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La capacità di stare in giudizio e la questione degli imputati eternamente giudicabili Corte Costituzionale, sentenza n 23 del

SEZIONE PRIMA

2. La capacità di stare in giudizio e la questione degli imputati eternamente giudicabili Corte Costituzionale, sentenza n 23 del

febbraio 2013.

Da un punto di vista strettamente processualistico, problemi si sono posti in ordine alla capacità del soggetto non imputabile di assumere la qualità di imputato.

Nel nostro codice di procedura penale, tenuto conto della distinzio- ne tra procedimento e processo, l’acquisizione della qualità di imputato si ha nel momento di esercizio dell’azione penale, posto che l’art. 60 c.p.p. dispone che la qualità di imputato è assunta dalla persona alla quale è at- tribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell’art. 447, comma 1, c.p.p., nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo, in sostanza in tutti i casi di cui all’art. 405 c.p.p.

L’acquisizione della qualità di imputato è una conseguenza della capacità penale140, nel senso che possono essere imputati solo i destinata- ri di una norma penale.

L’instaurazione di un processo penale nei confronti di un determi- nato soggetto è consentita solo quando tale soggetto sia destinatario della

140 Sul punto MORO, La capacità giuridica penale, Padova, 1939 e DELL’ANDRO, Ca-

pacità giuridica penale, voce enciclopedica in Enciclopedia del diritto, Giuffrè Editore,

1960, che spiega che la capacità giuridica penale è una categoria logica - formale che può identificarsi nella posizione che il soggetto assume nei confronti del bene o interes- se che la norma intende tutelare. Fermo restando la netta distinzione tra la nozione di capacità giuridica penale, che attiene al momento condizionante il sorgere del rapporto penale primario (Kelsen), e la nozione di capacità d’agire penale (imputabilità), che at- tiene al momento condizionante il sorgere del rapporto punitivo (secondario), sta al giu- dice, in virtù di un’operazione logica, riportarsi al momento della commissione del fatto e, con un procedimento di astrazione, accertare proprio quei requisiti che condizionano il sorgere di una situazione potenziale d’obbligo, isolandoli da elementi oggettivi e sog- gettivi. In questo modo il giudice può cogliere la coincidenza tra lo schema astratto del soggetto formalmente capace ed il soggetto empirico che ha realizzato la fattispecie concreta. Sul punto cfr. anche DE FELICE, Riflessioni in tema di capacità giuridica pe-

situazione soggettiva di dovere che scaturisce dalla norma penale141 e, quindi, sia possibile tramite il processo penale irrogare a detta persona la sanzione comminata dalla disposizione penale.

Ci si è posto il problema di quali siano i soggetti processualmente incapaci e se possono considerarsi tali gli immuni142 ed i non imputabili.

Per quanto riguarda la capacità processuale dei non imputabili, da un punto di vista sostanziale, si rileva come sia comunque necessario l’accertamento del fatto di reato per l’applicazione della misura di sicu- rezza, tenuto conto che di imputato in senso tecnico si parla solo rispetto al giudizio di cognizione.

Tuttavia, la capacità di essere imputato e, quindi, di stare in giudi- zio, coincide con la capacità di agire ovvero con la capacità di compiere le attività demandate all’imputato.

Le eccezioni a tale regola sono previste dagli artt. 70 e 71 c.p.p. La capacità di stare in giudizio, ai sensi degli artt. art. 70, 71 e 72 c.p.p., rappresenta una questione fondamentale per lo svolgimento del procedimento penale. Quando vi siano fondati dubbi circa la incapacità dell'imputato di partecipare coscientemente ed attivamente al processo, laddove non debba essere pronunciata una sentenza di proscioglimento o

141 La fattispecie astratta, che disciplina una determinata situazione, si incontra con un soggetto empirico, che deve essere in possesso di determinati requisiti, quali la capacità di intendere e di volere e l’inesistenza di una situazione di immunità (cd. situazione po-

tenziale d’obbligo), sul punto cfr. BRICOLA, Fatto del non imputabile e pericolosità, op. cit., pag. 93.

142 Nel caso dell’immunità bisogna distinguere tra immunità parziale o totale. Nel primo caso, non è ravvisabile una incapacità processuale, perché comunque al fine di indivi- duare se un determinato comportamento rientri oppure no tra quelli per cui opera l’immunità sarà indispensabile un accertamento processuale. Nel caso di immunità tota- le, invece, si ravvisa una incapacità assoluta di diritto penale e di conseguenza anche una incapacità processuale penale, posto che il soggetto, non potendo commettere alcun reato, non può assumere la qualità di imputato. Si confronti CONSO, Enciclopedia del

Diritto, Voce Enciclopedica Capacità processuale penale, Giuffrè Editore, 1960, pag.

di non luogo a procedere, il procedimento deve essere sospeso e disposta, anche d’ufficio, una perizia (art. 70 c.p.p.).

Se lo stato mentale dell'imputato risulterà dalla perizia tale da im- pedirgli la cosciente partecipazione al procedimento, il giudice deve di- sporne la sospensione ai sensi dell’art. 71 c.p.p.

In seguito, ai sensi dell’art. 72 c.p.p., il giudice deve eseguire ogni sei mesi ulteriori accertamenti peritali, fino a quando non risulti possibile la cosciente partecipazione dell'imputato al procedimento o non risulti che nei suoi confronti debba essere pronunciata una sentenza di proscio- glimento o di non luogo a procedere.

Qualora lo stato mentale dell'imputato che ha determinato la so- spensione del procedimento non migliori, ma dia luogo ad una condizio- ne di incapacità irreversibile a partecipare coscientemente al proprio pro- cesso, si produrrà una paralisi processuale destinata a procrastinarsi sine

die, poiché è preclusa al giudice la possibilità di pronunciare qualsiasi

sentenza.

Da un lato, l’art. 70 c.p.p. vuole essere una forma di garanzia per l’imputato con un vizio totale di mente, che non può partecipare coscien- temente al processo. Infatti, il legislatore ha previsto tale disposizione poiché il processo non può proseguire se tali soggetti non sono in grado di percepire quali diritti e garanzie spettano loro anche a livello procedi- mentale.

Proprio per tali motivi, l’art. 70, comma 1, c.p.p. è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevedeva che l’infermità dovesse essere ‘sopravvenuta al fatto’; sul punto la sentenza della Corte Costituzionale n. 340 del 20 luglio 1992 ha sostenuto che il procedimento può essere sospeso anche se il vizio di mente sia subentrato, poiché ciò

che rileva è la capacità di comprendere ed effettuare scelte consapevo- li.143

Dall’altro lato, però, si sono poste ulteriori questioni di legittimità costituzionale quando tali norme si pongono in combinato disposto con altre disposizioni codicistiche, per esempio con l’art. 159 c.p. in tema di prescrizione.

Il legislatore, prevedendo che in caso di sospensione del procedi- mento o del processo penale anche il corso della prescrizione rimane so- speso, ha ricompreso nel suo ambito applicativo anche le ipotesi di so- spensione processuale ex artt. 71 e 72 c.p.p.

Ne deriva che, se l'imputato è permanentemente incapace per in- fermità cognitive o psichiche, la sospensione della prescrizione, nel caso di sospensione del procedimento collegato ad uno stato mentale dell’imputato irreversibile e che non giustifichi una sentenza di proscio- glimento, non sarebbe temporanea, bensì tendenzialmente perenne.144

Lo status di «eternamente giudicabile» è stato valutato anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 23 del 14 febbraio 2013. La Con- sulta, pur dichiarando inammissibile la questione di illegittimità costitu- zionale dell’art. 159, comma 1, c.p.145, ha così affermato: «L’applicazione di tale regola anche nei casi in cui è del tutto irrealistico ipotizzare il recupero delle facoltà mentali dell’imputato e, quindi, la riat- tivazione del procedimento, comprometterebbe, allo stesso tempo, il

143 La sentenza della Corte Costituzionale n. 340 del 20 luglio 1992 può essere consulta- ta su http://www.giurcost.org/decisioni/1992/0340s-92.html

144 Sul punto cfr. CHIAVARIO, Infermità mentale ed “eterni giudicabili”: a proposito

della sent. 23/2013 della Corte Costituzionale, in Legislazione penale n. 2-2013, pag.

345 e ss.

145 La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 1 dell’art. 159 c.p., in riferimento alla parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione anche in presenza delle condizioni di cui agli artt. 71 e 72 c.p.p., laddove sia accertata l'irreversibilità dell'incapacità dell'imputato di partecipare coscientemente al processo.

principio della ragionevole durata del processo, il principio di ragionevo- lezza (presupponendo la norma censurata la transitorietà della situazione che impone la stasi processuale), il principio di uguaglianza (per il trat- tamento deteriore riservato alla persona che si trovi nella condizione an- zidetta, resa eternamente giudicabile). Sarebbe infine violato il diritto di difesa dell’imputato, in ipotesi di recupero del deficit mentale, giacché il lungo tempo trascorso dal fatto di reato renderebbe difficile approntare una difesa efficace».146

La Corte Costituzionale ha, quindi, lanciato un vero e proprio mo- nito al legislatore, per l’incongruenza e l’irragionevolezza della normati- va e per la sua inerzia in ordine al grave problema degli eternamente giu- dicabili.

Inoltre, la non manifesta infondatezza della questione è da indi- viduarsi soprattutto nella disciplina che consente che l'imputato, inca- pace processualmente a tempo indeterminato, sia sottoposto a misura di sicurezza detentiva applicata in via provvisoria, ai sensi degli artt. 206 c.p. e 312 c.p.p.

Ne deriva che, se da un lato al giudice è preclusa la possibilità di pronunciare sentenza, dall’altra l'imputato, sulla base di meri indizi di reato, resta privo della libertà potenzialmente usque ad mortem, in con- trasto con gli artt. 3, 13, 24, 111 Cost.147

146 La sentenza della Corte Costituzionale n. 23 del 14 febbraio 2013 può essere consul- tata su http://www.giurcost.org/decisioni/2013/0023s-13.html. In dottrina, LEO, Il pro-

blema dell’incapace «eternamente giudicabile»: un severo monito della Corte costitu- zionale al legislatore, in Diritto Penale Contemporaneo, 18.2.2013.

147 Sul punto, si evidenziano le motivazioni addotte dal Trib. Roma, VIII sez. penale, ord. 29 novembre 2013, Giud. Di Nicola, con cui è stata sollevata la questione di le- gittimità costituzionale dell’art. 71, comma 1 c.p.p.; in dottrina BELLUTA, Il tema

degli "eternamente giudicabili" torna davanti alla Corte Costituzionale - Trib. Ro- ma, VIII sez. penale, ord. 29 novembre 2013, Giud. Di Nicola, in Diritto Penale Con-

Sul punto si è espresso il Tribunale di Roma, che, con ordinanza del 29 novembre 2013, ha sollevato la questione di legittimità costitu- zionale dell’art. 70, comma 1, c.p.p., per la violazione dei suddetti arti- coli della Costituzione, proprio perché da una patologia psichica irre- versibile, che comporta una incapacità processuale a tempo indetermi- nato, può derivare una restrizione di natura detentiva applicata provvi- soriamente all’infinito.

Si genera così un paradosso: l’imputato è privato della libertà personale, con una misura di sicurezza provvisoria, per un tempo inde- finito e tanto al fine di esercitare il proprio diritto di difesa, ma in un giudizio che di fatto non si compirà mai.

Quindi, l’imputato, incapace di stare in giudizio, vedrà non solo sospendersi il giudizio ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.p., ma anche la sospensione della prescrizione per un tempo indefinito.

Ciò comporta l’irragionevolezza degli istituti penali protratti per tutta la durata della vita dell’imputato, nonché la disparità di trattamen- to per chi è destinatario di una misura cautelare custodiale e chi di una misura di sicurezza detentiva eseguita in via provvisoria, quest’ultima disposta senza un limite massimo di durata.148

Nel 2015, è stata nuovamente sollevata la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 159, comma 1, c.p. e questa volta la Consulta ha deciso di dichiararne l’illegittimità nella parte in cui, ove lo stato menta- le dell'imputato sia tale da impedirne la cosciente partecipazione al

148 BELLUTA, Il tema degli "eternamente giudicabili" torna davanti alla Corte Costi-

tuzionale - Trib. Roma, VIII sez. penale, ord. 29 novembre 2013, Giud. Di Nicola ,

procedimento e questo venga sospeso, non esclude la sospensione della prescrizione quando è accertato che tale stato è irreversibile.149

Pertanto, anche se il processo è sospeso, con l’accertamento della irreversibilità della patologia dell’imputato, la prescrizione riprende il suo corso.

La Consulta, richiamando ancora una volta il legislatore, che non avrebbe considerato «prioritaria nel suo calendario la risoluzione di ta- le problematica», con la sentenza n. 45 del 25 marzo 2015, ha prodotto considerevoli effetti sull’applicabilità delle misure di sicurezza deten- tive nei confronti di quegli imputati non capaci nel processo ed allo stesso tempo socialmente pericolosi, ai quali è applicata una misura di sicurezza detentiva a carattere provvisorio. Infatti, con l’entrata in vi- gore della legge n. 81 del 2014, di cui si dirà in seguito150, le misure di sicurezza detentive, provvisorie e definitive, non sono suscettibili di protrarsi «oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso, avuto riguardo alla previsione edittale massima (art. 1, comma 1, 1 quater del D.L. 52/2014).

In tal modo, l’imputato, incapace di stare in giudizio, non potrà essere privato della libertà personale per un tempo indefinito ed in vio- lazione degli artt. 13 Cost. e 5 CEDU.

La sentenza della Corte Costituzionale del 2015, in combinato con la suddetta disposizione normativa, conduce ad una possibile ed ulteriore riduzione dei tempi di applicazione della misura di sicurezza detentiva.

149 La sentenza della Corte Costituzionale n. 45 del 25 marzo 2015, Pres. Criscuolo, Rel. Lattanzi, può essere consultata su http://www.giurcost.org/decisioni/2015/0045s- 15.html

Difatti, il termine di prescrizione del reato commesso dall’imputato con una patologia psichica cronica irreversibile riprende a decorrere non appena è accertata dal giudice la irreversibilità.

Ne deriva che dal momento in cui viene accertata anche la perico- losità sociale, l’imputato è sottoposto a misura di sicurezza detentiva; tut- tavia, se la pericolosità è accertata in un momento successivo alla irrever- sibilità della incapacità processuale, l’incapace può essere sottoposto a misura di sicurezza detentiva solo per il tempo residuo e fino al soprag- giungere della prescrizione.

Scaduti i termini, l’incapace è prosciolto per estinzione del reato, perciò, ai sensi dell’art. 210 c.p., non gli si possono applicare misure di sicurezza anche se lo stesso è ancora socialmente pericoloso.

Ne deriva, che se la pericolosità fosse accertata a ridosso della sca- denza dei termini di prescrizione, la misura di sicurezza detentiva, dispo- sta in favore dell’incapace, avrebbe una durata ancora più ridotta di quel- la fissata dalla legge n. 81 del 2014.151

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