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Segue: il rapporto tra soggettività giuridica, autonomia patrimoniale e responsabilità dell’ente

LA SOGGETTIVITA GIURIDICA DELLE RETI D’IMPRESA

3. L’evoluzione del contratto di rete nel segno della soggettività giuridica

3.1. Segue: il rapporto tra soggettività giuridica, autonomia patrimoniale e responsabilità dell’ente

3.1. Segue: il rapporto tra soggettività giuridica, autonomia patrimoniale e responsabilità dell’ente

Come in verità solo dedotto nel precedente paragrafo, quella del fondo patrimoniale, della responsabilità della rete e degli aderenti verso i terzi stata la parte della disciplina del contratto che più perplessità ha destato nell’interprete215

.

In tal senso, si osservi, la legge dispone come mera eventualità la costituzione del fondo patrimoniale comune216, cui, qualora istituito, “si

applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e

2615, secondo comma, del codice civile; in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall’organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune”.

Ciò detto, risulta pacifico interpretare le norme del codice civile in funzione della struttura della rete, riconoscendo, per fondo patrimoniale

215 Si veda, per tutti, la ricostruzione operata da BIANCA, Il regime patrimoniale, cit., p. 27.

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ualora sia istituito, il programma di rete deve contenere “la misura e i criteri di valutazione

dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonché le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l’esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato, costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile”.

comune, i conferimenti delle imprese aderenti ed i beni acquisiti con tali contributi217.

Il dettato normativo prevede, inoltre, che, entro due mesi dalla c iusura dell’esercizio annuale, l’organo comune rediga una situazione patrimoniale osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la depositi presso l’ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede. Di conseguenza con la novella del 2012, n. 134, scompare il ric iamo al primo comma dell’art. 2615, prevedendo che, in materia di obbligazioni contratte dall’organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune.

In sostanza, alla dotazione patrimoniale delle reti soggetto si applicano le medesime disposizioni previste per il fondo patrimoniale di un altro soggetto tipico, ovverosia il consorzio con attività esterna.

Maggiori difficoltà interpretative, tuttavia, si rilevano per le reti-contratto, ovvero prive del “requisito” della soggettività, in virtù del mero richiamo normativo ai precetti in materia di consorzi con attività esterna, e quindi di soggetti giuridici.

Per superare l’ostacolo, la dottrina maggioritaria come precedentemente accennato riteneva che il rinvio alla disciplina dei consorzi

fosse applicabile (i.e. compatibile) nei soli casi di reti entificate218. Mentre, nel caso di reti contratto si parlava, infatti, di comunione di beni e diritti219.

In particolare, veniva effettuato un distinguo tra le varie disposizioni richiamate, ritenendo pienamente applicabili le disposizioni contenute nell’art. 2614 cod. civ. e nel secondo comma dell’art. 2615, ponendo il dubbio circa l’applicabilità del primo comma dell’art. 2615220.

Nello specifico, si era visto come il progetto reticolare risultasse rafforzato dall’autonomia del fondo comune della rete sia sotto il profilo interno che esterno. Gli stessi partecipanti, infatti, non potevano chiedere la divisione del fondo per la durata del contratto, e i loro creditori particolari, sempre per la durata del contratto di rete, non potevano far valere i loro diritti su di esso. In virtù del secondo comma dell’art. 2615, peraltro, l’organo comune poteva anc e agire per conto delle imprese partecipanti senza tuttavia spenderne il nome. Il tutto con maggiori tutele per i terzi, i quali alla luce delle disposizioni citate, potevano beneficiare della responsabilità dei partecipanti in nome e per conto dei quali aveva agito l’organo comune nonché dell’organo comune, da un lato, ovvero del fondo patrimoniale.

Discorso diverso per il dibattuto primo comma dell’art. 2615 cod. civ., secondo il quale, in assenza di una rete soggetto, non si potevano ravvisare “obbligazioni della rete” garantite dal solo fondo patrimoniale comune, ma solo “obbligazioni dei partecipanti alla rete”, il cui nome veniva speso

218

CAFAGGI-IAMICELI, Contratto di rete, cit., p. 595; IAMICELI, Dalle reti di imprese, cit., p. 4.

219 IAMICELI, Dalle reti di imprese, cit., p. 4; CAFAGGI-IAMICELI, Contratto di rete, cit., p. 595; SCARPA, La responsabilità patrimoniale, cit., p. 406.

secondo le regole ordinarie proprie della rappresentanza221. Di conseguenza, il legislatore, nel dichiarato fine di rendere applicabile tale norma anche alle reti-contratto, a “sostituito” il richiamo accennato affermando che, come in presenza di reti-soggetto, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune in caso di obbligazioni “contratte

dall’organo comune in relazione al programma di rete”222

.

Le obbligazioni assunte dall’organo comune in nome proprio o delle imprese, ma “per conto della rete” comportano, quindi, una limitazione della responsabilità per il soggetto cui l’obbligazione imputata. In tal senso, l’organo comune non può spendere il nome della rete (che non esiste come soggetto), ma nei fatti il fondo patrimoniale comune della rete l’unica garanzia per l’obbligazione (con evidente pregiudizio per i terzi creditori).

Pertanto, la sovrapposizione tra obbligazioni assunte in relazione al programma di rete e obbligazioni assunte per conto dei partecipanti alla rete è stata risolta dalla istituita responsabilità del solo fondo patrimoniale anche per le obbligazioni assunte (dall’organo comune) per conto della singola impresa ma in relazione al programma di rete.