nuovo” contratto di rete?, in Dialoghi

Tributari, 6, 2011, p. 605.

431 Nello specifico, l’art. 45 del d.l. n. 8 /2012 a disposto c e: entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale l’organo comune deve redigere una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la deposita presso l’ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede; si applica, in quanto compatibile, l’art. 2615-bis, comma , del codice civile e, dunque, negli atti e nella corrispondenza dovranno essere indicati la sede della rete, l’ufficio del registro delle imprese presso il quale iscritta e il relativo numero di iscrizione.

che decidono di iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese, che acquisiscono ex lege soggettività giuridica432.

Gli interventi normativi sembrano, inoltre, aver recepito alcune delle critiche sollevate dal mondo imprenditoriale. Le imprese aderenti ad una rete avevano, infatti, individuato uno dei maggiori limiti della disciplina nell’impossibilità per la stessa, in quanto non rappresentante un soggetto giuridico, di assumere dei dipendenti, o di acquistare o prendere in locazione un immobile per la realizzazione del programma di rete433. Per effettuare comunque gli investimenti, il contratto di rete o successivi accordi tra i partecipanti avrebbero dovuto individuare l’impresa c e li avrebbe effettuati in prima persona, nonché le modalità con cui sarebbero stati ripartiti i relativi costi, determinando il sorgere di problematiche amministrative, contabili e fiscali di un certo rilievo434.

4.2. Possibili risvolti fiscali in funzione della soggettivizzazione