• Non ci sono risultati.

Misure fiscali e selettività

COSTITUZIONALI E COMUNITARI: LE AGEVOLAZIONI FISCALI DEL CONTRATTO DI RETE

2. Misure fiscali e selettività

2.1. Il quadro normativo (comunitario) di riferimento

Le norma europee contemplate nell’analisi della disciplina delle reti d’impresa sono in particolare quelle relative agli aiuti di Stato.

Se si osserva, vaste aree della fiscalità nazionale sono organizzate sui dettami del diritto sovranazionale europeo, il quale nei fatti incide sulla

livello sub-statale senza tenere nel debito conto la questione della loro compatibilità con il diritto comunitario (Così BARBERO, Decentramento fiscale e vincoli comunitari: in particolare, la

questione della fiscalità di vantaggio alla luce del divieto di aiuti di Stato, op. cit., p. 993). Il

riferimento è, da un lato, alla tassa sui marmi escavati del Comune di Carrara, istituita dalla legge 15 luglio 1911, n. 749 (come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449) e dichiarata illegittima da Corte UE 9 settembre 2004, causa C-72/03, Carbonati Apuani Srl/Comune di Carrara, in Racc., I-8027 dall’altro, alla c.d. tassa sul tubo (tributo ambientale nella dizione legislativa), su cui si tornerà più avanti, istituita dalla legge regionale Siciliana 26 marzo 2002, n. 2, e censurata dalla Corte UE, causa C-173/05. In entrambi i casi, i motivi del ricorso e della dichiarazione di illegittimità risiedono, appunto, nella violazione del principio della libera circolazione delle merci. Sulla prima vicenda, CARINCI, Autonomia tributaria delle Regioni e

vincoli del Trattato dell’Unione europea, in Rassegna Tributaria n. 4/2004; sulla seconda,

CIARLO, La tassa sul tubo: ovvero del federalismo impazzito, in Quaderni costituzionali, n. 4/2002.

478 In giurisprudenza tale affermazione è ricorrente fin da Corte UE 2 luglio 1974, causa C 173/73,

Italia/Commissione, in Racc. I-709. Si veda, inoltre, Regol. comm. CE 98/C384/03 del 10

dicembre 1 8 sull’applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta alle imprese.

struttura e sulla funzione dei diversi tributi mediante l’armonizzazione e il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri479.

L’art. 107 del TFUE, prevede una dettagliata disciplina in punto di aiuti, mirata prevalentemente a perseguire uno dei principali obiettivi comunitari, cio l’esigenza c e all’interno del mare magnum del mercato comune vi sia un sistema efficiente e rigoroso di concorrenza in grado di tutelare tutte le piccole realtà esistenti nell’intero panorama europeo, tale da evitare soprusi di ogni genere.

Gli aiuti di Stato, in prima istanza, possono essere definiti come misure basate su interventi pubblici480, che elargiscono a determinate imprese o a determinate produzioni un beneficio riscontrabile sotto il profilo economico, in grado di incidere sulle condizioni di concorrenza, e che di solito corrisponde ad una diminuzione dei costi sostenuti.

L’art. 107 vieta, infatti, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, etichettandoli come incompatibili con il mercato comune, favorendo “talune” imprese o produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.481

479 Ex multis, GALLO, L’inosservanza delle norme comunitarie sugli aiuti di Stato e sue

conseguenze sull’ordinamento fiscale interno, in Rass. trib., 6bis, 2003, p. 2282; FANTOZZI, ro lemi di adeguamento dell’ordinamento fiscale nazionale alle sentenze della Corte di iustizia europea e alla decisioni della Commissione CE, in Rass. trib., 2003, p. 2262; MELIS, UE e fiscalità, cit., p. 565, e, sui profili procedimentali, DEL FEDERICO, Tutela del contribuente ed integrazione giuridica europea, Milano, 2010; nonché TESAURO, Processo tributario e aiuti di Stato, in Corr. trib., 2007, p. 3665.

480 GRAZIANO, La selettività e gli aiuti regionali, in Salvini (a cura di), Aiuti di stato in materia

fiscale, Padova, 2007, p. 221-241.

481

OSTI, Riflessioni sulla disciplina degli aiuti di stato: tra analisi economica e federalismo, in Cammelli (a cura di), Territorialità e delocalizzazione nel governo locale, Bologna, 2007, p. 271-297; RASI, I confini della nozione, in Salvini (a cura di), Aiuti di Stato in materia fiscale, Padova, 2007, p. 91. Sul punto v. anche GALLO, L’inosservanza delle norme comunitarie sugli aiuti di

Tali aiuti sono, quindi, vietati nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri dell’UE, anc e se vi la possibilità di fare riferimento ad alcune deroghe prettamente contemplate dal presente Trattato.

La misura presa in considerazione deve non solo essere statale, ma anc e e soprattutto “selettiva”, nel senso di favorire singole imprese o categorie delle stesse, ovvero determinati settori produttivi, e quindi idonea ad alterarne l’equilibrio con la concorrenza.482

Quindi, le caratteristiche degli aiuti non compatibili con il Trattato sono: la selettività, cio l’indirizzamento a favore di determinate imprese o produzioni; la vantaggiosità, cioè la produzione di una sorta di diminuzione dei costi o altro vantaggio a favore del beneficiario; la provenienza pubblica, cio la circostanza c e l’aiuto sia finanziato mediante risorse pubblic e la rilevanza comunitaria, cio l’incidenza sugli scambi comunitari.483

La disposizione, dunque, censura solo quei meccanismi suscettibili di provocare una vera e propria discriminazione; quel concetto, cioè, che rappresenta la vera e propria colonna portante della legislazione e della giurisprudenza comunitaria sin dalle sue origini.484

482 Nel Piano di azione nel settore degli aiuti di Stato, presentato nel 2005 dalla Commissione si osserva c e “il controllo degli aiuti di Stato risponde alla necessità di garantire condizioni di

parità per tutte le imprese operanti nel mercato unico europeo, a prescindere dallo Stato membro in cui hanno sede. Un particolare motivo di preoccupazione sono gli aiuti di Stato che favoriscono vantaggi selettivi ingiustificati solo ad alcune imprese, impedendo alle forze di mercato di premiare le imprese più competitive ovvero ritardandone l’azione in tal senso, e riducendo uindi la competitività europea nel suo complesso”.

483 FICHERA, li aiuti fiscali nell’ordinamento comunitario, in Riv. Dir. Fin. Sc. Fin., 1998.

484 MOSTACCI, Se la concorrenza chiede “aiuto”, nota a CGCE, sez. III, 17 luglio 2008, (causa C-206/06), in Dir. Pubbl. Comparato ed Europeo, 2008, fasc. 4, p. 2022-2028.

È di sicuro la selettività che differenzia, in questa disciplina, gli aiuti di stato dalle c. d. “misure generali” cio : quelle misure c e producono effetti trasversali in più settori, applicabili, senza distinzione alcuna, a tutto il territorio nazionale e intese a favorire l’intera economia, cos da essere espressione della sovranità degli Stati membri nella definizione della propria politica economica485.

Quello che distingue, dunque, una misura generale da un aiuto non è la portata più o meno ampia dei vantaggi attribuiti con la misura adottata, c e al massimo può costituire un indice della sussistenza dell’aiuto, ma, piuttosto, l’importante funzione c e la misura esplica nel contesto in cui si colloca.

Ciò non significa, però, che le misure generali non possano falsare la concorrenza; tali benefici, infatti, possono creare una distorsione della stessa, ma non possono essere considerati incompatibili con il Trattato all’art. 107 perché sono misure economiche a carattere generale e non particolare, applicate in maniera non discriminatoria all’insieme dell’economia e mancanti, quindi, di quel carattere di specificità c e rappresenta l’elemento essenziale per considerare tali agevolazioni come aiuti.

Una misura, infatti, può ritenersi specifica quando è configurata come deroga alla coerente applicazione del sistema generale di cui fa parte486. Quando, ad esempio si è in presenza di un provvedimento pubblico

485

GRAZIANO, La selettività e gli aiuti regionali, in Salvini (a cura di), Aiuti di stato in materia

fiscale, Padova, 2007, p. 221-241.

486 ARDOLINO, Dalla Corte di Giustizia prime indicazioni sulla questione della selettività

territoriale degli aiuti di stato, nota a CGCE, Grande sez., 6 settembre 2006, (causa C-88/03), in Riv. Dir. Trib. Internazionale, 2007, fasc. 2, p. 169-177.